ORDINANZA
sul ricorso 15767-2015 proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;
- ricorrente -
Contro
U. S., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO D'ITALIA 97, presso lo studio dell'avvocato PIETRO ADAMI, che lo
rappresenta e difende;
- controricorrente -
nonchè contro
EQUITALIA CENTRO SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1203/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 13/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Svolgimento del processo

Rilevato:
che il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1203 del 13.11.2013, ha dichiarato l'infondatezza delle pretese contributive dell'INPS per il periodo in contestazione, nonché di quelle azionate a tale titolo con avvisi di addebito relativi all'attività di lavoro, ritenuta idonea all'insorgere dell'obbligo nei confronti della Gestione Commercianti, svolta da S. U. in favore della società S. U. s.a.s., escludendo la ricorrenza dei requisiti per la iscrizione dell'opponente nella suddetta gestione;
che, con ordinanza resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., la Corte d'appello di Firenze dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'INPS per difetto d'una ragionevole probabilità d'accoglimento;
che della sentenza del Tribunale l'INPS, in proprio e nella qualità epigrafata, ha chiesto la cassazione l'INPS, affidando l'impugnazione ad unico motivo, al quale ha opposto difese l'U., in proprio e quale socio accomandatario della s.a.s., con controricorso, laddove Equitalia Centro SPA è rimasta intimata;
che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

Motivazione

Considerato:
1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
2. che viene denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966 n. 613, dell'art. 1 legge 27 novembre 1960 n. 1397, così come modificato dall'art. 1, commi 203 e ss. della legge 662/1996, dell'art. 2 della stessa legge n. 1397/1960 e degli artt. 2291, 2298 e 2697 c. c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, assumendosi che: i requisiti richiesti dalla legge per la iscrizione alla gestione commercianti sussistono necessariamente per il socio di sas, in quanto illimitatamente responsabile e unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società; che il giudizio di prevalenza richiesto dalla legge n. 662/1996 è di natura endogena, ossia deve essere compiuto solo in relazione alle
vicende interne della società, senza che assumano alcun rilievo altre ed ulteriori attività espletate dal socio al di fuori della attività sociale;
3. che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;
4. che, infatti, presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662 , art. 1 comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte del Tribunale, supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi;
5. che il giudice del merito ha accertato che la s.a.s. di cui il controricorrente era socio accomandatario, intestataria di
partecipazioni di altre società, non svolgeva alcuna attività diretta all'acquisto ed alla gestione di beni immobili e che l'U. non svolgeva attività diverse da quella limitata alla riscossione del canone di locazione dell' immobile di proprietaria, e pertanto non rileva la mancanza di prova che altri soci fossero impegnati negli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società, nonché la mancanza di prova idonea ad escludere la presunzione normativa di esercizio di attività
imprenditoriale ricollegabile, secondo l'assunto dell'istituto, alla circostanza che la società fosse costituita in forma diversa da quella semplice;
6. che tale decisione è in linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare ( Cass. n. 3145 dell'il febbraio 2013);
7. che, dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, non rileva il contenuto dell'oggetto sociale;
8. che questa Corte — con riferimento alle società in accomandita semplice - ha affermato il principio ( Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l'art. 29 L. n. 160/1975, e dell'art. 3 L. n. 45/1986, in tali società la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto, prova che, nel caso in esame, secondo i giudici di merito non è stata fornita, essendo emerso,
come già detto, che l'U. si limitava a percepire il canone di locazione di immobile;

9. che, da ultimo, l'orientamento espresso ha ricevuto l'avallo di ulteriore pronuncia di questa Corte che ha confermato i principi enunciati (cfr. Cass. 6.9.2016 n 17643);
10. che pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ.;
11. che le spese del presente giudizio vanno regolate come da dispositivo, nulla disponendosi nei confronti della parte rimasta intimata;
12. che sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, dPR 115 del 2002;

PQM

rigetta il ricorso e condanna l'INPS al pagamento, in favore dell'U., delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2700,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15 %• Nulla nei confronti di Equitalia s.p.a.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art.13, comma1bis, del citato D.P.R..
Così deciso in Roma, il 18.10. 2017
Pubblicato in data 24.11.2017


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.