Svolgimento del processo

La Commissione di primo grado ha respinto i ricorsi riuniti dellà contribuente, consulente aziendale, intesi ad ottenere, awerso il silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio, il richiesto rimborso di quanto ripetutamente versato per gli anni dal 20f3 ar 2017 a titolo di IRAP􀈏 con plurimi, in verità anche eccentrici, argomenti, i primi Giudici, individuata la professionista quale invece revisora dei conti collaboratrice della K. spa, società della quale era ritenuta anche socia, hanno rilevato che ra mancata applicazione dell'IRAP sia alla contribuente sia alla società avrebbe comportato un cd. "salto d'imposta" a danno dell'Erario; che la ricorrente svolgeva comunque anche funzioni gestionali all'interno della societ?, alla cui rinomata struttura organizzativa era peraltro dovuta l'acquisizione della clientela; che in ogni caso la ricorrente non 􀈐veva utilmentè descritto, a prova contraria, la sua concreta attivita lavorativa e come si creassero i rapporti con i singoli clienti esterni. Le spese di lite hanno seguito la soccombenza. Ha proposto appello la contribuente, denunciando anzitutto ra nullit􀈑 della prima sentenza, sorretta da una motivazione.,. verosimilmente attinente ad un diverso processo perché anche in fatto erronea quanto all'attività' professionale esercitata ecf alla società partecipata dalla ricorrente, e quindi censurando il rilievo del preteso "salto d'imposta", in quanto argomento inesatto e comunque estraneo ai presupposti dell'IRAP. Più specificamente, nel merito, l'appellante ribadisce clie la struttura organizzata della K. spa, società di revisione, non era di sua pertinenza, in quanto non era dirigente di questa società {e del resto in tale ipotesi neppur si applichereobe l'IRAP); ct'le ellà svolgeva invece un'attività puramente intellettuale di consulenza aziendale, senza collaboratori o altri rilevanti ausili strumentali, utilizzando una struttura a ler comunque esterna, dar momento che aveva solo una partecipazione azionaria (non nella K. spa, ma) nella K. Advisory spa, società di consulenza del network, per la quale lavorava (mentre il suo preteso ruoR> di gestione interna era stato evocato dall'Ufficio sulla scorta der cd. documento di trasparenza della K. e non dell'Advisory). Irrilevante, ancora, ai fini IRAP, il tema dell'acquisizione della clientela, l'appellante richiama la copiosa giurisprudenza sia di legittimità che di merito circa l'interpretazione del presupposto dell'autonoma organizzazione e rnvendica infine di aver adempiuto all'onere probatorio a lei spettante sulle modalità delle prestazioni lavorative. Si è costituito anche in questo grado l'Ufficio appellato, argomentando invece a sostegno della sentenza impugnata e chiedendone la conferma. In particolare, l'Ufficio sottolinea, tra le deduzioni già esposte in primo grado, che ricorrente e società svolgono la stessa attività operando per i medesimi clienti, la ricorrente non percependo altri compensi se non quelli erogati dalla società, alla quale addebita i relativi costi; ctìe è evidente, peraltro, che l'attività professionale sia stata incrementata dall'organizzazione della società, sostanzialmente a sua disposizione anche in quanto azionista, il che spiega come ella possa aver conseguito compensi molto consistenti senza avere costi, dipendenti e beni strumentali rilevanti; e là detta qualità di socia impedisce appunto di considerare "altrui" la struttura e l'organizzazione della società nella quale era inserita. Entrambe le parti hanno quindi- depositato successive memorie illustrative. L'appellante ancora rileva l'inconferenza delle controdeduzioni. awersarie, in fatto non attinenti alla vicenda in esame, e ribadisce gli argomenti già offerti quanto alla sua qualità di socia di una diversa società, all'insussistenza di un qualsiasi "salto d'imposta", al suo essere non una revisora dei conti, ma una consulente aziendale inserita in una struttura organizzativa riferibile ad altrui responsabilità ed interesse; in particolare, quanto all'onere probatorio, segnala che le sue allegazioni riportate nelle dichiarazioni e nel registro cespiti prodotti non sono state contestate dall'Ufficio e richiama infine, in tema di attività professionale svolta da un socio, le più recenti ordinanze della S.C. dell'aprile e del novembre '21. L'Ufficio ha di contro ribadito le sue precedenti controdeduzioni, sottolineando, in sostanza ed a prescindere da alcune ripetute inesattezze, come la contribuente fosse in concreto autonoma nell'organizzazione del suo lavoro. All'odierna udienza di discussione orale, svoltasi per via telematica con adeguata tecnologia, i rappresentanti delle parti presenti hanno oralmente illustrato i rispettivi assunti.

