REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI SICILIA SEZ. STACCATA DI CATANIA SEZIONE 6
riunita con !’intervento dei Signori:
SCHININA' GIAMBATTISTA Presidente
FAILLA CARMELO Relatore
PAGANO ANDREA Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1052/2018
depositato il 06//02/2018
- avverso la pronuncia sentenza n. 6508/2017 Sez:13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CATANIA
contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
difeso da:
S. S.
proposto dall’appellante:
R. S.R.L.
difeso da
F. G.
Atti Impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n٥ 29320090025771243 IVA-ALTRO20٥5
CARTELLA DI PAGAMENTO n٥ 29320090025771243 IRAP 2005
CARTELLA DI PAGAMENTO n٥ 29320140010620642 REGISTRO2010
CARTELLA DI PAGAMENTO ď 29320150026701234 REGISTRO 2009
CARTELLA DI PAGAMENTO n٥ 29320150034271535 REGISTRO 2009
CARTELLA DI PAGAMENTO n٥ 29320150043870650 IRAP 2012
CARTELLA DI PAGAMENTO n٥ 29320150047200656 IRES-ALTRO2013

Svolgimento del processo

Ricorre la R. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso le otto cartelle di pagamento indicate in epigrafe, assumendo la loro mancata notifica e la loro conoscenza attraverso la stampa di un estratto di ruolo.
Eccepisce l'illegittimità dei ruoli per difetto di sottoscrizione del titolare dell'Ufficio o persona delegata; il difetto di motivazione; il difetto di notifica; l’Inesistenza della pretesa tributarla; la decadenza.

Si costituisce in giudizio Riscossione Sicilia s.p.a., la quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché proposto avverso estratti di ruolo non autonomamente impugnabili, e per tardività rispetto alla regolare notifica delle cartelle. Produce relate di notifica.

Con memorie aggiriate, il ricorrente contesta la conformità all'originale delle relate prodotte, e la capacità dell’Agente della Riscossione di autenticare le copie; eccepisce la prescrizione.

All'udienza del 09.01.2017, su istanza di parte il Collegio ordina a Riscossione Sicilia s.p.a. la produzione degli originali degli atti impugnati.
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con sentenza n.6598/2017 del 17.05-16.06.2017, ha accolto parzialmente il ricorso, annullando due cartelle, e condannato alle spese.

Propone appello la R. Srl, in persona del legale rappresentante, deducendo l’erroneità della sentenza nel punto in cui non ha tenuto conto del disconoscimento integrale di tutti gli atti prodotti in copia dal concessionario, il quale ha disatteso l'ordine di esibizione dato dal Giudice.
Riguardo a quattro cartelle specificate, eccepisce l'inesistenza in quanto notificate da messo non autorizzato; contesta la quantificazione delle spese processuali.
Rimane intimata Riscossione Sicilia s.p.a.

Motivazione

Osserva questo Collegio che l’appello è parzialmente fondato, e va, conseguentemente, raccolto per quanto di ragione.
Quanto al disconoscimento della conformità della relata all'originale, e al potere di autenticazione dell’Agente della Riscossione, per Cassazione Civile n.8289 del 4.04.2018: "...l’attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo 1, capo II, e al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché l’attività di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, art. 4, conferisce la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio agli operatori delle s.p.a. di concessione. Tuttavia ritiene questo collegio che, anche tenuto conto di tali decisioni, non si può affermare che l’agente della riscossione, che è parte di un giudizio ed al quale è richiesto di dare prova dell'espletamento di una attività notificatoria, sia consentito di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento, che costituiscono documenti di provenienza dell’ufficiale postale, dato che l’autenticazione della copia può essere fatta: a) dal pubblico ufficiale dal quale l’atto è stato emesso; b) o presso il quale è depositato l'originale (come nel caso del ruoli emessi dall'agenzia delle entrate, nel qual caso il concessionario è autorizzato a rilasciarne copia, nell'interesse dei terzi, ai sensi dell’art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 ). 1.1 rilascio di copia autentica di un atto in possesso del concessionario formato da terzi nell'interesse proprio esula, dunque, da siffatte previsioni. Ragione per cui deve applicarsi la regola generale posta dall’art. 2719 cod. civ., per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente o se detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte. Va precisato, poi, che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, peraltro non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa" (cfr. Cass. n. 9439 del 21/4/2010 e Cass. n. 2419 del 03/02/2006 ). Efficacia rappresentativa che il Collegio ritiene sussistere, anche in quanto il disconoscimento è carente di specificità sotto il profilo del vulnus al proprio diritto di difesa.

