REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1922 del 2019, proposto da
Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati delle Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Carratelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Demetrio Verbaro, in Catanzaro, alla via Vittorio Veneto, n. 48;
contro
Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, non costituita in giudizio;
per l'accertamento del mancato inserimento dell’indirizzo PEC dell’amministrazione intimata nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221; e la condanna dell’amministrazione a porre in essere gli adempimenti necessari alla pubblicazione del predetto indirizzo nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221, e a rendere effettivo il diritto degli avvocati di notificare tramite posta elettronica certificata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2020 il dott. Francesco Tallaro e trattenuta la causa in decisione su istanza presentata dalla parte costituita, ai sensi dell’art. 84, comma 2, primo periodo, d.l. n. 18 del 2020;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

Svolgimento del processo

1. – La Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati delle Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia ha proposto ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici ai sensi del d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, al fine di ottenere che l’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro ponga in essere gli adempimenti necessari, ai sensi dell’art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221, per la pubblicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.
2. – Del ricorso è stata data notizia sul sito istituzionale dell’amministrazione convenuta e la sua pendenza è stata comunicata al Ministro per la Pubblica Amministrazione e al Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione.
3. – Rimasta inerte l’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, il ricorso è stato spedito in decisione in data 8 aprile 2020.

Motivazione

4. – L’art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce, al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, che queste comunichino al Ministero della Giustizia l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.
La legge fissava nel 30 novembre 2014 il termine per porre in essere l’adempimento, che è necessario per costituire, a cura del Ministero, un elenco consultabile dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati.
L’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro non è presente in tale elenco e non è altrimenti dimostrato che la comunicazione dovuta abbia avuto luogo.
Verificato che all’amministrazione la legge non lascia alcun margine di discrezionalità e che la comunicazione richiede l’utilizzo di minime risorse amministrative, è evidente che l’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro è ingiustificatamente inadempiente all’obbligo testé illustrato.

5. – L’art. 1 d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, stabilisce che i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento. Il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori lesi.
Il successivo art. 3 impone a parte ricorrente la notifica preventiva di una diffida all'amministrazione ad effettuare, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati.

6. – Nel caso di specie, poiché l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC è finalizzato a semplificare le notificazione degli atti giudiziari alle amministrazioni pubbliche e tenuto conto che gli avvocati rientrano tra i soggetti che hanno accesso all’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, è innegabile che coloro che esercitano tale professione siano titolari di una posizione giuridica rilevante, differenziata rispetto agli altri consociati e omogenea al rispetto dell’obbligo rimasto inadempiuto.
Mediante la produzione dell’atto costitutivo e dello statuto, l’associazione ricorrente ha dato dimostrazione di essere preposta alla tutela degli interessi degli avvocati amministrativi del distretto che ricomprende l’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, sicché la Camera Amministrativa ricorrente è legittimata a proporre il ricorso.
Risulta altresì rispettato l’onere di preventiva diffida.
Ne deriva che, accertato l’inadempimento, il ricorso deve trovare accoglimento nei termini di cui in motivazione.

7. – L’amministrazione intimata deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite che, in considerazione dell’ammissione dell’associazione ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, debbono essere rimborsate al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ai sensi dell’art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 114.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro di provvedere, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, agli adempimenti necessari, ai sensi dell’art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221, per la pubblicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.
Condanna l’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore del Segretariato della Giustizia Amministrativa, delle spese di lite, che liquida nella misura di € 2.500,00, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore
Francesca Goggiamani, Referendario
Pubblicata il 15 aprile 2020


 

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