Commerciale
Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Difetto di motivazione - Requisiti - Inammissibilità dell’impugnazione
Il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 823, comma 2, n. 3, c.p.c., è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la
motivazione del lodo manchi del tutto, ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata, o da denotare un iter argomentativo
assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, tale da risultare una motivazione apparente (la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta perchè
relativa a censure sul merito della motivazione)
Corte d'Appello Torino Sez. 1 Sentenza N. 1308 del 25.09.2008