REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Presidente -
Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Consigliere -
Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere -
Dott. TUTINELLI Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPIGA S.R.L.;
nei confronti di:
S.E.;
avverso l'ordinanza n. 1/2016 TRIB. LIBERTA' di ASCOLI PICENO, del 4 febbraio 2016;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TUTINELLI VINCENZO;
lette le conclusioni del PG Dott. FODARONI G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza 4 febbraio 2016, il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha confermato il provvedimento di sequestro conservativo emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 15 maggio 2015.

2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione la società SPIGA srl in qualità di responsabile civile e in persona del legale rappresentante articolando i seguenti motivi di ricorso.

2.1 Violazione di legge con riferimento agli artt. 125, 316 e 318 c.p.p. e mancante insufficiente motivazione circa il fumus boni iuris. Lamenta in particolare il ricorrente che il Tribunale avrebbe evitato un qualsiasi accertamento concreto sulla sussistenza dei gravi indizi.

2.2 Violazione di legge con riferimento agli artt. 125, 316 e 318 c.p.p. e mancante o insufficiente motivazione circa il periculum in mora. Lamenta il particolare il ricorrente che il collegio, nella valutazione dei sintomi di depauperamento, non avrebbe in alcun modo valutato gli elementi prodotti dalla difesa nelle memoria depositata ed in particolare l'irrilevanza della cessione delle partecipazioni societarie da parte dell'imputato, legale rappresentante della società; l'irrilevanza della mancanza di un'offerta reale in presenza della disponibilità della medesima società a restituire la somma di 45.000 Euro; l'insussistenza di alcuna volatilità del patrimonio della società in quanto oggetto principale di attività della medesima risulta essere l'esercizio di impianti fotovoltaici di proprietà, sia come terreni che come attrezzature; l'irrilevanza di precedente sequestro conservativo in quanto gravante sul dieci percento del complessivo patrimonio della società e legato contenzioso di natura assolutamente diversa da quello di cui si discute in questa sede: la presenza di un utile di esercizio esorbitante rispetto all'entità del credito azionato.

3. Con memoria depositata il 1 giugno 2016, la parte civile contesta il fondamento del ricorso in questa sede proposto in quanto determinanti una pura e semplice diversa lettura dei fatti e dei dati indiziari rispetto a quelle data dai giudici di merito e come tale inammissibile. Rileva inoltre che il c.p.p., tra i presupposti legittimante il sequestro conservativo, non prevede alcuna valutazione degli indizi di colpevolezza. Specifica inoltre la parte civile che sussiste esplicita ed effettiva motivazione anche con riferimento al cosiddetto periculum in mora individuato correttamente dal Tribunale del pericolo di depauperamento del patrimonio, in relazione all'atteggiamento tenuto in concreto dal debitore medesimo.

4. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione Dott.ssa M. Giuseppina Fodaroni, ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso e evidenziando come, quanto al cosiddetto fumus, vi era nel provvedimento impugnato ampia motivazione; quanto al profilo del periculum, doveva ritenersi che il Tribunale avesse fatto buon governo dei principi espressi dalle sezioni unite Zambito in relazione alla valorizzazione del comportamento delle parti, alla consistenza patrimoniale della società, alla presenza di altri sequestri conservativi.

Motivazione

1. Il primo motivo di ricorso risulta infondato.

In particolare, con riferimento ai profili afferenti la sussistenza del c.d. fumus, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 2, Sentenza n. 5656 del 28 gennaio 2014 Rv. 258279). Sotto tale profilo, appare sussistere motivazione esplicita e non apparente, anche in relazione al momento processuale in cui il decreto è stato emesso.

2. Il secondo motivo di ricorso risulta invece fondato.

Va infatti rilevato come, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 1 (Sez. 3, Sentenza n. 28241 del 18 febbraio 2015 Rv. 264011).

Proprio con riferimento al presupposto dell'incapacità attuale del patrimonio in rapporto all'entità del credito ex delicto (cfr. Sez. U, n. 47999 del 25 settembre 2014 Rv. 260895), la documentazione depositata e sopra richiamata contiene una serie di dati oggettivi (consistenza del patrimonio, utile di esercizio, presenza di beni immobili di proprietà) che contrastano radicalmente con la ricostruzione operata dai giudici del merito e che costoro nemmeno disattendono o prendono in considerazione.

Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno sezione del riesame delle misure coercitive per nuovo esame sul punto.

PQM

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno sezione del riesame delle misure coercitive, dispone la trasmissione integrale degli atti.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016.


 

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