UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAVA DE’ TIRRENI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOMEDEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace dott. Nicola Mazzarella ha pronunciato la seguente sentenza nella causa al n. R.G.
496\2020 tra
G. M., residente in Cava de’ Tirreni, domiciliato in via Pio XI di Salerno presso l’avv. Alessandro Giani che lo difende come da procurainatti,
- attore
e
AGENZIA DELLA ENTRATE - RISCOSSIONE- in persona del rappresentante p.t., con l'avv. Assunta Tartaglione presso cui domicilia alla via Pietravalle 11 Napoli, giusta procura
- convenuta -
e
COMUNE DI CAVA D.T., con gli avv.ti Cascone e Senatore dell'avvocatura interna
- convenuto —
Oggetto: opposizione a ruolo
Conclusioni: rassegnate all'udienza di discussione del 20.5.2020 qui trascritte.

Svolgimento del processo

La sentenza è scritta ex artt. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. con la precisazione che non sono trattate allegazioni, dichiarazioni e difese incompatibili o ininfluenti rispetto alla decisione adottata e con il percorso argomentativo seguito.
L’attore ha impugnato l’estratto di ruolo del 30.1.2020 rilasciato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal quale evince l'emissione e la notifica della cartella di pagamento n. 100.2014.0033753855 per complessive euro 353,02 rivolta alla riscossione di tasse smaltimento rifiuti relative all’anno 2009 per conto del comune di Cava de’ Tirreni.
L'attore, in via principale e assorbente, ha eccepito la prescrizione del diritto della P.A. ad esigere l'obbligazione sulla cui domanda questo giudice deve dichiararsi competente successivamente alla decisione delle SU della Cassazione n. 34447\2019.

L’ente impositore e il concessionario si sono costituiti e, con ampie argomentazioni, hanno chiesto il rigetto della domanda perché inammissibile e infondata.
La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 20.5.2020.

Motivazione

In via preliminare, l’azione si configura come opposizione all'esecuzione forzata - sia pure nella sua fase prodromica di opposizione alla cartella ex art. 615 c.p.c. (equipollente all’atto di precetto) - costituendo lo strumento necessario a impugnare gli atti a essa prodromici.
L'opposizione all’estratto è ammissibile dopo la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n°19704/15.

Nel merito, la lite qui agitata attiene a tassa di smaltimento rifiuti dovuta dall’attore per l’anno 2009.
E, da quanto si evince agli atti, il concessionario del Comune di Cava de' Tirreni notificò al debitore la cartella in oggetto in data 4.11.2014.
Orbene, dall’anno in cui è sorta l'obbligazione (2009) a quella di rilascio dell’estratto di ruolo (30.1.2020), che costituisce reiterazione della domanda di pagamento, sono trascorsi oltre cinque anni a norma dell’art. 2948 c.c. mentre, altresì assorbente ai fini del decidere, sono trascorsi oltre cinque anni dalla data di notifica della cartella, fatto che consente al giudice di dichiararsi competente per valore a decidere della domanda successivamente alla decisione delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 34447\2019.

Infatti, hanno chiarito le Sezioni Unite che “se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata (Cass SU n. 5994 del 2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (Cass. SU n. 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa (art. 2 d. Igs. n. 546 del 1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella...".

Si conclude, pertanto, dichiarando la prescrizione del credito tributario preteso dal comune di Cava de’ Tirreni mediante il suo concessionario.
Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudicedi Pace, rigettata ogni altra istanza, così provvede: accoglie la domanda e annulla l'obbligazione di cui alla cartella in oggetto; condanna i convenuti (il comune per 1\3 e il concessionario per 2\3) a rimborsare all'attore le spese processuali che determina di euro 45,00 per esborsi e euro 357,00 per competenze oltre rimborso forfettario (15%) e accessori da attribuirsi all'avvocato antistatario.
Così deciso in Cava de’ Tirreni il giorno 20.5.2020.
Il Giudice di Pace
Nicola Mazzarella


Scarica copia del provvedimento: Giudice di PAce di Cava De' Tirreni Sentenza n.675/2020

 

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