Civile Ord. Sez. 3 Num. 9664 Anno 2020
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: POSITANO GABRIELE
Data pubblicazione: 26/05/2020

ORDINANZA
sul ricorso 8005-2018 proposto da:
B. M. P., M. F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29 SCALA IX INTERNO 11, presso lo studio dell'avvocato STEFANO FIORE, rappresentati e difesi dall'avvocato LUCA PREVIATI;
- ricorrenti -
contro
ROVIGOBANCA CREDITO COOPERATIVO COOP. SOC., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENRICO MIZZI, 19, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORTEGGIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato RODOLFO LORENZONI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1524/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/11/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

Svolgimento del processo

con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rovigo il 17 giugno 2011 Rovigobanca Credito Cooperativo soc.coop. ingiungeva a F. M. e M. P. B. di pagare l'importo di euro 7134,63 per scoperto di conto corrente, quale saldo debitore di un mutuo chirografario, oltre interessi;
con atto di citazione notificato il 27 e 30 settembre 2011, i debitori proponevano opposizione chiedendo la nullità del decreto e la revoca e spiegando domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme percepite in modo indebito, con risarcimento del danno per violazione della legge antiusura e pregiudizio all'immagine;
si costituiva l'istituto di credito eccependo l'intervenuta definitività del decreto opposto per decorrenza del termine di 40 giorni dalla notifica ed insistendo per il rigetto dell'opposizione;
il Tribunale di Rovigo, con sentenza del 14 marzo 2016, dichiarava inammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato il 30 giugno 2011, in quanto l'opposizione era tardiva, perché il termine di legge era scaduto il 26 settembre 2011, mentre l'atto di citazione era stato notificato dal difensore degli opponenti, ai sensi della legge n. 53 del 1994, mediante consegna del plico all'ufficio postale in data 27 settembre 2011;
avverso tale decisione F. M. e M. P. B. proponevano appello, con atto di citazione notificato a mezzo Pec il 13 ottobre 2016. Gli appellanti chiedevano l'iscrizione a ruolo della causa, ai sensi dell'articolo 165 c.p.c., richiamato dall'articolo 347 c.p.c., in data 24 ottobre 2016, ossia il 10° giorno dalla notifica dell'atto di citazione in appello. La cancelleria, in data 25 ottobre 2016, comunicava il rifiuto del deposito degli atti, ai sensi dell'articolo 285, quarto comma della d.p.r. n. 115 del 2002, non essendo stata depositata la marca da bollo dovuta ai sensi dell'articolo 30 del decreto citato. A seguito della regolarizzazione di quanto dovuto per l'anticipazione delle spese forfettarie la causa veniva iscritta a ruolo il 27 ottobre 2016, oltre il termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto di citazione in appello;
con istanza del 14 febbraio 2017 gli appellanti chiedevano la rimessione in termini, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma c.p.c., per l'iscrizione della causa ruolo, sul rilievo che il rifiuto dell'atto da parte della cancelleria era illegittimo, in quanto l'importo relativo all'anticipazione dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione della notifica eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, poteva essere recuperata con il procedimento di ingiunzione fiscale;
con sentenza del 18 luglio 2017 la Corte d'Appello di Venezia rigettava l'istanza di rimessione in termini e dichiarava improcedibile l'appello, con condanna al pagamento delle spese di lite;
avverso tale decisione F. M. e M. P. B. propongono ricorso per cassazione affidandosi a due motivi e depositano fuori termine memoria ex art. 380 bis c.p.c. con richiesta di rimessione in termini.
Resiste con controricorso Rovigobanca.

