REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 9 novembre 2018 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6518/2015 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
V. A., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. Orazio Stefano Esposito;
-Ricorrente –
CONTRO
INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri e gli Architetti, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. Michele Sandulli;
-Resistente-

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 01/07/2015 il ricorrente esponeva:
che in data 24.06.2015 veniva recapitata al ricorrente documento attestante la regolarità contributiva ex art. 90 Dlgs n. 163/1996;
che in detto documento venivano riportati omessi pagamenti per contributi dovuti all’Inarcassa per periodi contributivi che vanno dal 1999 al 2012;
che i contributi previdenziali dell’Inarcassa sono soggetti al regime di prescrizione quinquennale.
Il ricorrente, tanto premesso chiedeva che il Tribunale:
- nel merito accertare e dichiarare l’estinzione dei crediti vantati dalla INARCASSA nei confronti dell’odierno ricorrente dal 1999 al 2009 per intervenuta prescrizione del credito. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”

Fissata l’udienza di discussione si costituiva in giudizio Inarcassa contestando tutto quanto ex adverso dedotto e formulando le seguenti conclusioni:
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta: in via preliminare e nel rito, a modifica del decreto di fissazione dell’udienza di discussione al 10 marzo 2017 già pronunciato, ed in virtù della domanda riconvenzionale formulata con la presente memoria, pronunciare non oltre cinque giorni decreto ex art.418 1° comma c.p.c. per la fissazione di nuova udienza, e disporre la notifica della presente memoria e del provvedimento di differimento nel rispetto dei termini dell’art. 415 c.p.c.;
2) nel merito, rigettare le domande proposte dall’Arch. A. V. per tutti i motivi sopra esposti;
3) in via riconvenzionale, accertare il debito dell’Arch. A. V. a titolo di contributi omessi, sanzioni e interessi di cui in narrativa, e per l’effetto condannare l’odierno ricorrente al pagamento in favore di INARCASSA – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti del complessivo importo di €.21.915,43 come da estratto conto aggiornato alla data del 30.01.2017 prodotto sub doc.01, salvo ulteriori omissioni e sanzioni;
4) in via riconvenzionale ma subordinata, accertare il debito dell’Arch. A. V. a titolo di contributi omessi, sanzioni e interessi relativi al periodo 2009-2014 per i motivi di cui in narrativa, e per l’effetto condannare l’odierno ricorrente al pagamento in favore di INARCASSA – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti del complessivo minor importo di €.10.727,96.

La causa, istruita documentalmente ed autorizzato il deposito di note perveniva davanti a questo giudicante all’odierna udienza dove, dopo la discussione delle parti, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Motivazione

Osserva il decidente che la prescrizione dei crediti contributivi per cui è causa matura nel termine prescrizionale di cinque anni.

Ai fini dell’individuazione del “dies a quo” per il calcolo della decorrenza del termine di prescrizione
, si evince dagli atti che l’architetto V. ha regolarmente presentato, anno per anno, la dichiarazione annuale dei redditi professionali ben visibili dall’anagrafe tributaria. L’Inarcassa, difatti, ha potuto regolarmente acquisire tutte le dichiarazioni reddituali del ricorrente dando avvio, pertanto, al decorso del termine di prescrizione quinquennale.
È la stessa resistente che, nella comunicazione del 24 aprile 2015 (all.36 del fascicolo di parte Resistente) afferma che le uniche comunicazioni dei redditi professionali non presentate sono quelle relative agli anni 2012 e 2013. Nella stessa memoria difensiva peraltro, la resistente afferma in maniera inequivocabile che “i dati reddituali dell’arch. V. sono stati tutti acquisiti da Inarcassa mediante accesso all’anagrafe tributaria.
In particolare, come si evince dall’estratto conto previdenziale, i dati reddituali relativi agli anni 1999 e 2000 sono stati acquisiti il 26 maggio 2003; i dati reddituali relativi agli anni 2001 e 2002 sono stati acquisiti il 29.07.2004…” ciò in virtù dell’art. 16 co. 8 della Legge 6/1981, citata dalla resistente, il quale statuisce che: “La Cassa ha il diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'lVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli ingegneri e architetti nonché i pensionati”.

È dalla data della ricezione dei dati reddituali (sia esso attraverso autoliquidazione, che tramite l’accesso alla anagrafe tributaria) che decorre il termine di prescrizione.

