REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Sonia Di Gesu, all'udienza del 31 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha emesso, dandone integrale lettura la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2628/2013 R.G. promossa
DA
N. G., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Marzano, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- ricorrente -
CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura generale alle liti;
- resistente -
Oggetto: indennità di accompagnamento
Si dà atto che il sottoscritto magistrato è stato immesso nell'Ufficio di Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania in data 17 febbraio 2014.

Svolgimento del processo

Con il presente giudizio N.G. ha convenuto l'lnps chiedendo, previa declaratoria del diritto alla continuità dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento senza bisogno dell'accertamento del requisito sanitario dalla scadenza della revisione (20/4/2012) alla presentazione della nuova domanda amministrativa (14/11/2012) o in subordine sino al giorno successivo all'effettiva notifica del verbale, di condannare l'lstituto previdenziale al pagamento della predetta provvidenza economica relativa al superiore periodo; in via gradata, ha chiesto la condanna dell'lstituto previdenziale al pagamento dell'indennità di accompagnamento, previo accertamento a mezzo di C.T.U. della sussistenza del requisito sanitario.
A sostegno di quanto richiesto ha dedotto che: - a seguito di domanda amministrativa del 20.04.2010, la ricorrente era riconosciuta invalida con diritto all'indennità di accompagnamento e portatore di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n.104/1992 con revisione a due anni; i verbali, tuttavia, non erano stati tempestivamente notificati al domicilio della ricorrente; - soltanto a seguito di reiterate richieste, I'INPS notificava il verbale in data
10/9/2012 e liquidava le provvidenze economiche per il periodo da aprile 2010 ad aprile 2012; - stante la tardiva notifica del verbale, soltanto in data successiva alla naturale scadenza del termine per la presentazione della domanda di revisione, la ricorrente non aveva potuto proporre la predetta domanda; - soltanto in data 14/11/2012, esaurita la fase di liquidazione della prestazione assistenziale riconosciutale, il sistema informatico dell'INPS le permetteva di presentare una nuova domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento; la tardiva notifica del verbale aveva determinato l'impossibilità di presentare la domanda di revisione e la perdita del diritto all'indennità di accompagnamento per il periodo intercorrente tra la scadenza del verbale sanitario (20/4/2012) e il giorno successivo a quello di effettiva notifica (10/9/2012); - a riprova della sussistenza dei requisiti sanitari, alla ricorrente era stato nuovamente riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento e la condizione di handicap grave senza previsione di revisione con verbale notificato il 27/02/2013, relativo alle nuove domande amministrative del 14/11/2012.

Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'lnps eccependo l'improcedibilità per violazione dell'art. 445 bis c.p.c., la decadenza dall'azione ex art. 42 D.L. n. 269/2003 e, nel merito, l'infondatezza della richiesta degli accessori.
La prima udienza, stante il trasferimento del precedente titolare del ruolo, era celebrata dinnanzi al G.O.T., che rinviava per la trattazione al 06/10/2015.
II procedimento è stato chiamato dinnanzi a questo Giudice per la prima volta all'udienza del 06/10/2015; all'udienza del 06/10/2015 non si rinvenivano i fascicoli di parte ricorrente e d'ufficio; il ricorrente chiedeva, pertanto, di essere autorizzato alla ricostruzione; autorizzata la ricostruzione del fascicolo, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza odierna, stante l'elevatissimo carico del ruolo, avente circa 3.000 procedimenti pendenti, la grave insufficienza dell'organico della Sezione, già dichiarata sede a copertura necessaria, e l'esigenza di definire con priorità i procedimenti instaurati in data anteriore.

Motivazione

In via preliminare va rigettata l'eccezione di decadenza per non essere stato instaurato il presente procedimento entro il termine previsto dal D.L. n. 269/2003 decorrente dal 10/9/2012, data di notifica del verbale sanitario del 18/3/2011.
Al riguardo, giova ricordare che in forza dell'art. 42, comma 3, D.L. n. 269/2003 "[...] La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa".

La disposizione, dettata in materia di invalidità civile, ha introdotto il termine di sei mesi per la proposizione della domanda giudiziale decorrente dalla comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa, le cui risultanze s'intenda contestare.
Nella specie, tuttavia, la ricorrente non contesta l'accertamento sanitario contenuto nel verbale del 18/3/2011 relativo alla visita medica del 01/12/2010 e alla domanda del 20/4/2010, stante il riconoscimento del requisito sanitario richiesto con revisione a due anni, bensì lamenta la mancata fruizione dell'indennità di accompagnamento per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine per la revisione e la nuova domanda amministrativa, a causa della tardiva comunicazione del verbale stesso, allorquando il termine per presentare l'istanza di revisione era decorso.
E', pertanto, infondata l'eccezione di decadenza.

