Civile Ord. Sez. 1 Num. 15948 Anno 2017
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FICHERA GIUSEPPE
Data pubblicazione: 27/06/2017


sul ricorso iscritto al n. 25118/2011 R.G. proposto da Fiamma Immobiliare s.r.I., in liquidazione (C.F. 01219030192), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvia Trincia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Roma via dei Gracchi 283.
- ricorrente -
contro
Fallimento della Fiamma Immobiliare s.r.I., in liquidazione (C.F. 01219030192), in persona del curatore pro tempore. FC Impianti Elettrici s.a.s. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore.
- intimati -
avverso
la sentenza n. 958/2010 della Corte d'appello di Brescia, depositata il giorno 17 agosto 2011.
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2017 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Brescia, con sentenza depositata il 17 agosto 2011, ha respinto il reclamo proposto dalla Fiamma Immobiliare s.r.I.,
in liquidazione, avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento pronunciata dal Tribunale di Crema su istanza della creditrice F.C.
Impianti Elettrici s.a.s..
Ha ritenuto la corte d'appello che la notifica al legale rappresentante della società, con la forma prevista per gli irreperibili, si fosse ritualmente perfezionata; ha soggiunto il giudice di merito che il credito vantato dal creditore istante era stato riconosciuto dalla debitrice, restando dimostrato lo stato di insolvenza dalla considerevole esposizione debitoria risultante dal relativo bilancio di esercizio.
Fiamma Immobiliare s.r.I., in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; non hanno spiegato difese le parti
intimate.

Motivazione

1. Con il primo motivo deduce Fiamma Immobiliare s.r.I., in liquidazione, violazione dell'art. 15 I.fall. e dell'art. 143 c.p.c., palesandosi la nullità della notifica del ricorso effettuata, su istanza del creditore istante, al legale rappresentante durante la sede prefallimentare.
Con il secondo motivo assume violazione dell'art. 5 I.fall., considerato che il decreto ingiuntivo posto a fondamento del credito vantato dal creditore istante non era stato validamente notificato e, per altro, trattandosi di società in liquidazione, l'esposizione debitoria risultava compensata da un consistente attivo patrimoniale.

2. Il primo motivo è inammissibile.
Invero, va rilevata l'inammissibilità, ex art. 360-bis, n. 1), c.p.c., della doglianza concernente la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, volendo il Collegio dare piena continuità all'orientamento di questa Corte, a tenore del quale, in caso di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'omessa indicazione, nella relata delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elencazione dei motivi di invalidità indicati dall'art. 160 c.p.c. (Cass. 14/08/2014, n. 17964).

Può soggiungersi che la notificazione curata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. deve ritenersi sempre legittima, quando nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole possa essere attribuito al notificante, ovvero quando, al di là della mancata indicazione nella relata di notifica, risulti con assoluta certezza che egli si sia reso invece autore di opportune ricerche, non solo anagrafiche, tradottesi in più di un tentativo di notifica, eseguiti in luoghi diversi, a testimonianza della diligenza usata nella ricerca del notificando (si veda, per tutte, Cass. 04/06/2014, n. 12526).
E nella vicenda all'esame del collegio è documentato che plurimi furono i tentativi di notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento della Fiamma Immobiliare s.r.l. presso la residenza anagrafica del suo legale rappresentante; tutti rimasti senza esito, come accertato dall'ufficiale giudiziario, per irreperibilità del destinatario.
Inammissibile, infine, si mostra anche la censura relativa al mancato rispetto del termine a difesa fissato dall'art. 15 I.fall., in occasione della notifica perfezionatasi il 16 dicembre 2011, trattandosi di questione nuova, pacificamente non sollevata in sede di reclamo innanzi alla corte d'appello.

3. Il secondo motivo è infondato.
Va anzitutto escluso che i dedotti vizi della notifica del decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore istante possano incidere sull'acclarata insolvenza della società ricorrente, ostandovi la pacifica circostanza che il credito - come osserva la corte d'appello, con affermazione neppure censurata in questa sede - risultava comunque ammesso dalla debitrice con dichiarazione scritta.
È vero, poi, che per costante orientamento di questa Corte, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 I.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. 30/05/2013, n. 13644).

E tuttavia, nel caso in esame, la corte d'appello ha accertato che il passivo della Fiamma Immobiliare s.r.I., già nel bilancio di esercizio
2009 risultava pari a circa 1,7 milioni di euro, a fronte di un attivo di 0,98 milioni di euro; e ciò basta a ritenere infondato il motivo in esame, risultando documentale lo sbilancio tra poste attive e passive, di certo non colmabile sulla scorta di un ipotetico "apporto finanziario" proveniente da terzi, neppure esattamente precisato nella sua consistenza effettiva dalla odierna ricorrente.

4. Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva delle parti
intimate.

PQM

Rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.


 

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