Osserva il decidente che L’eccezione di prescrizione dei crediti recati dall’impugnato documento attestante la Regolarità contributiva ex art. 90 Dlgs n.163/2006 deve ritenersi fondata, innanzitutto con riferimento alle annualità dal 1999 al 2002. Al riguardo si rileva come il primo atto interruttivo della prescrizione risalga al 2010 (all.ti 22-23 del fascicolo di parte resistente), anno in cui Inarcassa diffida per la prima volta il Ricorrente al pagamento dei contributi dal 1999 al 2002, che pertanto erano ormai irrimediabilmente prescritti.
Difatti, tutte le raccomandate precedenti non riguardano i suddetti contributi. In particolare:
- La raccomandata del 6 dicembre 2004 non contiene effettivamente nessuna diffida (all.ti 4 e 5 fascicolo di parte resistente). Le notifiche del 29 dicembre 2004, del 6 agosto 2004 e del 20 agosto 2004 sono nulle, esse non sono mai pervenute al destinatario, difatti la raccomandata riporta semplicemente la dicitura “trasferito” (all.ti 6,7,8 e 9 fascicolo controparte);
- Le raccomandate del 14 dicembre 2006 e del 19 dicembre del 2006 fanno riferimento solo agli anni d’imposta 2003 e 2004 (all.ti 10, 11, 12 e 13 fascicolo controparte);
- Le raccomandate del 16 dicembre 2008 e del 18 dicembre del 2008 fanno riferimento solo all’anno d’imposta 2006 (all.ti 14, 15, 16 e 17 fascicolo controparte);
- La raccomandata del 17 luglio 2009 fa riferimento solo all’anno d’imposta 2005 (all.ti 18 e 19 fascicolo controparte); - La raccomandata del 28 dicembre 2009 fa riferimento al solo anno d’imposta 2007(all.ti 20 e 21 fascicolo controparte);

Dunque, non vi è alcuna prova di atti interruttivi con riferimento ai crediti contributivi dal 1999 al 2002 prima della raccomandata del 2010.
Pertanto, essendo decorsi più cinque anni dal 2003 al 2010 - anno in cui viene inviata la prima diffida riguardante i contributi relativi al periodo 1999-2002 - ne consegue l’estinzione dei suddetti crediti per prescrizione con riferimento agli anni dal 1999 al 2002.
Anche i crediti contributivi relativamente alla annualità 2009 devono ritenersi prescritti. Non vi è infatti prova di validi atti interruttivi della prescrizione relativamente a detta annualità.
Ed infatti le diffide di pagamento con cui vengono richiesti i contributi relativi alle annualità 2009-2012 sono le 2 comunicazioni del 19 giugno 2014 (all.ti 32, 33, 34 e 35 del fascicolo di parte resistente) e quella del 24 aprile 2015 (all. 35 fascicolo di parte resistente). Tali atti, tuttavia, non hanno alcun valore interruttivo della prescrizione per non essere pervenuti nella conoscenza, neanche legale, del ricorrente. Difatti, per le raccomandate del 19 giugno, Inarcassa ha invero prodotto due avvisi di ricevimento di poste private che non hanno alcun valore di atto interruttivo atteso che non riportano né la firma del destinatario né altra indicazione, men che meno la dicitura “compiuta giacenza”.
Per la comunicazione del 24 aprile 2015, invece, non viene prodotta alcuna prova di ricevimento della stessa da parte del destinatario. Pertanto, essendo decorsi più cinque anni dal gennaio 2010 al 24.06.2015, data di ricevimento del Durc, ne consegue l’estinzione del credito per prescrizione con riferimento all’anno 2009.

Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, deve dichiararsi l’intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati da Inarcassa per gli anni 1999, 2000, 2001 2002 e 2009 ed in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale devono dichiararsi dovuti i contributi richiesti da Inarcassa per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, e condannato il ricorrente al relativo pagamento. In ragione della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere compensate

PQM

definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in parziale accoglimento del ricorso ; dichiara l’intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati da Inarcassa nei confronto dell’arch. V. per gli anni 1999, 2000, 2001 2002 e 2009;
in accoglimento parziale della spiegata riconvenzionale dichiara dovuti i contributi richiesti da Inarcassa all’arch. V. per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, e, per l’effetto, condanna il predetto arch. V. al relativo pagamento per gli importi indicati da Inarcassa relativamente alle predette annualità.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 9 novembre 2018 Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta


 

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