REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO SEZIONE 2
riunita con l'intervento dei signori:
BASTANZIO FILIBERTO -Presidente -
NOLA CATIA - Relatore -
MAROTTA SERGIO - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.442/2017
depositato il 2/02/2017
- avverso estratto di ruolo n._______ IVA-ALTRO 2010
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
AG. RISCOSSIONE SALERNO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

proposto dal ricorrente:
S. di S.G. S.a.s.
difeso da:
FORINO PAOLO

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 02.02.2017, la S. di S. G. & C sas (già S. srl) ha proposto impugnazione avverso l'estratto di ruolo del 7.11.16, consegnato a mani e riguardante tributi erariali non pagati, anno di imposta 2010, di cui alla cartella di pagamento n.1002015000014363800 e relativo ruolo n. 02500666 rispettivamente qui indicati.
Opponeva la ricorrente - premessa l'ammissibilità del ricorso in assenza di notifica della cartella conforme - la illegittimità della notifica della cartella avvenuta a mezzo pec in quanto non in grado di offrire le stesse garanzie di una raccomandata; per violazione dell'art. 148 cpc per produzione di relata disgiunta, non apposta in calce all'atto da notificare; per violazione dell'art. 42 DPR 600/73 per mancata produzione della delega conferita sotto il profilo della sua esistenza e della qualifica dirigenziale del delegante.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso avverso l'estratto di ruolo e l'infondatezza di ogni altra avversa pretesa, in particolare, assumeva essere intervenuta rituale notifica della cartella esattoriale secondo modalità telematiche.

Con memoria illustrativa, la ricorrente rimarcava le eccezioni formulate deducendo, altresì, la mancata produzione di idonea documentazione comprovante il rispetto delle modalità e formalità richieste.
Alla pubblica udienza del 18.05.2017, sulle conclusioni delle parti, la Commissione rendeva la presente decisione.

Motivazione

La disciplina in materia di contenzioso tributario stabilisce espressamente gli atti contenenti la pretesa tributaria impugnabili dinanzi al giudice tributario.
Tra questi sono inclusi il "ruolo" e la "cartella di pagamento".
La stessa disposizione prevede poi che gli atti diversi da quelli espressamente indicati non sono impugnabili autonomamente. Tuttavia, la mancata notificazione di atti impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

A tal proposito è necessario sottolineare che il "ruolo" è un atto diverso "dall'estratto di ruolo".
Il "ruolo"
(atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini perentori di impugnazione) è un "provvedimento" proprio dell'ente impositore (quindi un atto potestativo contenente una pretesa economica dell'ente suddetto).
"L'estratto di ruolo", invece, è solo un "documento" ("un elaborato informatico... contenente gli... elementi della cartella", quindi unicamente gli "elementi" di un atto impositivo) formato dal concessionario della riscossione, che non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta. La inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta, (essendo,
peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale.

I giudici della Corte di Cassazione hanno affermato che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
Sebbene l'estratto di ruolo, secondo la normativa che disciplina il processo tributario, non rientri espressamente tra gli atti impugnabili e non sia conosciuto dal contribuente attraverso la procedura di notifica, deve ritenersi atto valido a sostenere l'azione del contribuente medesimo contro la cartella di pagamento e il ruolo in essa rappresentato qualora costituisca il primo atto con cui il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa tributaria.
In altri termini, l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, posto che una lettura costituzionalmente orientata della normativa in materia impone di ritenere che la previsione di impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisce l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente
venuto a conoscenza.


La possibilità di far valere l'invalidità di un atto impositivo anche prima delta "notifica", infatti, trova fondamento nel diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale, quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
Ne deriva, nella specie, che il ricorso è fondato atteso che la impugnazione promossa sulla base dell'estratto di ruolo, finalizzata a far valere l'invalidità della cartella di pagamento non notificata, è risultata avvalorata dall'assunta notifica, effettuata a mezzo pec in data 22.01.2015.

L'art. 26, comma 2, DPR 602/1973 prevede la possibilità per il concessionario di riscossione di procedere alla notificazione telematica delle cartelle, infatti "la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tale elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'art. 149 del codice di procedura civile."

Tale modalità facoltativa ("...può essere eseguita..."), a decorrere dal 22.10.2015 è divenuta obbligatoria nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, ai sensi del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 che ha disposto (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 26, comma 2.
Tuttavia affinché la notifica via pec sia valida, è necessario che vi sia la certezza legale della conoscibilità degli atti e, soprattutto che sia provata la corretta esecuzione del procedimento di notifica.

A tal fine non è sufficiente a garantire la correttezza della notifica l'invio della copia informatica dell'originale come definita ex art. 23 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale o la copia informatica del documento analogico ex art. 22 C.a.d, che abbisognano entrambe dell'attestazione di un pubblico ufficiale autorizzato per essere ritenuti conformi all'originale, non omettendo di rilevare che non risultano neppure allegate le ricevute di accettazione e di consegna.
Agli atti è prodotta una copia informatica (cd.scansione) che è stata esplicitamente abrogata dalla legge istitutiva della notifica delle cartelle via pec.

Infatti, l'articolo 38, comma 4, lett. b), della L. 122/2010 ha aggiunto al comma 2 all'articolo 26 D.P.R. 602/1973, dopo la previsione che la cartella può essere notificata all'indirizzo pec, la frase: "Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile", che a sua volta prescrive: "Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo".

Il che vuol dire che la copia cartacea della cartella di pagamento non può più essere notificata ed in sua vece può essere notificato sole il documento informatico della cartella medesima. Il formato digitale del file telematico della cartella di pagamento scelto dall'agente della riscossione è il pdf.
L'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 definisce il "documento informatico" come: "II documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alla regole di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice".
Il successivo comma 1-bis prevede inoltre che "L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio... fermo restando quanto disposto dal comma 2". Quest'ultimo comma da piena sostanza legale al cartaceo contenuto nel documento informatico con la identificazione anche del sottoscrittore. Esso prevede che: "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile".

In conclusione, la cartella di pagamento deve essere prodotta da un documento informatico allegato alla pec sottoscritto digitalmente e cioè avere un‘estensione del file in .p7m.
Pertanto, il solo allegato in formato .pdf alla posta certificata non è valido e di conseguenza rende illegittima l'intera cartella di pagamento allegata alla pec, appunto, con tale formato.


Tanto è dirimente per elidere la portata fattuale della tesi dell'Agenzia che ne assume la regolare notifica; dirimente, altresì, dell'esame di tutte le altre questioni dedotte con il ricorse che, per conseguenza, devono considerarsi assorbite .
Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del Concessionario che ha eseguito tale notifica e giustifica la compensazione delle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnata cartella.
Condanna l'Equitalia Servizi Riscossione SpA al pagamento delle spese che liquida in complessivi € 500,00 oltre oneri, se dovuti. Compensa le spese tra le altre parti.
Così deciso in Salerno, il 18.05.2017
Depositata in segreteria il 25.09.2017


 

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