Civile Ord. Sez. 2 Num. 18861 Anno 2018
Presidente: ORILIA LORENZO
Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 16/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16238/2014 R.G. proposto da
B. S. N. s.r.I., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cappelletto e dall'avv. Patrizia Tessitore, con domicilio eletto in Roma, Via Confalonieri n. 5, presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi.
- ricorrente -
contro
Avv. N. Z., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Bertoli, con domicilio eletto in Roma, via Carlo Alberto n. 18, presso lo studio dell'avv. Carmelo Comegna.
— controricorrente —
avverso l'ordinanza del tribunale di Padova, depositata in data 13.12.2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.4.2018 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Svolgimento del processo

La B. S. N. s.r.l. ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Padova, depositata in data 13.12.2013.
L'avv. P. Z. aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dell'importo di € 199.353,70 a titolo di compensi professionali per le attività, sia di natura giudiziale che stragiudiziale, svolte in favore della società ricorrente.
L'ingiunta, proponendo opposizione, aveva sostenuto di aver corrisposto taluni acconti da detrarre dall'importo oggetto del decreto ingiuntivo ed aveva eccepito che nessuna attività stragiudiziale era stata svolta, lamentando, infine, che la parcella depositata in fase monitoria non era corredata dal parere di congruità del Consiglio dell'ordine degli Avvocati. Aveva spiegato riconvenzionale per il risarcimento del danno asserendo che l'avv. Z., pur avendone ricevuto incarico, non aveva impugnato la sentenza n. 962/2003 del Tribunale di Rovigo, emessa in data 7.10.2003.

L'opposta aveva chiamato in causa l'assicurazione Generali s.p.a. e la Carige s.p.a. per essere manlevata in caso di soccombenza.
Il tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione, rilevando che la procura agli avv.ti Cappelletto e Tessitore era stata rilasciata dall'avv. Antonino Russo, cui l'amministratore della B. - L. G. - aveva rilasciato una procura institoria, la quale contemplava il conferimento dei poteri di rappresentanza sostanziale limitatamente alle controversie in materia di lavoro e di previdenza.
Il ricorso si sviluppa in due motivi, illustrati con memoria.
L'intimata resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Motivazione

1. Il primo motivo censura la violazione degli artt. 83 c.p.c., 2203 e 2204 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., lamentando che la sentenza non abbia considerato che l'avv. Russo, che aveva conferito il mandato agli avv. Cappelletto e Tessitore, era
stato nominato institore dall'amministratore delegato della B. s.r.l. e che quindi era titolare di poteri di rappresentanza sostanziale e processuale generale, per cui l'opposizione non poteva essere dichiarata inammissibile.

Il secondo motivo censura la violazione dell'art. 182 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale omesso di concedere un termine per regolarizzare la costituzione in giudizio mediante il rilascio di una nuova procura. Inoltre l'eventuale vizio della procura doveva ritenersi sanato dalla costituzione in giudizio dell'amministratore delegato della società ricorrente, che aveva ratificato l'attività processuale svolta in precedenza.

2. L'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'avv. Z. è fondata.
Dalla documentazione depositata dalla resistente ai sensi dell'art. 372 c.p.c., risulta che la B. s.r.l. ha, con atto notificato in data 17.1.2014, proposto appello avverso la medesima ordinanza successivamente impugnata in sede di legittimità e che la Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, con sentenza depositata in data 30.6.2014.

Deve, quindi, ribadirsi che l'esperimento di uno specifico mezzo di impugnazione determina la consumazione del potere processuale che compete alla parte ma non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria d'inammissibilità del rimedio esperito per primo, possa proporsi una nuova impugnazione, a condizione che, però, quest'ultima risulti tempestiva non in relazione al termine annuale, ma quello breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione (cfr., Cass. 28.2.2018, n. 4754; Cass. 29.2.2016, n. 24332; Cass. 29.11.2016, n. 24332; Cass. 26.5.2010, n. 12898).
Quest'ultima avvia, difatti, una dinamica impugnatoria al fine di pervenire alla definizione della lite e dimostra la conoscenza legale del provvedimento da parte dell'impugnante, essendo equipollente alla notifica della decisione, agli effetti dell'art. 326, comma primo, c.p.c. (cfr., Cass. s.u. 9.6.2016, n. 12084; in motivazione anche, Cass. s.u. 26.4.2018, n 10266).

Tale principio opera non soltanto allorquando la parte abbia proposto più volte la medesima impugnazione ma anche quando siano state proposte, come nel caso in esame, impugnazioni successive di natura eterogenea (appello e ricorso per cassazione), poiché anche in tal caso la prima notifica produce la decorrenza del termine breve ai fini della proposizione della successiva impugnazione (cfr., Cass. 13.7.2017, n. 17309; Cass. 23.5.2011, n. 11308; Cass. 20.10.2004, n. 20547; Cass. 18.5.1999, n. 4807).

Ne segue che, avendo la ricorrente proposto appello in data 17.1.2014, il ricorso per cassazione notificato in data 16.6.2014 è tardivo, essendo a tale data ampiamente decorso il termine di sessanta giorni dalla prima impugnazione, non rilevando che quest'ultima sia stata dichiarata inammissibile solo successivamente.
Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese come da liquidazione in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed e 4000,00 per compenso, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%.
Si dà atto che la ricorrente è tenuta a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, 20.4.2018.
Depositata in data 16.07.2018


 

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