REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Paternò Avv. Maria Teresa Nannicini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.534/2010 R.G. promossa da
C******* V******** rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Esposito - opponente -
contro Serit Sicilia Spa -opposta-
e Prefettura di Catania -opposta contumace-

Alla udienza del 11/01/11 precisate le conclusioni, il Giudice poneva la causa in decisione.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 09/07/010 C*** V**** proponeva opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso il preavviso di fermo amministrativo così come comunicato in data 17/05/010 dalla Serit Sicilia Spa sul veicolo Honda tg D**** di proprietà dell'opponente.
Il ricorrente eccepiva che la Serit Sicilia spa non poteva eseguire il fermo amministrativo del mezzo sia perchè il credito vantato dalla Prefettura di Catania era prescritto sia perchè tale provvedimento era illegittimo.
La Serit Sicilia Spa si costituiva nel presente giudizio contestava in toto la domanda attrice e ne chiedeva il rigetto perchè infondata sia in fatto che in diritto.
La Prefettura di Catania rimaneva contumace.
Alla udienza del 11/01/011 precisate le conclusioni il Giudice poneva la causa in decisione.

Motivazione

L'odierna opposizione è fondata ed essa merita quindi accoglimento.
Infatti il decidente rileva preliminarmente e dichiara la contumacia dell'Ente impositore, la Prefettura di Catania, ritualmente citata e non comparsa; con la recentissima statuizione della Suprema Corte, essa in modo chiaro e univoco ha ritenuto di dirimere i contrastanti pareri circa la appartenenza della Giurisdizione al G.O. o alle Commissioni Tributarie, fornendo il criterio dell'accertamento sulla natura dei crediti vantati dall'Ente esattore: se essi sono tutti o in parte attinenti a sanzioni amministrative relative al Codice della Strada, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario (e quindi anche del Giudice di Pace), se essi invece sono tutti attinenti a tributi di diversa natura dovuti ad Enti pubblici, sussiste la esclusiva giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

Legittima appare la opposizione al preavviso di fermo amministrativo perchè a fondamento di tale provvedimento vi sono anche sanzioni amministrative scaturenti da verbali al CdS, con Ente impositore la Prefettura di Catania. I motivi messi a fondamento della opposizione all'esecuzione sono fondati.

Questo decidente rileva altresì che legittima appare la opposizione al preavviso di fermo atteso che l'Ente esattore, alla scadenza del termine di pagamento assegnato in tale comunicazione, ha provveduto sempre (e continua a provvedere) ad eseguire il fermo del veicolo senza che dia comunicazione di ciò all'opponente il quale così si troverebbe, senza la odierna opposizione, nella situazione di dover subire, senza alcuna difesa, un provvedimento esecutivo del quale non ne è venuto a conoscenza nella sua adozione.

Il fermo amministrativo ha natura cautelare e pertanto competente è il Giudice Ordinario chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di revoca del fermo ed a tal proposito, sia la Suprema Corte, sia la Commissione Tributaria prov. di Roma (16/5/07 n.173), sia la Commissione Tributaria Regionale del lazio (15/6/07 n.136) hanno statuito che nel caso in cui la richiesta esattoriale -cartelle di pagamento - contiene tra l'altro, o solamente, sanzioni pecuniarie per violazione del Codice della Strada, come nella fattispecie, sussiste la giurisdizione del G.O; la Prima Sez. della Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha emesso in data 12/3/07 sentenza n. 556/1/06 con la quale in relazione ad una opposizione a cartelle esattoriali dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in quanto la questione era sottratta alla cognizione della Commissione Tributaria atteso che lo stato "in cui si trova l'azione impositiva è di carattere esecutivo"; la Suprema Corte con sentenza n. 14831 del 5/6/08 ha affermato che la giurisdizione spetta al G.O. nel caso in cui il provvedimento di fermo scaturisce anche da creditinon di natura tributaria (come nella specie in cui i crediti sono afferenti a verbali di infrazione al cds); il fermo amministrativo è immediatamente lesivo dei diritti ed interessi del presunto debitore e perciò immediatamente impugnabile; il preavviso di fermo amministrativo è atto impugnabile in quanto prodromico del fermo amministrativo; il fermo amministrativo è affetto da nullità per mancato rispetto del termine di cui all'art. 50 D.P.R. 602/73.