Analizzando le cartelle impugnate in grado di appello, si osserva.
Cartella di pagamento n.29320150047200656, notificata per pec in data 07.12.2015: la notifica è inesistente.
Per giurisprudenza consolidata (ex plurlbus. Cassazione, sezione VI, Ordinanza n. 16173 del 19 giugno 2018), è nulla la notifica della cartella di pagamento via PEC in formato ".pdf’" semplice e non in formato “.p7m”. Sul punto, è onere posto in capo al concessionario della riscossione, nel caso di contestazioni del contribuente relative alla notifica a mezzo PEC delle cartelle dl pagamento, dimostrare di avere provveduto alla regolare notifica di esse in forma di "documento informatico" ".p7m" (e non di mera copia informatica di documento cartaceo), di documentare la corrispondenza tra il messaggio originale e quello trasmesso via PEC nonché la regolarità della trasmissione telematica dell'atto. Con Ordinanza n. n. 22320 del 25 settembre 2017, la Suprema Corte ha confermato che esiste una legittima e valida notifica di atti tramite PEC solamente se il file allegato ha l’estensione ".p7m”, in quanto l’unico a garantire l’autenticità e l’immodificabilità del documento informatico, ma anche, per quanto attiene alla firma digitale, identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell'atto.
Orbene, nella fattispecie, non solo non è stata data prova della ricevuta di "accettazione”, ma soprattutto nulla è dato sapere in ordine all'allegata cartella e al formato informatico con il quale è stata trasmessa.

Cartella n.2932050043870650, asseritamente notificata per pec in data 19.11.2015: non vi è alcuna prova della notifica. L’argomentazione del Giudice provinciale per la quale non era ancora intervenuta la decadenza è irrilevante ed erronea.

Le cartelle 29320090025771243, 29320140010620042, 29320150026701234 e 29320150034271535, risultano tutte notificate da messo notificatore ؟specificamente indicato nel nome, nella qualifica e nella matricola, presso la sede della società, a mani di реrsonе addette a ricevere gli atti, con spedizione della raccomandata informativa sono tutte ritualmente notificate e non impugnate nei termini di legge.
La giurisprudenza che delinea in generale i caratteri distintivi della inesistenza della notifica (Cass. civ. Sezioni Unite n.22641 del 29 ottobre 2007 secondo cui l'area di inesistenza della notificazione è ristretta a quelle sole ipotesi nelle quali non possa ragionevolmente ritenersi conseguito lo scopo prefissato e cioè il raggiungimento della sfera di conoscibilità del destinatario con la conseguente possibilità per quest’ultimo di esercitare effettivamente il diritto di difesa) postula (v. anche Cass. civ. sezione V, n. 27375 del 18 novembre 2008, in fattispecie di notificazione di un atto tributario effettuato dal messo comunale, il cui provvedimento di nomina sia illegittimo) che l’atto non è inesistente ma è affetto da nullità, sanabile non solo a seguito di costituzione in giudizio della parte, ma anche in ogni altro caso -come nella fattispecie- in cui sia raggiunta la prova dell’avvenuta comunicazione dell’atto notificato.

Infondata è la censura della sentenza impugnata, in ordine alla quantificazione delle spese processuali, in quanto indeterminata, e come tale inammissibile.
Vanno compensate per metà le spese processuali, in ragione del parziale rigetto dell’appello, e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Accoglie parzialmente l’appello della R. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l’effetto annulla le cartelle di pagamento n.29320150047200656 e n.29320150043870650. Conferma per il resto la sentenza impugnata. Compensa per metà le spese processuali, che liquida, operata la detta compensazione, in € 1.000,00, in favore di Riscossione Sicilia s.p.a. e a carico della società appellante.
Cosi deciso In Catania, 19 ottobre 2018
Depositata in segreteria il 2 agosto 2019


 

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