REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3496/2017 promossa da:
_______ S.R.L. e ____ S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore
ATTRICI/OPPONENTI
contro
DOBANK SPA NELL’INTERESSE DI UNICREDIT SPA
CONVENUTA/OPPOSTA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all’odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l’art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in opposizione notificato il 05/04/2017, _____ S.R.L. e _____ S.R.L. proponevano opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 523/2017 Ing., emesso in data 15/02/2017 dal Tribunale di Padova, lamentando l’illegittimità del recesso intimato dai rapporti bancari in essere e deducendo la non debenza del credito così come ingiunto.
Si costituiva in giudizio Do Bank nell’interesse di Unicredit S.p.a. contestando tutto quanto ex adverso argomentato e dedotto ed eccependo la legittimità del recesso e la fondatezza della sua domanda monitoria.
All’udienza del 3 ottobre 2017 veniva rigettata l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività ex art. 649 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto in quanto l’opposizione non era non fondata su prova scritta e veniva concesso alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, rilevata la sua obbligatorietà in materia bancaria quale condizione di procedibilità.
All’udienza dell’11 aprile 2018 la causa, matura per la decisione sulla base della eccezione di improcedibilità sollevata all’udienza del 28 febbraio 2018, veniva rinviata al 18 aprile 2018 per la precisazione delle conclusione con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

Motivazione

Devesi rilevare innanzitutto il mancato tempestivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 a pena di improcedibilità dell’azione, fra le altre, anche in materia bancaria.
Per quanto riguarda il caso di specie, trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la suddetta procedura è da rinvenirsi in capo all’attore-opponente il quale ha interesse a stimolare la prosecuzione del presente procedimento di opposizione al fine di ottenere, in caso di fondamento delle proprie doglianze, la revoca del decreto emesso a favore dall’istituto di credito nella procedura monitoria, come affermato dalla recente Giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. III, 03.12.2015, sent. n. 24629).

Risulta – e non è contestato – che il termine per attivare il procedimento di mediazione sia spirato il 18/10/2017, senza che gli opponenti entro quella data abbiano proposto domanda di mediazione ovvero depositato alcuna istanza di proroga, ovvero richiesta di rimessione in termini, provvedendo invece soltanto in data 21/02/2018 a richiedere l’apertura del procedimento in Camera di Commercio, quindi dopo ben quattro mesi dalla scadenza del termine assegnato (documento prodotto in udienza in data 11 aprile 2018).
All’udienza del 28/02/2018, l’opposta ha eccepito l’improcedibilità dell’opposizione per tardività della presentazione della domanda di mediazione obbligatoria.
Ebbene, come già ritenuto da alcuni precedenti di merito, il termine di 15 giorni previsto dall’art. 5 co 1 bis D.Lgs. 04.03.2010 va ritenuto perentorio.
L’art. 5, co. 1-bis, del D.Lgs n. 28/2010 prevede che “l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.

La mediazione in esame è quella obbligatoria ante causam, nel senso che il tentativo dev’essere esperito già prima del giudizio, costituendo una condizione dell’azione.
Qualora la domanda giudiziale non sia preceduta dal predetto procedimento, la stessa norma autorizza il giudice a concedere alle parti un termine di massimo 15 giorni per provvedervi.
La parte onerata può pertanto, entro e non oltre il termine di 15 giorni, sanare il vizio di improcedibilità della domanda proposta, con la conseguenza che, se non vi provvede, o vi provvede in ritardo, la domanda giudiziale resta improcedibile.
Il termine di 15 giorni rientra in un meccanismo di sanatoria del predetto vizio che non può essere applicato in via analogica alla tardiva proposizione della domanda di mediazione.
Non rileva, infatti, in senso contrario la circostanza che la norma non sancisca espressamente la perentorietà del termine.

Il carattere perentorio del termine, secondo la Giurisprudenza di legittimità, può desumersi infatti anche in via interpretativa, tutte le volte in cui, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (cfr. Cass. n. 14624/2000; Cass. n. 4530/2004).
Ad esempio, il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo è perentorio, sebbene tale circostanza non sia espressamente prevista dal codice.
Nel caso de quo, sarebbe illogico ritenere che il legislatore dell’art. 5 co. 1 bis da un lato abbia previsto la sanzione dell’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata entro il termine di 15 gg, dall’altro, abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine (cfr. in tali termini: Trib. Firenze 04.06.2016; Trib. Lecce 3.3.2017).
Assegnare in caso di inottemperanza un ulteriore termine o ritenere assolto l’obbligo nonostante la tardività, contrasterebbe col dato normativo che sanziona con l’improcedibilità tale ipotesi ed introdurrebbe una ulteriore forma di sanatoria non prevista dalla legge, in contrasto con il principio di economia processuale (in quanto comporta un ulteriore allungamento del processo) e con il principio di iniziativa di parte (secondo cui è onore di chi ha interesse dare i necessari atti di impulso processuali).

Il termine de quo ha pertanto natura perentoria, natura che si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l’improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere una sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo naturale epilogo.
Vero è che parte opponente, disattendendo l’onere di attivare il procedimento di mediazione nel termine di 15 giorni – assegnato dal giudice già per sanare il precedente vizio di procedibilità – ha evidenziato una volontà dilatoria.
La mediazione tardivamente attivata rende improduttivo di effetti il relativo incombente, provocando gli stessi effetti del mancato esperimento di esso, con conseguente applicazione della sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale.
Il presente procedimento di opposizione va dichiarato quindi improcedibile e il decreto ingiuntivo n. 523/2017 emesso in data 15/02/2017 da questo Tribunale va confermato e dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c.
Ne segue l’assorbimento di tutte le altre questioni.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014

PQM

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara improcedibile il presente procedimento e per l’effetto;
2) Conferma e dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 523/2017 emesso dal Tribunale di Padova in data 15/02/2017;
3) Condanna _____ S.R.L. e ____ S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore e in solido tra loro, a rifondere a DOBANK SPA NELL’INTERESSE DI UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 2.700 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Padova, il 18 aprile 2018.
Il Giudice
- Dott. Giorgio Bertola -


 

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