Motivazione

con il primo motivo si eccepisce il difetto di giurisdizione e di attribuzioni giurisdizionali in capo al cancelliere della Corte di appello di Venezia, nell'adozione del provvedimento di rifiuto, ai sensi dell'articolo 285 del d.p.r. n. 115 del 2002, senza previo accertamento giudiziale definitivo dell'asserito inadempimento tributario, quanto al pagamento della marca da bollo di euro 27, prevista dall'articolo 30 del decreto, trattandosi di materia soggetta alla giurisdizione tributaria ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Il provvedimento del cancelliere di accertamento della mancata riscossione della marca da bollo, avrebbe richiesto la previa declaratoria di inadempimento, a seguito di ordinario procedimento di ingiunzione. La corte d'appello, in sostanza, avrebbe errato nell'applicare l'articolo 285 del TU sulle Spese di giustizia, atteso che tale disposizione, ove riferita all'invio telematico della iscrizione a ruolo, non sarebbe applicabile al caso di specie. Tale statuizione, al contrario, sovvertirebbe il riparto di giurisdizione, attribuendo al cancelliere l'accertamento di domande riservate alla cognizione del giudice e il d.p.r. del 2002 non permetterebbe di coordinare i due ambiti di giurisdizione, ai fini di un preventivo controllo giudiziale riguardo all'obbligo di consegna della marca da bollo;
con il secondo motivo si lamenta la violazione degli articoli 1421 e 1418, primo e secondo comma, 1325, n. 2 c.c. La Corte d'Appello avrebbe omesso di decidere sui motivi di appello trascritti da pagina 3 a pagina 7 del ricorso e relativi all'erronea individuazione delle norme che regolano la notificazione a mezzo pec, con riferimento alla data del settembre 2011, nella quale era vigente solo articolo 149 bis c.p.c. e i Consigli degli Ordini degli avvocati erano gli unici organi che regolavano l'attività del difensore abilitato alle notifiche. Al tempo non erano stati ancora adottati protocolli di intesa distrettuali in materia telematica e non era stato introdotto il procedimento telematico, con la disciplina relativa alla estrazione di copie, di rilascio delle procure o firma digitale. La notificazione sarebbe stata effettuata tempestivamente, poiché il tempo della stessa sarebbe dipeso dalle difficoltà createsi a causa della negligenza del soggetto destinatario della notifica, che avrebbe omesso di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e le impugnazioni a lui rivolte. Sotto altro profilo, la Corte avrebbe omesso di valutare le risultanze istruttorie riguardo alla questione della nullità del contratto per superamento del tasso soglia, con conseguente inappropriata diffusione dei dati bancari e conseguente legittima pretesa al risarcimento del danno;

preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività della notifica. In particolare, la decisione impugnata è stata pubblicata il 18 luglio 2017 per cui il termine di sei mesi per proporre ricorso per cassazione scadeva in data 19 febbraio 2018 e in tale data il ricorrente avrebbe notificato il ricorso a mezzo pec, ma alle ore 22:12; quindi oltre l'orario delle 21:00 previsto all'articolo 147 c.p.c. per effettuare le notifiche. Pertanto "la notifica si considera perfezionata alle 7:00 del giorno successivo";
l'eccezione troverebbe fondamento nell'orientamento di questa Corte secondo cui il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario - che si fonda sull'esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo - non si applica in riferimento al disposto dell'art. 147 c.p.c., espressamente richiamato, per le notificazioni eseguite con modalità telematica, dall'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 221 del 2012. Questa norma, nel
prevedere che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, ha inteso disciplinare espressamente i tempi per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività notificatoria a tutela del diverso interesse di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali (Cass. Sez. 3 - n. 21915 del 21/09/2017, Rv. 645734 - 01 e negli stessi termini, Cass. Sez. 6 - n. 30766 del 22/12/2017, Sez. L - n. 21445 del 30/08/2018);

l'eccezione è infondata. Con sentenza n. 75/2019, depositata in data 9 aprile 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del D.L. n. 179/2012 (conv. in L. n. 221/2012) "nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta". L'eccezione, pertanto, va disattesa poiché la Corte Costituzionale ha uniformato la disciplina della notifica in proprio a mezzo PEC, a quella del deposito telematico, con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la notifica eseguita via PEC l'ultimo giorno utile, all'unica condizione che la ricevuta di accettazione del messaggio PEC di notifica venga generata entro la fine del giorno di scadenza del termine;

nel merito, una delle argomentazioni poste a sostegno del primo motivo è fondata nei sensi che seguono, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura;
l'art. 285 T.U. contempla il rifiuto, da parte del cancelliere, degli atti se non in regola fiscalmente; la questione che si pone è se l'applicazione della suddetta sanzione dell'irricevibilità, introdotta allorché era previsto il solo deposito cartaceo degli atti, sia esclusa dalle sopravvenute modalità telematiche per l'introduzione del processo;
lo stesso Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione generale della Giustizia Civile, con nota del 4 settembre 2017, n. 164259, ha escluso che tale sanzione si applichi anche nel caso di deposito telematico dell'atto introduttivo del processo;
ritiene il collegio che la soluzione proposta dal Ministero, pur non essendo certamente vincolante per il giudice, sia tuttavia corretta in diritto e meriti per questa ragione conferma in questa sede. Decisivo al riguardo è il rilievo che, ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 170, art. 16 bis, comma 7, conv. con modifiche in L. 17 dicembre 2012, n. 221, "il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia". Da quel momento, essendosi perfezionato il deposito, non residua pertanto alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 285 da parte del cancelliere, il quale provvederà alla riscossione delle somme dovute con le modalità ordinarie, indicate nella predetta nota ministeriale;
poichè la ricevuta informatica del deposito era stata tempestivamente generata prima della scadenza del termine per proporre il gravame, il giudice di appello ha errato nel ritenere tardivo il ricorso, onde la sentenza qui impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale riterrà tempestivo il ricorso e provvederà ad esaminare le questioni sollevate in appello decidendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte
Suprema di Cassazione in data 6 novembre 2019.
Pubblicata in data 26 maggio 2020


 

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