Motivazione

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sezione Civile
Il Giudice Designato dott.ssa Rita Nicosia,
sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza odierno del 25.01.2018;
esaminati gli atti e i documenti del giudizio iscritto al n. 1083/2016 r.g.;
letta l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 175/2016 depositato il 30.05.2016 dall’intestato Tribunale nel procedimento iscritto al n.83/2016 formulata all’udienza del 19.01.2017 e reiterata alla predetta udienza;

premesso:
- che il comma I dell'art. 648 c.p.c. prevede un potere discrezionale del giudice istruttore di concedere l’ordinanza richiesta quando l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, dovendo essere apprezzato il primo requisito in base alle regole ordinarie fissate dagli artt. 2699 e ss. c.c., mentre il secondo in senso temporale;
- che per la pronuncia dell’ordinanza in parola deve sussistere prova "adeguata" dei fatti costitutivi del diritto vantato dall’opposto secondo i canoni del giudizio ordinario di merito e che tale "adeguatezza" si ha quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione ovvero viene integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando - pur nell’assenza di prova scritta secondo i canoni del giudizio ordinario - non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell’opponente;

considerato:
- che nella fattispecie concreta è incontestato da parte della ditta opposta che C. ha corrisposto la somma di euro 4.500,00 e non il minor importo di euro 3.000,00 per come affermato nel ricorso monitorio, per cui resta dimostrato per ciò stesso che l’eventuale esistenza del credito in capo all’impresa M. non può che essere inferiore rispetto a quello ingiunto quanto meno di 1.500,00 euro;
- che del resto la giurisprudenza di legittimità è inequivocabilmente orientata a ritenere che “Dall'accoglimento, anche parziale, della opposizione deriva la nullità "ope legis" della ingiunzione, alla quale si sostituisce la sentenza pronunciata sull'opposizione stessa, sicché non è consentito al giudice della opposizione confermare il decreto ingiuntivo entro i limiti in cui la statuizione in esso contenuta non sia stata modificata” (v. solo ad esempio, tra le tante, Cass. 12.02.1994, n.1421; ed ancora, sotto un diverso profilo, Cass. 2.09.2013, n.20052);
- che in considerazione di quanto precede non può trovare accoglimento la domanda di concessione della provvisoria esecutività del titolo monitorio oggetto di causa;

- ritenuto:
- che comunque le valutazioni sopra svolte devono ritenersi prive di contenuto decisorio e, per loro natura, inidonee ad interferire sulla definizione della causa essendo gli effetti del presente provvedimento destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull’opposizione;
- che parte opponente all’udienza sopra indicata ha chiesto la concessione dei termini di cui all’art. 183 comma VI c.p.c. e che tuttavia su tale richiesta deve provvedersi dopo l’esperimento del procedimento di mediazione, del cui eventuale espletamento non risulta traccia negli atti telematici;
rilevato a tal fine che la Suprema Corte con sentenza n. 24629 del 3.12.2015 ha composto il contrasto insorto nella giurisprudenza di merito in ordine al coordinamento tra le procedura sommaria che si instaurata con il ricorso monitorio e il giudizio di merito che prende avvio con la notifica dell’atto di opposizione, chiarendo che “La disposizione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, di non facile lettura, deve essere interpretata conformemente alla sua ratio. La norma è stata costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell'efficienza processuale. Quindi l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo. … E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell'opponente e
accrescerebbe gli oneri della parte creditrice … Soltanto quando l'opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente convenuto sostanziale, opposto - attore sostanziale. Ma nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l'onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l'opposizione sarà improcedibile”;

osservato:
- che a norma del comma 4 lett. a) del d.lgs. 4.03.2010 n.28 il momento dell’improcedibilità è segnato dalla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. impugnato;
- che l’udienza ex art. 183 c.p.c. va fissata stante il gravoso carico del ruolo avendo riguardo alla natura della controversia, all’anno di iscrizione a ruolo della stessa, al numero ed alle incombenze delle cause chiamate nelle prossime udienze

PQM

Visto l’art. 648 c.p.c.,
RIGETTA la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 175/2016 depositato il 30.05.2016 dall’intestato Tribunale nel procedimento iscritto al n.83/2016
ASSEGNA a parte opponente termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per avviare il procedimento di mediazione.
FISSA l’udienza di comparizione delle parti per giorno 10.01.2019 ore 9,30 e ss.,
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.
Caltagirone, 25.01.2018
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia


 

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