Ed ancora: il successivo art. 86 contenuto nel capo III del detto DPR stabilisce che dopo la scadenza del termine di cui all'art. 50 comma 1 il concessionario ha il potere di sottoporre a fermo amministrativo i beni mobili registrati del debitore e dei coobbligati, dandone notizia alla Direzione Regionale delle Entrate ed alla Regione di Residenza: nulla di tutto ciò è avvenuto; il fermo amministrativo ha natura di atto esecutivo e pertanto, ai sensi dell'art. 2 del Dlgs 546/92 seconda parte, rientra nella giurisdizione ordinaria; infatti ai sensi di tale articolo: "Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e ove previsto dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. 29/9/1973 n.602 per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo D.P.R.".

Il fatto che tale provvedimento abbia natura discrezionale non inficia l'assunto: il ricorso contro il provvedimento deve essere proposto mediante opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.

A tal proposito la Suprema Corte, a Sezioni Unite, in data 31/1/2006 con sentenza n.2053 ha statuito che: "il fermo amministrativo, di cui all'art. 86 d.p.r. 602/73 è atto funzionale alla espropriazione forzata e quindi mezzo di realizzazione del credito; ne consegue che competente a conoscere della legittimità del suddetto provvedimento è il g.o. nelle forme della opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi".
Conforme Sent. T.A.R. Sicilia Catania sez.III 20/12/2005 n.2470.

Nel merito bisogna osservare che l'ordinanza del Consiglio di Stato n.3259 del 13/7/04 ha affermato che è sospendibile il provvedimento con il quale è stato disposto il fermo amministrativo dell'autoveicolo qualora vi sia sproporzione (COME NELLA FATTISPECIE) tra l'importo dovuto e il danno derivante al ricorrente dalla esecuzione del fermo amministrativo impugnato.
In seguito alla adozione del fermo il contribuente-proprietario del bene non può di fatto circolare con il veicolo.

Sostanzialmente il contribuente viene privato della facoltà di fare uso del suo veicolo e in caso di iscrizione del fermo presso il PRA gli atti di disposizione del veicolo risultano inefficaci nei confronti del concessionario. Il concessionario si trova così investito di un potere non indifferente che va ad incidere su posizioni di diritto soggettivo ed è illegittimo sfornire tale potere di ogni adeguata regolamentazione.

Affermare infatti che il concessionario per la riscossione può procedere al fermo senza specificare i limiti di tale potere di fatto attribuisce allo stesso un potere incisivo e sicuramente efficace in quanto va a colpire beni a volte indispensabili (automezzo usato per fini lavorativi).
Non regolamentare la materia denota inoltre un comportamento scorretto sul piano della buona fede e correttezza nei rapporti con il contribuente in violazione dello Statuo diritti del Contribuente (art. 10 l.212/00).
Tale potere nella emanazione del fermo amministrativo consiste in una sorta di esecuzione coattiva che il destinatario dell'atto si trova a dover subire senza la mediazione dell'Autorità Giudiziaria. Il fermo amministrativo si manifesta come atto illegittimo a prescindere dalla sua qualificazione in termini di discrezionalità o di vincolatività.
Il fermo amministrativo è un atto amministrativo: sprovvisto di qualsiasi regolamentazione tanto che se ne può disporre l'adozione anche per cifre irrisorie contro il principio di ragionevolezza previsto dall'art. 3 della Costituzione, non indica le Autorità alla quale è possibile fare ricorso con grave danno al diritto alla difesa consacrato dall'art. 24 della Costituzione contravvenendo a tutti i principi stabiliti a tutela del contribuente dalla l. 212/00; incide sul diritto soggettivo del proprietario del bene sottoposto a fermo con effetti sulla sfera di diritti costituzionalmente tutelati quali il diritto al lavoro e alla libera iniziativa economica.
E' di tutta evidenza che nella fattispecie è stato travolto il diritto inviolabile di difesa accordato dalla Costituzione ad ogni cittadino.
Nel caso di specie non è stato consentito al legittimo proprietario dei beni mobili sottoposti a fermo amministrativo alcuna forma di tutela delle eventuali ragioni debitorie.

