Civile Ord. Sez. 6 Num. 30722 Anno 2019
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DORONZO ADRIANA
Data pubblicazione: 25/11/2019

ORDINANZA
sul ricorso 26153-2017 proposto da:
B. S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO MANNA,GIULIANO MANNA;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI SPA), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 614/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA DORONZO.

Svolgimento del processo

Rilevato che:
con sentenza pubblicata il 4/8/2017, la Corte d'appello di Firenze ha rigettato l'appello proposto da S. B. contro la sentenza emessa dal Tribunale della stessa sede che, a sua volta, aveva rigettato l'opposizione proposta dall'appellante contro il verbale di accertamento emesso a suo carico dall'Inps e avente ad oggetto il pagamento di contributi dovuti alla gestione commercianti, con decorrenza dall'ottobre 2007, in qualità di socia e presidente del
consiglio di amministrazione della L. I. srl;
la Corte territoriale ha confermato il giudizio del primo giudice circa la natura commerciale dell'attività svolta dalla società, la quale non si era limitata all'attività di conclusione di contratti di locazione e riscossione dei relativi canoni ma aveva svolto attività ulteriore, nonché circa lo svolgimento da parte della socia di un'attività di lavoro aziendale, con partecipazione abituale e prevalente; contro la sentenza la B. ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico articolato motivo al quale ha resistito l'Inps con controricorso; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Motivazione

Considerato che:
con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 202, 203 e 208 della L. 23/12/1996, n. 662, in relazione all'art. 360, n. 3, cod.proc.civ.;

il motivo è fondato;
la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dall'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, il quale, nel riformulare l'art. 29, comma I. n. 160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata);
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni c/o siano iscritti in albi, registri e ruoli;

tenuto conto che l'art. 2, L. 1397/1960, nel testo modificato dall'art. 3, I. n. 45/1986, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, nonché sui soci delle società a responsabilità limitate (art. 1, comma 203, 1. n. 662/1996), risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societari: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 - l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa (Cass. 21/2/2017, n. 4440);

con riguardo alla società che svolge una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel ritenere che non si tratti di società commerciale ai fini previdenziali a meno che la sua attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare (Cass. 11/2/2013, n. 3145, principio ribadito in numerose successive pronunce tra cui Cass. 6/9/2016 n.17643 e, più di recente, Cass. 23/4/2018, n. 9964);

nel caso di specie, la Corte ha fondato il suo giudizio circa la natura commerciale dell'attività svolta dalla società da elementi di carattere meramente presuntivo, che, come osservato già da questa Corte di legittimità (da ultimo con Cass. 8/7/2019, n. 18276, che richiama Cass. 31/10/2018, n. 27947; v. pure Cass. 25/8/2016, n. 17643) non rilevano sul piano previdenziale;
in particolare, ha desunto dalla "vastità e varietà del patrimonio immobiliare" il compimento di attività di vendita e acquisto di immobili, - non ulteriormente precisata e che, invece, la ricorrente ha espressamente contestato, asserendo che il numero degli immobili è rimasto invariato negli anni, salvo un frazionamento avvenuto nel 2011 -, nonché di altre attività, come la riscossione dei canoni, l'emissione di fatture relative a servizi e lavori edili, la gestione delle morosità, la partecipazione ad assemblee condominiali, la manutenzione ordinaria e straordinaria, che altro non sono se non la naturale esplicazione del potere di godimento di immobili, inerendo alla loro gestione (in senso analogo, Cass. 20/7/2018 n. 19467);
per contro, la Corte avrebbe dovuto accertare e indicare con esattezza in che cosa sarebbe consistita l'attività commerciale di intermediazione immobiliare o di prestazioni di servizi, non potendo attribuirsi alla sola entità del patrimonio valore probatorio fondante l'obbligo del versamento dei contributi alla gestione commercianti (cfr. in tal senso, Cass. 20/7/2018, n. 19467);

alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione,perché riesamini la controversia alla luce dei su esposti principi di diritto e provveda anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 3/7/2019
Pubblicata in data 25 novembre 2019


 

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