REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Sonia Di Gesu, all’udienza del 24 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., ha emesso, dandone integrale lettura, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 812/2013 R.G. promossa
DA
M. O., rappresentato e difeso dall’avv. Orazio Esposito, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- opponente -
CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., in persona del suo presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Livia Gaezza, per procura generale alle liti;
Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Marino, giusta procura in atti;
- opposti -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 293 2012 9100619000, relativa alla cartella di pagamento n. 293 2004 0011595106000, avente ad oggetto € 1.806,47 a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive anno 2002.

Svolgimento del processo

Con il presente giudizio il ricorrente in epigrafe - premesso di avere ricevuto in data 28/12/2012 la notifica dell’intimazione di pagamento n. 293 2012 9100619000 relativa alla cartella di pagamento n. 293 2004 0011595106000, avente ad oggetto € 1.806,47 a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive, anno 2002 - ha chiesto di dichiarare prescritto il credito portato dalla cartella esattoriale opposta.
Rilevata la mancata notifica della cartella di pagamento, ha dedotto la prescrizione e, in subordine, la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella di pagamento.

Si costituivano le parti opposte eccependo l’inammissibilità dell’opposizione e, nel merito, chiedendone il rigetto.
Il procedimento è rinviato all'udienza odierna, stante l’elevatissimo carico del ruolo, avente oltre 3.000 procedimenti pendenti, superiore alla media sezionale, la grave insufficienza dell’organico della sezione, già dichiarata sede a copertura necessaria, e l’esigenza di definire con priorità cause instaurate in data anteriore.

All'udienza odierna i procuratori delle parti hanno insistito nei rispettivi scritti difensivi; ritenuta la causa matura per la decisione, viene definita nei termini che seguono.

Motivazione

In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione giacché proposta oltre i termini di legge.
In proposito va ricordato che, secondo l’insegnamento della S. C., nella materia in esame, in relazione ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull’an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege n. 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere; eventi che incidono sull’esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l’iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l’iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l’opposizione va qualificata come opposizione all’iscrizione a ruolo.
Relativamente alle doglianze riguardanti il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica alla notifica della cartella di pagamento), l’opposizione va qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/99.
Infine, riguardo ai motivi attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell’intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all’esecuzione forzata (nullità per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall’art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), l’azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999.

Nel caso di specie, il motivo con cui il ricorrente contesta il merito della pretesa creditoria in forza dell’eccezione di prescrizione integra un’opposizione a ruolo.
Il termine per proporre opposizione al ruolo va desunto dall’art. 24, quinto comma, del d.lgs. 46/1999 secondo cui “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento […]”.
L’accertamento della tempestività dell'opposizione, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo dell’eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass. civ. n. 4506 del 27.2.2007).

Orbene.
A fronte dell’eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento sottesa all’intimazione opposta, le parti opposte non hanno fornito prova della notificazione.
Al riguardo, va osservato che l’agente della riscossione non ha prodotto la relata di notifica della cartella di pagamento, ma soltanto una stampa contenente “informazioni carico iscritto a ruolo”.
Di conseguenza, l’opposizione a ruolo va considerata tempestiva e vanno esaminati i motivi proposti.

E’ fondata l’eccezione di prescrizione.
Secondo il disposto di cui all’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, il termine prescrizionale per il versamento dei contributi previdenziali (in precedenza decennale) è divenuto quinquennale a partire dal gennaio del 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza.
Per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, il termine decennale permane soltanto laddove siano stati compiuti dall’Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell’evasione contributiva (cfr. in questo senso, Cass., sez. lav., 2008, n. 6173; Cass., sez. lav., 2006, n. 26621; Cass., sez. lav., 2005, n. 3846; Cass., sez. Lav. 2005, n. 9962; Cass., sez. lav., 2004, n. 46; Cass., sez. lav., 2003, n. 19334).
La cartella di pagamento n. 293 2004 0011595106000 ha ad oggetto € 1.806,47 a titolo di contributi IVS anno 2002.
Trova, quindi, applicazione il termine di prescrizione quinquennale, che, alla data di notifica dell’intimazione di pagamento n. 293 2012 9100619000 (avvenuta il 28/12/2012) era ampiamente decorso, in mancanza di prova del compimento di tempestivi atti interruttivi.
Al riguardo va osservato che l’unico atto prodotto dall'agente della riscossione è il preavviso di fermo n. 293 2008 0002822403000, il quale non solo risulta formato il 16/10/2008, allorquando il termine di prescrizione era decorso, ma, in ogni caso, non risulta regolarmente comunicato, in quanto notificato in N. ad un indirizzo (Via _______ n. 102 L) diverso dal luogo di residenza (Via ______ n. 102 F; cfr. certificato di residenza storico allegato alle note del 09/01/2017).

Alla luce di quanto esposto, va dichiarata illegittima l’iscrizione a ruolo dei contributi IVS e somme aggiuntive portati dalla cartella di pagamento n. 293 2004 0011595106000, che, per l’effetto, annulla.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti opposte in solido, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

PQM

Definitivamente pronunciando sull'opposizione ad intimazione di pagamento n. 293 2012 9100619000, relativa alla cartella di pagamento n. 293 2004 0011595106000, avente ad oggetto € 1.806,47 a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive anno 2002;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Dichiara illegittima l’iscrizione a ruolo dei contributi IVS e somme aggiuntive portati dalla cartella di pagamento opposta, che, per l’effetto, annulla;
Condanna le parti opposte in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 843,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania, 24 gennaio 2017
IL GIUDICE
dott.ssa Sonia Di Gesu


 

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