REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 3
riunita con l'intervento dei Signori:
o GIALLOMBARDO SILVANA - Presidente -
o CREAZZO GIANLUCA GIUSEPPE VI - Relatore-
o LUCA Antonino -Giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4053/2012
depositato il 03/04/2012
avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29320110005493969 TRIB.ERARIALI 2007
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE CATANIA
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29320110005493969 TRIB.ERARIALI 2007
contro:
AG. RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
VIA PORTO ULISSE N.51 95129 CATANIA
proposto dal ricorrente:
S. S.R.L.
difeso da:
ESPOSITO ORAZIO
Avv.
VIA CARMELO PATANE' ROMEO, 28 95128 CATANIA CT

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 3.4.2012 presso la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, la S. S.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento, meglio specificata in epigrafe, emessa per la lrpef del 2007, eccependone l'illegittimità formale e sostanziale e chiedendo l'annullamento dell'atto con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.

Motivazione

Il ricorso è fondato perché non vi è prova certa in atti che l'atto impugnato sia stato notificato al ricorrente entro il termine di decadenza.
Invero, la parte resistente ha versato in atti una relata che attesterebbe l'avvenuta tempestiva notifica dell'atto impositivo. Tuttavia, trattandosi di notifica effettuata mediante un'agenzia di posta privata, la stessa non è assistita dalla funzione probatoria di cui all'art.1 D.Lgs.n.261/1999 e deve considerarsi inesistente (cfr. tra le altre cass. n.27021/2014).
Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 500,00.
Pronunciata il 14 marzo 2018
Depositata in segreteria il 11 aprile 2018


 

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