REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Orlando ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2779/2015 promossa da:
C. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. ESPOSITO ORAZIO STEFANO e dell’avv. ESPOSITO GENNARO, elettivamente domiciliata in CATANIA VIA CARMELO PATANE’ ROMEO, 28 presso i difensori
ATTRICE OPPONENTE
contro
SOC. CON. A. a R.L IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. G. G.B., elettivamente domiciliata in TRAPANI VIA O. presso il difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente “conclude riportandosi agli atti di causa”; parte convenuta opposta “conclude come nei propri atti difensivi”.

Motivazione

In via preliminare ed termini generali, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, nel corso del quale il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito.
In tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l’opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. ex multis, Cass. 22 aprile 2003 n.6421).


Inoltre, se per un verso, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall’art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova” del credito nel giudizio di opposizione all’ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione.

La verifica delle condizioni di ammissibilità del suddetto giudizio di opposizione, in quanto diretta ad evitare la violazione dell’eventuale giudicato interno che nel frattempo potrebbe essersi formato sul provvedimento, è pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, compresa quella dell’inefficacia del decreto opposto.
A tal fine, incombe sull’opponente l’onere della prova, per consentire al Giudice di controllare in limine la tempestività dell’opposizione o, eventualmente, le ragioni della mancata tempestività. Al riguardo, va rilevato che l’esame sul rispetto dei termini spetta soltanto ed esclusivamente al Giudice, versandosi in materia riguardante norme cogenti, e dunque sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. 4762/1983).
Nel caso di specie, è emersa dagli atti di causa la tempestività dell’opposizione, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 21.10.2015 ed essendo stato notificato a mezzo PEC l’atto di citazione in opposizione in data 28.11.2015.
L’opponente nel presente giudizio contestava sia l’an che il quantum del credito azionato dalla Società Consortile A. con il decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo n. 627/15 emesso da questo Tribunale (R.G. 2154/2015) nei 07-12/10/2015 e chiedeva revocarsi con ogni statuizione il detto decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi non dovute le somme dallo stesso portate; con vittoria di spese e compensi professionali.
Tale credito derivava dai lavori che la società opposta aveva effettuato alla società opponente per la complessiva somma di € 192.591,77 come indicati nelle fatture prodotte nel fascicolo monitorio.
Si costituiva la Società Consortile A. in liquidazione che chiedeva la conferma del decreto opposto e la condanna di controparte alle spese di entrambe le fasi del giudizio.

Ciò premesso, deve esaminarsi, preliminarmente, l’eccezione di precedente giudicato sulla domanda oggetto del presente giudizio sollevata dall’opponente che asserisce essere la medesima già azionata dalla Società Consortile A. nei confronti della C. SRL con precedente decreto ingiuntivo n. 417/2011 emesso in data 14/10/2011 dal Tribunale di Trapani che era stato revocato a seguito di opposizione con la sentenza n. 553/2012 del 19/10/2012, in atti.
La suddetta eccezione non può essere accolta avuto riguardo alla pronuncia in rito della suddetta sentenza.
Infatti, il Tribunale di Trapani accoglieva l’opposizione della C. srl, dando atto che con decreto del 06/12/2011 era stata adottata dal Tribunale di Catania, Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti della detta società la misura del sequestro ai fini dell’eventuale confisca dei beni, tra cui la società C. srl; dal suddetto provvedimento derivava l’applicazione alla fattispecie in esame all’allora Decidente della disciplina dettata dal D. Lgs. 159/2011 (c.d. Codice
antimafia) ed in particolare degli articoli 52 e seguenti in virtù dei quali le ragioni di credito vantate dai terzi nei confronti del soggetto sottoposto a misura di prevenzione devono essere accertate secondo le disposizioni contenute nella citata
normativa e pertanto innanzi al Giudice Delegato nominato nell’ambito della misura cautelare adottata.
Il Tribunale, quindi, mai è entrato nel merito della vicenda e mai si è avuta pronuncia di accertamento o meno del credito vantato dalla Società Consortile A. con la conseguenza che nessun giudicato si è mai potuto formare sull’accertamento del detto credito.
L’eccezione sollevata dall’opponente deve, pertanto, essere rigettata.

Passando quindi ad esaminare la fattispecie in questione, in punto di fatto, vi è a dire che è fatto incontestato che con il sopravvenuto provvedimento del 25/09/2013 il Tribunale di Catania revocava il sequestro della C. SRL disponendo la restituzione della società ai soci che procedevano alla nomina di nuovo amministratore.
La Società Consortile A., quindi, azionava nuovamente il credito richiedendo ed ottenendo nuovo decreto ingiuntivo nei confronti della società oggi opponente non più in amministrazione giudiziaria.
La causa veniva istruita con prove documentali e rinviata per la precisazione delle conclusioni effettuate come sopra riportato.

A mente dell’art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Infatti, alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento.
Nel caso di specie era la società convenuta opposta, nella sua qualità di attore in senso sostanziale, che avrebbe dovuto provare i fatti a fondamento del credito che aveva inteso far valere con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Osserva il Tribunale che la documentazione prodotta nel fascicolo monitorio e segnatamente la fattura sufficiente per l’emissione del decreto ingiuntivo non può ritenersi bastevole nella fase di merito trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte.
Infatti, sul punto la Suprema Corte ha statuito che “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.)” (Cass. Civ. 5915/2011).
Nella fattispecie in esame, quindi, attesa la contestazione del credito effettuata dalla società opponente, dalla documentazione prodotta agli atti di causa non risulta sufficientemente provato che la Società Consortile A. ha effettuato la prestazione che costituisce il diretto sinallagma per cui chiedeva la controprestazione ossia i lavori per cui chiedeva il pagamento alla società opponente.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, l’opposizione va accolta.
Le spese processuali, tenuto conto anche delle questioni giuridiche trattate, dell’attività processuale in concreto espletata, dell’esito del giudizio con il rigetto dell’eccezione sollevata dall’opponente, vanno integralmente compensate tra le parti in causa.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita:
- Accoglie l'opposizione proposta da C. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di SOCIETA’ CONSORTILE A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 627/15 emesso da questo Tribunale (R.G. 2154/2015) nei 07- 12/10/2015.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Cosi deciso in Trapani, il giorno 12 marzo 2018, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Il Giudice
dott.ssa Giovanna Orlando
Depositata in cancelleria il 12.03.2018


 

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