Uno strumento tanto drastico quale il fermo amministrativo dei beni mobili registrati deve necessariamente garantire il diritto di difesa essendo incostituzionale che al destinatario della notifica di cartella esattoriale non debba restare che pagare l'importo richiesto per ottenere la liberazione del proprio veicolo. Il provvedimento amministrativo del fermo degli autoveicoli deve essere motivato in modo congruo e specifico non potendo la motivazione coincidere con la emanazione stessa dell'atto, motivazione che deve individuare le specifiche esigenze che giustificano l'adozione della misura cautelare in rapporto alla entità del credito ed a circostanze concrete attinenti al debitore, atte a compromettere la garanzia del credito: la Serit Sicilia spa, nella specie, è rimasta unica detentrice di tali motivazioni!
Deve ritenersi che la comunicazione del fermo amministrativo degli autoveicoli in tanto può spiegare effetti in quanto sia portata nella effettiva sfera di conoscenza del destinatario ed integri una specifica condizione di efficacia al fermo stesso.

Nel merito si osserva ancora che l'Ente impositore ha inteso disertare il presente giudizio e quindi rimanere contumace.
L'Ente esattore ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento della notifica relativa alla cartella di pagamento messa fondamento del preavviso di fermo amministrativo oggi impugnato, eseguita irritualmente a mani di A******* A*********, fratello dell'odierno opponente C***** V******, infatti con il d.l. 4/7/06 n.229, all'art. 37 comma 27 (richiamato dal Provvedimento della Agenzia delle Entrate del 13/2/07) sono state apportate variazioni alla relazione di notifica della cartella di pagamento per il caso di consegna della stessa cartella ad uno dei soggetti terzi diversi dal destinatario cui tale consegna può essere effettuata per legge:
"se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo o l'ufficiale postale consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta chiusa che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione dandone atto nella relazione in calce cui trascrive il numero cronologico della notificazione dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso e sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto ed il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso a mezzo di lettera raccomandata": non pare che tali adempimenti siano stati eseguiti nella notifica di cui trattasi.
Per i motivi di cui sopra non essendo stata fornita prova della rituale notifica della cartella di pagamento, essa appare nulla e priva di efficacia nei confronti del ricorrente e dovrà dichiararsi estinta, sia nei confronti dell'esattore che nei confronti della Prefettura di Catania quale Ente impositore, la obbligazione di pagamento contenuta nell'atto oggi opposto perchè prescritto il relativo diritto.
Alla luce di quanto sopra questo Giudice ritenendo fondata la presente opposizione dichiara illegittimo e quindi nullo il preavviso di fermo amministrativo comunicato dalla Serit Sicilia Spa in data 1775/010, sulla autovettura di proprietà dell'opponente.
Ordina al Conservatore del PRA la cancellazione a cura e spese della Serit Sicilia spa, del fermo amministrativo sulla moto Honda sh 150 tg D***** se nelle more del giudizio così fosse stato eseguito ad istanza di tale Ente esattore.
Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando dichiara la contumacia della Prefettura di Catania citata e non comparsa; accoglie la opposizione alla esecuzione presentata da C**** V**** avverso il preavviso di fermo amministrativo comunicato in data 15/7/010 dalla Serit Sicilia spa, relativamente alla moto Honda sh e ciò per le motivazioni di cui in narrativa; dichiara pertanto illegittimo, nullo e privo di efficacia alcuna sia il preavviso, come sopra indicato, che il fermo amministrativo se nelle more già eseguito ad istanza della Serit Sicilia spa.
Ordina al conservatore del PRA la cancellazione del fermo amministrativo, se eseguito, a spese della Serit Sicilia Spa, sulla moto di cui sopra con l'annotazione della presente sentenza sul registro automobilistico.
Dichiara irrituale la notifica della cartella esattoriale indicata nel preavviso di fermo amministrativo oggi impugnato con Ente impositore la Prefettura di Catania, dichiarando la intervenuta prescrizione del relativo diritto di credito ed estinta così la obbligazione di pagamento sia nei confronti dell'Ente esattore (Serit Sicilia Spa) che dell'Ente impositore (Prefettura di Catania).
Condanna in solido gli Enti convenuti alle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dell'attore che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. e che liquida in e 50,00 per spese ed € 280,00 per competenze ed onorario
Paternò 15/02/011
Depositato in cancelleria oggi 18 febbraio 2011


 

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