Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione II civile, dott.sa Silvia Blasi, ha pronunciato
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4589/2016 R.G., vertente
TRA
_________ elettivamente domiciliato in ______, alla via _____ presso lo studio dell'avv. _____ che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.
ATTORE
E
_______ elettivamente domiciliata in ____________, presso lo studio dell'avv._______ che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato.
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno
Conclusioni: all'udienza del 20.3.2018 le parti concludevano come da verbale.

Svolgimento del processo

1.Con atto di citazione ritualmente notificato il Condominio _____, conveniva in giudizio dinanzi a questo tribunale _______ chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di € 35.000,00, somma poi ridotta ad € 15.321,65 (v. memoria ex art. 183, co. VI, n.1 c.p.c.) a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del cedimento del marciapiede condominiale verificatosi il 28.2.2014, alle ore 6.00 circa.

Si costituiva in giudizio _______, eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di negoziazione assistita e l'infondatezza della domanda.
All'udienza del 24-11-2016 veniva assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita. Alla successiva udienza del 30-3- 2017 il procuratore di parte attrice depositava copia del verbale della procedure di mediazione n. 11589 del 1-12-2016.
Assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., in data 4.7.2017 la parte attrice notificava alla parte convenuta l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione.
La parte convenuta reiterava l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita.
La causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, all'udienza indicata in epigrafe.

Motivazione

2. La domanda di parte attrice va dichiarata procedibile.
L'art. 3, l. 162/2014 prevede che chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. L‘esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Nel caso di specie non è da porsi in dubbio che la causa abbia ad oggetto una condanna al pagamento di una somma inferiore ad € 50.000,00 e che quindi si rientri nell'ambito applicativo della disciplina de qua.

Ciò posto, la parte attrice non ha provveduto ad intraprendere il procedimento di negoziazione assistita anteriormente all'introduzione della lite, e, successivamente all'assegnazione del termine ex art. 3, I. 162/2014, ha azionato la procedura di mediazione ex D.lgs 28/2010.
Occorre dunque valutare se possa considerarsi assolta la condizione di procedibilità a seguito dell'esperimento del tentativo di mediazione in luogo della procedura di negoziazione assistita obbligatoria.

A tal fine occorre muovere dalla considerazione che i due istituti sono entrambi finalizzati risoluzione delle controversie in via stragiudiziale.
In particolare, per ciò che concerne la negoziazione assistita, l'art. 2, D.L. 132/2014 precisa che "la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96." Tramite l'introduzione di questo tipo di convenzione non si vuole che le parti si obblighino a pervenire ad una definizione stragiudiziale della controversia, ma soltanto che esse si impegnino a "cooperare in buona fede e con lealtà" per tentare di definire bonariamente la loro controversia. Si tratta di un contratto che impegna le parti a negoziare al fine di trovare una composizione della lite.

II procedimento di mediazione disegnato dal d.lgs. 28/2010 prevede l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
La mediazione presenta, quindi, alcuni caratteri dei mezzi autonomi di composizione della lite (nella parte in cui l'eventuale conciliazione raggiunta è frutto, come nella transazione, dell'accordo delle parti) ed altri caratteri dei mezzi eteronomi di risoluzione delle controversie (considerato che, come accade in sede processuale, vi è l'intervento di un terzo, che però in questo caso non giudica).

Per quel che concerne i rapporti tra il procedimento di negoziazione assistita ed il procedimento di mediazione obbligatoria, l'art. 3, D.L. 132/2014, come modificato dalla l.162/2014, prevede l'obbligatorietà del procedimento della negoziazione assistita in relazione alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00, fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Per converso, l'art. 3, co. 5, primo periodo del D.L. n. 132 del 2014, convertito nella L. n. 162 del 2014, prevede che "restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati... ".

Dall'interpretazione congiunta dei due commi si ricava che l'art. 3 cit. "impone espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita" (Tribunale di Verona, 23.12.2015, g.. Vaccari).
Dunque il legislatore ha inteso accordare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione, sicché, tutte le volte in cui la controversia sia tanto tra quelle indicate dal d.I. n. 132/2014 quanto tra quelle contenute nell'art. 5 comma 1 bis del d.Igs. n. 28/2010, chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo la domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione il carattere dell'obbligatorietà. Mentre con riferimento ad altre procedure obbligatorie di conciliazione, il legislatore del d.l. n. 132/2014 sceglie di non attribuire maggiore importanza all'una o all'altra, stabilendo che esse convivano (cfr. Tribunale di Verona, 12.5.2016, g.i. Vaccari).

Tale opzione trova la sua ratio nella stessa struttura del procedimento di mediazione, che, prevedendo l'intervento di un soggetto terzo estraneo alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle parti una proposta conciliativa, risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non totalmente demandato all'autonomia negoziale delle parti.

In un quadro di tal fatta deve ritenersi che l'esperimento del tentativo di mediazione, in luogo del procedimento di negoziazione assistita -ancorché in una ipotesi non assoggettata a mediazione obbligatoria ex art. 5, d.Igs. 28/2010- risponda comunque alla ratio della normativa in tema di negoziazione assistita, in quanto tende ad assicurare l'espletamento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti ed, almeno in ipotesi, efficaci rispetto a quello prescritto dal legislatore.

Al riguardo va rammentato che la Suprema Corte, nella sentenza n. 24629/2015, ha evidenziato in motivazione come "la disposizione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, di non facile lettura, deve essere interpretata conformemente alla sua ratio. La norma è stata costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell'efficienza processuale. In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira - per così dire - a rendere il processo la extrema ratio: cioè l'ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse".

Se, dunque, la disciplina in tema di modalità alternative di definizione delle controversie deve essere interpretata alla luce della funzione deflattiva di tali istituti e del principio della ragionevole durata del processo, non può ritenersi conforme alla funzione della negoziazione assistita un'interpretazione esclusivamente formalistica dell'istituto, che non tenga conto del tentativo comunque espletato dalla parte attrice di addivenire ad una definizione stragiudiziale della controversia utilizzando un procedimento previsto dalla legge e ritenuto dal legislatore prevalente rispetto a quello di negoziazione assistita.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, la domanda deve dichiararsi procedibile.
La causa va pertanto rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per il prosieguo dell'istruttoria.
La regolamentazione delle spese di lite è rimessa alla pronunzia definitiva sulla lite.

PQM

Il Tribunale di Torre Annunziata, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1) Dichiara la domanda procedibile.
2) Dispone rimettersi la causa sul proprio ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
3) Spese al definitivo.
Torre Annunziata, 22.3.2018
IL GIUDICE
(dott.ssa Silvia Blasi)
Pubblicata il 23.03.2018


 

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