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Lodo - Arbitrato rituale - Impugnazione - Requisiti - Questioni di merito - Inammissibilità dell’impugnazione
Contro un lodo rituale non è ammissibile un appello, ma unicamente un’impugnazione di legittimità per nullità, a motivi vincolati: ciò significa che l’impugnazione può essere
formulata solo deducendo e specificamente argomentando alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 829 c.p.c. (al contrario, nel caso di specie, parte attrice ha riproposto direttamente e immediatamente un riesame del merito della controversia, alla stregua di un appello vero e proprio, cioè di un’impugnazione di merito a motivi liberi e quindi la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, non prevista per legge).
Corte d'Appello Torino Sez. 1 Sentenza N. del 22.09.2009