Tributario
Irpef – Accertamenti su movimenti bancari – Necessita contraddittorio per ognuno di essi
Per gli accertamenti basati su movimenti bancari necessita il contraddittorio dettagliato per ogni movimento e/o operazione per poi potere usare il risultato ai fini dell’accertamento avente carattere di specialità che consiste nel fatto che, sui singoli versamenti o prelevamenti, la legge radica presunzioni di ricavi alquanto gravosi, se li si considera nella loro globalità. Peraltro detti accertamenti fondati sull’acquisizione di dati (con verbali di cui la controparte ha diritto di avere copia) vanno effettuati con modalità che sono attribuite specificamente dalle norme legislative agli Uffici e non agli Organi Ispettivi, alternativi e verificatori che hanno solo il dovere di rilevare in modo completo dati ed elementi. (Art. 32 DPR 600/1973 e artt. 38 – 39 – 40 e 41 TUIR 917/1986 e artt.54 e 55 DPR 633/1972).
Commissione Tributaria Provinciale Enna Sez. 3 Sentenza N. 130 del 29.09.2008