IL TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE FALLIMENTARE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.Mariano Sciacca Presidente
Dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice rel.
Dott.Lucia De Bernardin Giudice
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. r.g. 439/2021
PROMOSSO DA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANIA, in persona del sostituto procuratore, dott. Fabio Saponara;
ISTANTE
CONTRO
E. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’avv. Gennaro Esposito;
RESISTENTE

Motivazione

Visto il ricorso per la dichiarazione di fallimento di E. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, depositato dalla PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANIA
ritenuto che, analogamente a quanto già evidenziato in occasione di analoga istanza di fallimento (giusta decreto Collegiale di rigetto del 9/1/2020, pronunciato a definizione del proc. n. 462/2019 R.G.Pref., prodotto in atti), la resistente, nel rappresentare che la grandissima parte dell’esposizione debitoria è maturata a seguito del procedimento di prevenzione al quale è stata sottoposta (conclusosi con revoca della relativa misura), ha dedotto, depositando copiosa documentazione a supporto, di avere provveduto a impugnare sostanzialmente la quasi totalità dei crediti esattoriali indicati dalla ricorrente (v. memoria di costituzione e documentazione prodotta ivi richiamata), per cui ha rappresentato l’intervenuto annullamento in primo grado per almeno euro 8.127.190,00 (v. titoli giudiziali in atti), essendo gli altri crediti oggetto di provvedimento interinale di sospensione o di successiva impugnazione sulla base di argomentazioni riportate nei singoli ricorsi che non appaiono immediatamente e di per sé destituite di fondamento o inammissibili;

ritenuto che il consiste contenzioso emerge del resto dalla stessa “relazione carichi pendenti” (in atti) dell’Agenzia delle Entrate;
ritenuto che dalla relazione della Guardia di Finanza in atti non emergono sintomi esteriori di decozione, quali protesti o esecuzioni coattive in corso, a fronte del dato per cui la resistente ha affermato che “la Società non ha debiti verso i fornitori, verso le banche e verso i lavoratori e non produce ulteriori debiti in quanto ha cessato da tempo l’attività”;

ritenuto che la resistente ha dedotto di non essere ancora nelle condizioni di depositare bilanci, in ragione della mancata approvazione (o comunque deposito) dei bilanci nell’arco dei nove anni di amministrazione giudiziaria e comunque della lacunosità della documentazione contabile attinente a quegli anni, con gravi difficoltà a ricostruire la vera esposizione debitoria che, al momento della revoca della misura, veniva attestata dagli organi della procedura in poco più di euro 255.000,00;
ritenuto che parte istante, alla luce del superiore quadro difensivo, nulla ha controdedotto di specifico (v. verbale dell’udienza dell’11/1/2022), tenuto anche conto delle risultanze del precedente procedimento prefallimentare (sopra richiamato e per come definito), in raffronto sia agli esiti precedenti e pronosticabili del contenzioso sulla base delle doglianze ivi rappresentate (anche in considerazione dell’incidenza su tali esiti del precedente lungo periodo di amministrazione giudiziaria), sia alla consistente riduzione, in ragione di ciò e da allora, dei crediti esattoriali per come esposti dalla stessa parte istante (all’epoca per oltre euro 10.000.000,00 e ora per euro 4.462.523,09);
ritenuto che, alla luce di tutte le circostanze sopra evidenziate, non risulta a carico dell’intimata elemento alcuno idoneo ad evidenziare uno stato di decozione, che ne giustifichi la dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che il ricorso deve andare respinto;

PQM

Visti gli artt. 5 e 22 L.Fall.
Respinge il ricorso avanzato dalla Procura della Repubblica di Catania.
Così deciso in Catania, il 13/01/2022
IL PRESIDENTE
dott. Mariano Sciacca
Pubblicata in data 27 gennaio 2022


 

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