Svolgimento del processo

Con atto depositalo in segreteria il (omissis) - ed iscritto al n. 1037/10 R.G.R., M.P. assistito dall'avv. Floriddia e dal dott. Sebastiano Passarello, propone ricorso avverso
l'intimazione di pagamento n.(omissis)
Il ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso:
1) Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti;
2) Nullità della notifica dell'atto impugnato;
3) Violazione dell'art. 50. comma3, del D.P .R. n. 602173;
4) Decadenza dall'azione di riscossione ;
5) Omessa indicazione delle mofalità dì calcolo delle somme richieste;
6) Elevato aggio applicato;
L'agente della riscossione non resiste al ricorso.
Alla odierna seduta di discussione il ricorso è stato posto in riserva
La Commissione, a scioglimento della riserva cosi statuisce.

Motivazione

Il ricorso è fondato nei termini di seguito espressi, e viene accolto.
Preliminarmente viene esaminata la contestazione riguardante l'omessa notifica degli atti presupposti. L'assunto risulta pacifico in assenza di prova riguardante le notifiche delle cartelle di pagamento cui si riferisce l'atto di intimazione impugnato.

Il ricorrente contesta, inoltre, la nullità insanabile della notificazione, tramite pec, dell'atto impugnato, eseguita in difformità delle leggi in vigore.
Sul punto si osserva:
l'art. 26, secondo comma del DPR n. 602173, così dispone: "La notifica della cartella di pagamento può essere eseguita con le modalità di cui di cui al DPR 11 febbraio 2005 n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si si applica l'art. 149 bis del codice di procedura civile".

Appare di tutta evidenza, quindi, che l'agente di riscossione può avvalersi del servizio di posta elettronica certificata, ma a condizione che l'invio telematico abbia ad oggetto solo ed esclusivamente il documento informatico e non già una copia informatica (ossia una scansione del documento precedentemente emesso in forma cartacea).

Infatti, l'art. 26; comma-2, del D,P.R. n. 602173, escludendo l'applicazione dell'art. 149 bis c.p.c., non riconosce l'equipollenza tra documento informatico e copia ( informatica ) del documento cartaceo, per cui l'esattore può e deve trasmettere solamente il documento informatico. .
Ciò risulta confermato dal tenore letterale dell'art. 26 ove viene previsto che : "la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita con le modalità di cui al D,P.R. n. 68/2005 ... >>.
Oggetto della PEC; secondo il suddetto decreto, non può essere altro che il documento informatico, il quale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 82/2005 ( Codice dell' Amministrazione Digitale), a differenza della copia informatica, necessita di una firma digitale che lo rende immodificabile.
Nel caso di specie, nonostante l'eccezione di parte ricorrente, non è stato provato che ad essere statp trasmesso sia stato il documento informatico e non, come sostiene la ricorrente, una scansione del documento cartaceo.

Pertanto, la contestazione relativa al difetto di notifica della intimazione di pagamento sollevata dal ricorrente risulta meritevole di accoglimento, atteso che, nella fattispecie, non risulta l'intervento di un agente notificatore abilitato e manca la prova che sia stato trasmesso, così come previsto dalla norma, il documento informatico ( e non la copia informatica del documento cartaceo).

Quanto sopra, ad avviso del Collegio, risulta confermato dalle recenti modifiche ad opera dell'art. 7 quater del D.L.22/10/2016 n.193, apportate all'art. 60 del D.P.R. n. 600/73 e all'art. 26 del D.P.R. n. 602/73.

Il sesto comma dell'art. 7 quater del Dlg.vo. 193/2016 infatti, prevede che, solo a partire dal 1 primo luglio 2017, I' Agenzia delle Entrate può notificare " direttamente ( senza agente notificatore) , gli avvisi di accertamento a mezzo di posta elettronica certifcata, fermo restando sempre le modalità previste.dal D.P.R. n. 68/2005 ( invio del provvedimento informatico).
Ciò vale anche per la notifica via PEC delle cartelle di pagamento atteso il rinvio operato dal nuovo secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. o, 602/73, alle disposizioni dell'art. 60 del D.P.'.R. n. 600 sopra citato.

Secondo l'orientamento dei Giudici di merito e della Suprema Corte di Cassazione, nonostante l'utilizzo della posta elettronica certificata per la notifica della cartella di pagamento ( cosi come della intimazione di pagamento) sia consentito dalla legge (la Pec, infatti, al pari della raccomandata; consente la certezza sull'identità del mittente e sulla data di spedizione), il problema si pone sull'estensione del file: in pratica, il file pdf col quale è riprodotta le cartella contenuta nell'email non garantisce l'autenticità dell'allegato, essendo solo una riproduzione elettronica di un documento cartaceo, e come tale equiparabili a una semplice copia.

La notifica della cartella di pagamento non è valida se avviene tramite Pec contenente il file dell'atto con estensione .pdf anziché .p7m (tipica dei file firmati digitalmente). Solo il formato .p7m garantisce infatti l'integrità e l'immodificabililà del documento informatico e l'identificabilità del suo autore grazie alla firma digitale.

La Cartella di pagamento, per essere correttamente notificata tramite posta elettronica certificata, deve avere l' estensione .pfm perché questo fine viene e realizzato attraverso la firma digitale del documento. Invece il formato pdf, a differenza del precedente, non è firmato digitalmente e, pertanto, non può garantire, con assoluta certezza, da una parte l'identificabilità del suo autore e la paternità dell'atto e, dall'altra, la sua integrità e immodificabilità, cosi come richiesto dal codice dell'amministrazione digitale. la notificazione per posta elettronica certificata non è pertanto valida se la cartella è stata trasformata in formato pdf;: la conseguenza è anche l'illegittimità della stessa cartella di pagamento che va annullata. ( cfr Ctp Reggio Emilia sent il. 204/17 del 31.07.2017; Ctp milano Sent. n. 1023 del 3.02.2017;. Ctp Savona, senr. n. 100/2017 e 101/2017;. Ctp Napoli
sent n. 611 del 26.02.2016; Ctp Lecce, sent. n. 1817 del 12.05.2016; Ctp Milano, sent. n. 1638 del 24.02.2017. Cfr. Anche Ctp Lecce sent. n. 611/2016).; ( CTP Varese sentenza 416/2017; CTP Salerno, sentenza 4124/2017;; CTP Roma, sentenza 1715/20J7; CTP Siracusa.. sentenza 4956/02/16).
Conseguentemente l'atto impugnato viene annullato per violazione di legge.
L'accoglimento delle superiori censure determinano l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.

PQM

la Commissione Tributaria Provinciale dì Siracusa, sez.II ACCOGLIE il ricorso e condanna l'agente della riscossione- Riscossione Sicilia S.p.A. - al pagamento delle spese del giudizio, in favore -del ricorrente della complessiva somma di € 1.500,00, di cui € 1.300,00 per onorari, oltre IVA e CPA


 

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