Nel merito, va osservato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1 L. n 18/1980 e successive modifiche l'indennità di accompagnamento va riconosciuta in favore degli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o che, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognino di assistenza continua.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "In tema di provvidenze per gli invalidi civili, l'art. 1 I. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti delta vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per I'attribuzione del beneficio" (Cass., civ. sez. lav., 29 gennaio 2003 n. 1377).

II diritto all'indennità di accompagnamento, peraltro, sussiste anche nell'ipotesi di capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. Cass. Civ. sez. L., 21 gennaio -7005, n. 1268).

Orbene.
Parte ricorrente ha prodotto in giudizio i seguenti documenti: -verbale della Commissione medica del 18/3/2011, relativo alla seduta del 01/12/2010, attestante che N. G. è "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti delta vita quotidiana" e portatore di handicap in condizione di gravita ex art. 3, comma 3, L. n.104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 20/4/2010 e revisione a due anni; - verbali della Commissione medica relativi alla visita del 13/12/2012, attestanti che la ricorrente è "invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana" e portatore di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n.104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 14/11/2012; - autocertificazione relativa al non ricovero; - documentazione sanitaria.
Sulla base di quanto sopra evidenziato, nel caso di specie risulta per tabulas che parte ricorrente, in tutto il periodo per il quale non è stata effettuata la visita di revisione, ha mantenuto i requisiti necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento.
Al riguardo giova evidenziare che tali requisiti, già riconosciuti con verbali del 18/3/2011 con decorrenza dalla domanda del 20/4/2010 e revisione a due anni, quindi sino al 20/4/2012, sono stati riscontrati anche all'esito della visita del 13/12/2012, in cui il ricorrente è stato riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, e portatore di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n.104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 14/11/2012.

Ora, tenuto conto della gravità del quadro sanitario rilevato sin dalla visita del 01/12/2010, sostanzialmente immutato nel 2012, e l'età della ricorrente (nata nel 1926), appare evidente, e può pertanto presumersi con ragionevole certezza, che la condizione sanitaria richiesta ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sia rimasta sostanzialmente inalterata anche nel lasso temporale da aprile a novembre 2012.
A ciò si aggiunga che la convocazione a visita ai fini della rivedibilità costituisce adempimento che era onere dell'lstituto previdenziale compiere, in assenza del quale, fino ad un eventuale accertamento di segno difforme, va
ritenuta la persistenza delle condizioni sanitarie accertate giusta verbale del 18/3/2011 relativo alla seduta del 01/12/2010.

Peraltro, va osservato che I'INPS non ha mai contestato specificamente nel presente giudizio la ricorrenza dei presupposti di legge per fruire dell'indennità di accompagnamento.

Alla luce di quanto esposto, è documentalmente provata la ricorrenza di tutti i presupposti di legge richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nel periodo dal 20/4/2012 al 14/11/2012, ed è infondata l'eccezione di improcedibilità per non essere stato instaurato previamente procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p .c., non risultando necessaria, nella specie, una verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento.

In conclusione, l'Istituto previdenziale va condannato alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento in favore della ricorrente dal 20.04.2012 al 14.11.2012.
Ai fini della liquidazione della prestazione assistenziale giova rilevare che, considerato il disposto dell'art. 16 Legge n.412/1991, che ha ricondotto i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza sotto il principio nominalistico, sul credito che trattasi va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. Sentenza Corte Costituzionale n.196 del 1993) in quanto sorto posteriormente al 31.12.1991. Peraltro, tale previsione è stata confermata dall'art. 22, comma 36, Legge n.724 del 23/12/1994.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

PQM

Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2628/2013 R.G.;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Dichiara che N.G. è invalida civile con diritto all'indennità di accompagnamento (L. n.18/1980) dal 20.04.2012 al 14.11.2012;
Condanna l'INPS a corrispondere l'indennità di accompagnamento dal 20.04.2012 al 14.11.2012, oltre accessori come in parte motiva;
Condanna l'INPS al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in €.843,00 oltre IVA, CPA e spese forfettaria al 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania, 31 gennaio 2017
Il Giudice
dott.ssa Sonia Di Gesu


 

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