Tributario
Opposizione a cartella esattoriale – Legittimazione passiva dell’Ente impositore – Onere concessionario di chiamare in giudizio l'Ente
In aderenza al principio giurisprudenziale della Corte di Cassazione (S.U. N.16412/2007), a norma dell’art.40 del DPR 43/1988 e dell’art.39 del DLG 112/1999, il Concessionario nelle liti promosse contro di lui, che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’Ente creditore interessato ed, in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. Il Giudice non e’ tenuto a disporre d’Ufficio l’integrazione del contraddittorio in quanto non e’configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.
Commissione Tributaria Regionale Sicilia Sez. 2 Sentenza N. 25 del 02.04.2008