Motivazione

L'appello non può essere accolto.

Superata l'eccezione (peraltro priva di ricadute pregiudiziali) di nullità della prima sentenza, la cui pur esistente ancorché in parte inesatta motivazione l'appellante ha pienamente inteso ed ha potuto, come si è letto, specificamente censurare, deve essere in premessa decisivamente richiamata l'ormai stabile acquisizione giurisprudenziale (fin da Cass. 28~ 12-2016, n. 2717) secondo cui in caso di richiesta di rimborso spetta al contribuente lavoratore autonomo - che per così dire "ritratta" le sue dichiarazioni ed i suoi conteggi dèll'impostà dovuta - la prova che non sussistono, invece, le condizioni di applicazione dell'IRAP: e va detto allora che, nel caso di specie, quest'onere di prova positiva non risulta adempiuto, essendo anzi emersa non solo l'esistenza di una struttura organizzata non estranea alla professionista, ma anche plurimi indizi di una connessione di fatto tra lo svolgimento della libera professione individuale e la disponibilità di quella struttura organizzata che indubbiamente ne ha incrementato e valorizzato l'attività.

Va infatti sul primo punto ribadito il convincimento già espresso anche da questa sezione per cur la circostanza che ir professionista sia anche socio o azionista della società della cui struttura organizzata si awale per l'espletamento della sua attività impedisce di riferire ad "altrui responsabilità ed interesse" una tale struttura: quel che conta è là sostanza della concreta relazione di "responsabilità e interesse" tra il professionista e la struttura organizzativa di cui è formalmente titolare la società.

E nei· presente caso non viene in verità neppur negato che là professionista si awalga operativamente della struttura, organizzando in piena autonomia - è questo il criterio dirimente anche secondo Cass. ord. 11"1~072'f evocata dalla stessa appellante - il" suo lavoro di consulente in una posIzIone che non può non considerarsi di preminenza, in quanto azionista, rispetto alla struttura stessa, della quale ha avuto in concreto la disponibilità.

E in ogni caso, come si è anticipato, omettendo di descrivere le concrete modalità di espletamento della sua attività (che, ovviamente, non emergono dai non contestati documenti richiamati}, la professionista non ria fornito là dovuta prova contraria ìh ordine ai presupposti di applicazione dell'IRAP. Non contestata, poi, ed anzi dimostrata, quanto al secondo punto, la ... coincidenza di clientela tra la società e la professionista, è innegabile che la detta struttura organizzata, ben eccedente il minimo necessario per l'esercizio della professione intellettuale, abbia favorito ed incrementato ìh misura rilevante l'attività delrappellànte, fornendole non solo clientela, ma anche supporti materiali e gestionali: ciò.che del resto spiega l'assenza di collaboratori e di beni strumentali significativi nelle dichiarazioni della contribuente. Con l'esposta, in parte diversa, motivazione la prima sentenza deve essere dunque confermata e respinti i ricorsi avverso il diniego dei rimborsi. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come ih dispositivo


Scarica copia del provvedimento: CTR LOMBARDIA SENTENZA 1911/2022

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.