TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
DOTT. GIOVANNI DI PIETRO

Motivazione

II Presidente,
letti gli atti relativi al procedimento n. 1123/2017 R.G.,
sciogliendo la riserva che precede;
ritenuta la ritualità della notificazione del ricorso introduttivo del procedimento (e del relativo provvedimento di fissazione dell'udienza) alla convenuta N. L.;
ritenuto che non ricorrono le condizioni per disporre il chiesto accertamento tecnico preventivo diretto a verificare la sussistenza o meno e l'entità dei danni, le cause ed i rimedi (con riferimento alle dedotte infiltrazioni di acqua nell'immobile sito in Catania, in via ____, piano terzo, di proprietà del ricorrente),in quanto appare carente il presupposto primario di utile esperibilità del presente procedimento di istruzione preventiva, costituito (ex art.
696 c.p.c.) dal requisito dell'urgenza
("di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose"), inteso come pericolo di dispersione delle fonti di prova di fatti rilevanti ai fini della decisione di eventuali cause di merito (Cass. n. 496/86);
ritenuto invero che i fatti materiali (esistenza delle infiltrazioni di acqua, relativi danni, nonché rimedi e costi necessari per l'eliminazione delle cause e degli effetti delle stesse infiltrazioni) dedotti a sostegno della proposta richiesta cautelare di istruzione preventiva (ed in funzione della promuovenda azione di risarcimento di danni) possono essere probatoriamente accertati in ogni momento e nella giusta sede processuale di cognizione ordinaria (o di eventuale tutela cautelare anticipatoria, in relazione al pericolo di danno grave e prossimo derivante, in ipotesi, per l'immobile del ricorrente dall'attuale modo d'essere del soprastante appartamento), senza che il decorso del tempo possa di per se pregiudicare irreversibilmente la genuinità, la completezza e l'utilità dell'attività istruttoria diretta alla valutazione dell'effettiva sussistenza o meno dei suddetti fatti materiali (non essendo stata allegata alcuna concreta e specifica ragione plausibilmente preclusiva della possibilità di accertare, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione o del processo cautelare anticipatorio, gli stessi fatti materiali;
possibilità, questa, che non sembra impedita nè dall'esigenza -genericamente prospettata- di esecuzione di opere di risanamento, nè dall'eventualità della verificazione, nelle more del processo, di ulteriori danni, in quanto il chiesto
accertamento urgente della situazione dei luoghi può essere giustificato soltanto dal fine di prevenire il concreto pericolo -carente nel caso di specie- di dispersione -e, cioè, di definitiva perdita - della fonte di prova)
;
ritenuto che le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti costituite, in considerazione dell'assenza di un effettivo contrasto tra le stesse in ordine all'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo in quanto tale;
ritenuto che va dichiarato non luogo a provvedere in ordine al regolamento delle spese processuali nei confronti della convenuta N. L., in considerazione della non avvenuta costituzione di quest'ultima in giudizio;

PQM

rigetta l'istanza ex art. 696 c.p.c. proposta da D. S.M. con ricorso depositato in data 18 gennaio 2017;
compensa interamente tra le parti costituite le spese processuali;
dichiara non luogo a provvedere in ordine al regolamento delle spese processuali nei confronti della convenuta N. L.
Catania,10 maggio 2017.
Depositato in cancelleria il 10.05.2017


 

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