Tributario
Irpef – Accertamento – Applicazione parametri senza raffronto con specificità aziendale – Costituisce sostanziale carenza di motivazione
La sterile utilizzazione dei parametri segnalati senza il rigoroso raffronto di essi con i parametri di comparazione con la specificità aziendale che consenta di sostanziare con opportuna motivazione l’attendibilità della ricostruzione contabile produce un risultato accertativo di mera astrazione fondata su una serie di presunzioni derivate le une dalle altre. (Art. 3 – comma 181 – L.28/12//1995 N.549 e art.39 – comma 1° lett.d – DPR 600/73).
Commissione Tributaria Regionale Sicilia Sez. 28 Sentenza N. 158 del 04.02.2008