REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione distaccata di Mascalucia
Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio Marino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.923/07 R.G.A.C., decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con lettura del dispositivo all'udienza del 18 marzo 2008;
promossa da
F******* C******* -attrice-
contro L****** S******* -convenuta ed attrice in riconvenzionale-

OGGETTO: sfratto per morosità
Conclusioni: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei propri atti e nei verbali di causa.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 2.3.2007 F**** C**** premettendo di aver concesso in locazione per uso abitativo a L***** S**** l'immobile sito in Trecastagni via del C****** per il canone mensile di € 500,00, chiedeva che questo fosse dichiarato risolto atteso che il conduttore non aveva effettuato il pagamento del canone dei mesi da giugno 2006 a febbraio 2007.
Chiedeva pertanto che fosse convalidato l'intimato sfratto con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto intercorso tra le parti.

La resistente si costituiva in giudizio opponendosi alla chiesta convalida deducendo di non essere moroso nel pagamento di alcuna mensilità, atteso che aveva provveduto ad effettuare il pagamento delle mensilità richieste a mezzo vaglia postale. Rilevava inoltre che il canone contrattualmente pattuito era di € 200,00 e non € 500,00.
Disposto il mutamento di rito, all'udienza del 18.3.2008 la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.

Motivazione

La domanda di risoluzione del contratto per morosità del conduttore è fondata e deve pertanto essere accolta.
Preliminarmente deve essere rilevato che come correttamente osservato dalla difesa della ricorrente nella specie il canone effettivamente voluto dalle parti al momento della stipula del contratto era quello di € 500,00 mensili e non e 200,00 mensili come indicato nel contratto.
Nessun dubbio invero può sussistere su tale circostanza e ciò per almeno una incontestabile ragione: dal mese di aprile 2006 (data decorrenza contratto) al mese di ottobre 2006 la resistente ha corrisposto un canone di € 500,00 mensili, come comprovato dalle ricevute dalla stessa prodotte in giudizio.
Ebbene è noto che nell'ipotesi di simulazione relativa parziale, il contratto conserva inalterati i suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo il contratto nè nullo nè annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti; pertanto, la prova per testimoni della pattuizione di celare una parte del canone di un contratto di locazione non incontra fra le parti i limiti dettati dall'art. 1417 c.c. nè contrasta col divieto posto dall'art. 2722 c.c., in quanto una tale pattuizione non può essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale o funzionale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto, sicchè la prova relativa ha scopo e natura semplicemente integrativa e può a tale stregua risultare anche da deposizioni testimoniali o presunzioni (cfr. Cass. civ. Sez. III, 24/06/2003, n.10009).
Nella specie emerge con forza che il vero canone di locazione pattuito tra le parti era quello di € 500,00 mensili, non essendo mai stata giustificato in alcun modo l'avvenuto versamento per un così ampio lasso di tempo di una somma notevolmente superiore rispetto al canone contrattualmente fissato (€ 200,00).
Nè consegue che la resistente deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di € 8500,00 a titolo di canoni scaduti e non corrisposti dal novembre 2006 al mese di marzo 2008, oltre quelli a scadere fino all'effettivo rilascio nella misura di e 500,00 mensili, oltre interessi legali dalle singole scadenze.

Dalle risultanze documentali in atti e per pacifica ammissione delle parti in causa, emerge che il conduttore ha provveduto - o almeno ha tebtato - al pagamento delle mensilità scadute da novembre 2006 a mezzo vaglia postali inviati tempestivamente all'indirizzo del locatore, ma sempre per un importo inferiore a quello effettivo (€ 200,00 mensili).
E' pacifico in giurisprudenza che l'invio di un titolo di credito improprio, quale un vaglia postale, per effettuare il pagamento del canone di locazione, non ha efficacia liberatoria se non venga accettato dal creditore -locatore, sia perchè, a norma dell'art. 1277 c.c., i debiti pecuniari si estinguono solo con moneta avente corso legale nello Stato, sia perchè, a norma dell'art. 1182 c.c., essi debiti vanno adempiuti nel domicilio del creditore al tempo della scadenza, e l'invio del vaglia comporta la sostituzione di questo domicilio con la sede dell'ufficio postale presso cui il titolo è riscuotibile.
Tuttavia l'efficacia liberatoria può ravvisarsi qualora la pregressa e prolungata accettazione dei canoni nella forma suddetta manifesti tacitamente il consenso del creditore, ai sensi dell'art. 1197 c.c., alla prestazione diversa da quella dovuta, e tale comportamento del creditore può essere idoneo anche ad escludere lo stato soggettivo di colpa del debitore inadempiente e quindi la mora idonea a permettere la risoluzione del contratto (Cass. civ. sez. III 25 settembre 1998 n.9595, in Giur. It. 1999, 1378; Cass. 19 luglio 1993 n.8013, in Arch. Loc. 1994, 90; Cass. civ., 5 gennaio 1981, n.24).
Nella specie il contratto di locazione intercorso tra le parti prevedesse espressamente l'obbligo per il conduttore di corrispondere il canone mensile in contanti ed al domicilio del creditore, in soluzioni mensili anticipate, ed è stato anche documentato che la locatrice non ebbe mai a prestare il proprio consenso alla mutata forma di pagamento (cfr. raccomandata del 24.3.2007 in atti). Inoltre parte attrice non ha mai incassato alcun vaglia postale, atteso che ha depositato in atti in originale i vaglia dei mesi da dicembre 2006 a marzo 2008. Nè parte resistente successivamente al mutamento del rito ha mai richiesto o dedotto di comprovare l'intervenuto accordo in ordine alla diversa forma di pagamento in oggetto, ovvero la sussistenza del consenso della locatrice.

Peraltro è del tutto pacifico che il pagamento del canone di locazione a mezzo vaglia postale va considerato inadempimento non grave, e pertanto inidoneo a produrre la risoluzione del contratto, qualora il conduttoe sia in grado di offrire idonea giustificazione all'utilizzazione di detto mezzo di pagamento (Trib. latina, 4 luglio 1989, Giur. di merito 1990, 9).
Nella specie il conduttore non ha giustificato in alcun modo l'avvenuto pagamento a mezzo vaglia postale e non viceversa in contanti al domicilio del creditore.
Ne consegue che il contratto in questione deve essere dichiarato risolto per inadempimento della conduttrice anche sotto tale profilo.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico della convenuta e liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, in persona del giudice istruttore dott. Giorgio marino, uditi i procuratori delle parti all'udienza del 18.3.2008, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione notificata in data 2.3.2007, da F**** C***** contro L**** S*****, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1)dichiara risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti per inadempimento della resistente e per l'effetto la condanna al pagamento della complessiva somma di € 10.000,00 a titolo di canoni scaduti e non corrisposti dal giugno 2006 al mese di marzo 2008, oltre quelli a scadere fino all'effetivo rilascio nella misura di € 500,00 mensili, oltre interessi legali dalle singolescadenze:
2)ordina il rilascio dell'immobile entro il 30 giugno 2008;
3)condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 1568,00, di cui € 43,00 per spese, € 875,00 per competenze, € 650,00 per onorario, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.;
4)dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Mascalucia il 18 marzo 2008


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.