Civile Ord. Sez. 6 Num. 30721 Anno 2019
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DORONZO ADRIANA
Data pubblicazione: 25/11/2019

ORDINANZA
sul ricorso 25819-2017 proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI SPA), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,
ANTONINO SGROI GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;
- ricorrente -
Contro
G. E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SILVIA LUCANTONI, MARIA LAURA TURCO, ARMANDO TURSI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 318/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 27/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA DORONZO.

Svolgimento del processo

Rilevato in fatto:
con sentenza depositata il 27.4.2017, la Corte d'appello dell'Aquila, nel rigettare l'appello proposto dall'Inps, ha confermato la pronuncia di primo grado che, su ricorso di E. G., ha dichiarato insussistente l'obbligo del ricorrente, produttore diretto ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall'INPS, in relazione all'attività svolta nella detta qualità per conto di Alleanza assicurazioni s.p.a.;
avverso la pronuncia l'INPS, in proprio e nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, ai quali ha resistito con controricorso il G.;
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
la parte controricorrente ha depositato memoria.

Motivazione

Considerato in diritto:
con il primo motivo, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con mod. in L. 326/2003), in relazione agli artt. 1,L. n. 613/1966, 29,L. n. 160/1975, e 1, comma 202, l. n. 662/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che l'obbligo di iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un'agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono
l'attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;

con il secondo motivo, l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni normative citate, per avere la Corte territoriale ritenuto che, in ogni caso, non vi sarebbe possibilità di assimilare la parte odierna controricorrente ai produttori del III o del IV gruppo di cui al contratto collettivo corporativo cit., mancando i relativi presupposti di fatto;

il primo motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, dl. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018; V. Cass. 27/11/2018, n. 30693; da ultimo, Cass. 16/7/2019, n.19098);
il principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta Sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018: se infatti precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impressa e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore
ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

la manifesta infondatezza del primo motivo determina l'assorbimento del secondo, risultando per tabulas che l'ulteriore argomento dei giudici territoriali volto ad escludere la sussistenza dei presupposti di fatto per l'inquadramento della parte odierna controricorrente nell'ambito dei produttori del III o del IV gruppo di cui al contratto collettivo corporativo cit. è stato rassegnato soltanto per completezza ed essendo consolidato il principio di diritto secondo cuì, se è vero che quando una decisione di merito si fondi su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali è da sola sufficiente a sorreggerla, il
ricorrente in sede di legittimità ha l'onere a pena d'inammissibilità del ricorso, di impugnarle (fondatamente) tutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione della sentenza, non è meno vero che, una volta rigettato o dichiarato inammissibile il motivo che investe una delle argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata, diventano inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che, quand'anche essi dovessero risultare fondati, non potrebbe comunque giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass. nn. 12372 del 2006 e, da ult., 26315 del 2018; Cass. n. 19098/2019, cit.);
il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;
sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio, in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit.);
sussistono altresì i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 3 luglio 2019.
Pubblicata in data 25 novembre 2019


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.