REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Dl CATANIA SEZIONE 16
riunita con l'intervento dei Signori:
- CACCIATO NUNZIO Presidente
- LA ROSA ALESSANDRO COSIMO Relatore
- CREAZZO GIANLUCA GIUSEPPE Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
-sul ricorso n. 2752/2013
depositato il 13/03/2013
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF-ALTRO 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO IVA-ALTRO 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO IRAP 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO TARSU/TIA 2005

contro:

AG. RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA SP.A. LUIGI RIZZO 3995100 CATANIA
difeso da:
AVV M. A.
proposto dal ricorrente:
D. C.
difeso da:
AVV ESPOSITO ORAZIO
VIA C. PATANE ROMEO 2895100 CATANIA CT

Svolgimento del processo

D. C., nato a _____, rappresentato e difeso dall’avv. Orazio Esposito, propone ricorso nei confronti della Riscossione Sicilia spa, avverso l’intimazione di pagamento n. 29320129099016867000 notificata in data 05.01.2013, nonché avverso la cartella di pagamento n. 29320080053707753 in essa indicata, presuntivamente notificata in data 24.11.2008, con la quale viene chiesto il pagamento di euro 37.257,75 per Addizionale comunale e regionale lrpef, Ritenute alla fonte, lrap, Iva, oltre sanzioni ed interessi per l’anno 2004.

Eccepisce:
- L’inesistenza giuridica della notificazione dell’intimazione di pagamento, in quanto inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti del Concessionario, senza l’ausilio dei soggetti individuati dalla legge;
- La nullità dell’intimazione di pagamento per mancato rispetto delle norme sulla notificazione degli atti per mancata compilazione della relata di notifica
- La violazione del diritto di difesa del contribuente, posto che l’intimazione di pagamento effettua un semplice rinvio alla cartella di pagamento, non allegando copia della stessa
- La nullità dell’intimazione di pagamento, del ruolo e della cartella per mancata notifica della cartella di pagamento;
- L’intervenuta prescrizione quinquennale del credito relativo alle imposte
- L’intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni
- La nullità degli interessi di mora per la mancata notifica della cartella di pagamento
Conclude chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato per i sopra esposti motivi.

Si costituisce in data 25.5.2013 la Riscossione Sicilia spa, deducendo:
- l'inammissibilità dell’azione in quanto proposta solo avverso l’agente della riscossione e non anche nei confronti dell’ente impositore;
— Che ai sensi dell’art. 26 DPR n. 602/73 l’agente della riscossione si può legittimamente avvalere del servizio postale, senza avvalersi di messi o ufficiali notificatori, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
- L’infondatezza dell’eccezione relativa al difetto di motivazione, posto che la mancata allegazione dell’atto richiamato è irrilevante qualora l’atto stesso sia stato già notificato al contribuente
- Che la cartella di pagamento è stata notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., mediante deposito dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito e la spedizione della raccomandata in data 03.12.2008. Pertanto, il ricorso avverso la cartella è inammissibile per decorso del termine utile;
- Che le responsabilità per il mancato rispetto dei termini per la consegna del ruolo non può essere addebitata al concessionario della riscossione, bensì all’ente impositore.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

Con successive memorie, depositate in data 01.01.2019, il ricorrente deduce:
- Che parte resistente, essendosi costituita 79 giorni dopo la notificazione del ricorso, è decaduta dalla facoltà di chiamata del terzo ai sensi dell’art. 23 DIvo n. 546/1992
- Che, secondo l’orientamento delle SS.UU. della Suprema Corte, l’aver il contribuente individuato nel concessionario della riscossione o nell’Agenzia delle Entrare il legittimato passivo neo cui confronti dirigere la propria impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che grava sul concessionario.
- Che non risulta dimostrata la notifica della cartella atteso che dalla raccomandata A/R prodotta dalla Riscossione Sicilia non risulta in nessun modo il riferimento alla cartella di pagamento n.____ asseritamente notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Motivazione

Il ricorso è fondato.
Preliminarmente deve dichiararsi l’infondatezza dell’eccezione formulata dalla Riscossione Sicilia Spa circa l'inammissibilità del ricorso per mancata chiamata in causa dell'ente impositore. Sul punto deve richiamarsi l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte già evidenziato dalla parte ricorrente.

Ciò premesso, ai fini della risoluzione della controversia appare dirimente la prova o meno dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento presupposta rispetto all’intimazione impugnata.
Nel caso concreto, dalla documentazione allegata dalla parte resistente non emerge la prova del rispetto delle formalità previste ai fini della notifica della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 140 c.p.c.. Invero, dalla busta della raccomandata informativa prodotta in copia non emerge in alcun modo il collegamento di essa con la cartella di pagamento n. 29320080053707753, di talchè, in assenza di tale collegamento, non può ritenersi dimostrato il completo rispetto della norma in materia di notificazione sopra richiamata.
La mancata prova della notifica dell’atto presupposto incide, ovviamente, sulla legittimità della intimazione di pagamento nonché dello stesso ruolo non formalmente notificato al contribuente, con conseguente illegittimità degli atti impugnati.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della Riscossione Sicilia, e si liquidano in euro 400,00 in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Commissione annulla gli atti impugnati. Condanna la Riscossione Sicilia spa al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 400,00 da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Catania, 14 gennaio 2019
Depositata in segreteria il 28 gennaio 2019


 

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