REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Antonella Resta, all’udienza di discussione del 12 febbraio 2018 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1749/12 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
P. F., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo, dall’avv. O.S. Esposito;
- opponente -
CONTRO
RISCOSSIONE Sicilia S.p.a. (già Serit Sicilia S.p.a.), Agente della riscossione per la provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avvocato S. Grimaldi ;
INAIL, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle lite, dall'avv. M.G. Marino;
-opposti -
Oggetto: opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2011 9049 414126 relativa alla:
- Cartella n. 293 2006 0140260059000, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 1687,92, pretesa a titolo di premi inail e somme aggiuntive, competenza anno 2006.

Motivazione

Preliminarmente va esaminata l’eccezione sollevata dagli enti opposti, di inammissibilità dell’opposizione ex articolo 24, comma 5, decreto legislativo n. 46/99.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all’art. 24 d.lgs n. 46/99 e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l’opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l’accertamento della fondatezza della pretesa dell’ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.

Ciò posto, nella fattispecie ritiene il decidente che la notifica della cartella di pagamento n. 293 2006 0140260059000, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte opposta, non risulta effettuata nel rispetto delle prescrizioni di legge.
Parte opponente ha provato la nullità della notifica della predetta cartella avuto riguardo al luogo di consegna dell'atto, diverso da quello di residenza; a tal fine ha prodotto certificato di residenza storico da cui si evince che la stessa parte è residente nel Comune di Nicolosi fin dal 21 febbraio 2006 mentre dalla documentazione prodotta in atti da Serit risulta che la cartella esattoriale sarebbe stata notificata in data 27.03.2007 in Misterbianco, strada per S.G. Galermo n. 61 mediante consegna nelle mani della madre del ricorrente; detta notifica tuttavia deve ritenersi radicalmente nulla, in quanto effettuata in violazione delle prescrizioni del disposto di cui all’art. 139 cpc.
Pertanto, l’opposizione proposta con riguardo alle pretese oggetto della cartella impugnata, non può considerarsi tardiva e si devono andare ad esaminare nel merito le contestazioni mosse dall’opponente quanto alla esistenza stessa dei crediti iscritti a ruolo in questione.

Va conseguentemente accolta l’eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese afferenti all’anno 2006 ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, risultando detto termine di prescrizione quinquennale ampiamente maturato alla data di notifica della intimazione di pagamento opposta avvenuto il 15.02.2012, alcuna rilevanza potendo attribuirsi alla precedente intimazione di pagamento versata in atti da Riscossione, risultando la stessa inviata nel 2011 sempre all’indirizzo di Misterbianco.
Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di Riscossione Sicilia S.p.a., soggetto titolare della procedura di riscossione; sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra l’opponente e l’INAIL, stante l’estraneità del predetto ente ai motivi di opposizione accolti.

PQM

definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
annulla la cartella opposta e per l’effetto dichiara non dovute le somme ivi richieste per intervenuta prescrizione ;
condanna Riscossione Sicilia S.p.a. a rimborsare all'opponente le spese processuali, che liquida in complessivi € 843,00, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15% da distrarsi ove richiesto; compensa le spese di lite tra l'opponente e l'Inail.
Catania, 12 febbraio 2018
Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Antonella Resta


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.