REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Milano – sez. 7
nella persona dell'Avv. Maria Pia Garzillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da F. E. -attore-
contro
Poste Italiane S.p.a. - convenuta -
Avente ad oggetto: pagamento somma.
Conclusioni di parte attrice: come da note conclusive e foglio di precisazione delle conclusioni prodotto in atti.

Conclusione di parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni prodotto in atti dalle Poste Italiane

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Signor F.E. conveniva in giudizio le Poste Italiane per sentirle condannare al rimborso di € 1.407,00, o nella diversa somma che risulterà dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, in relazione a 2 operazioni di pagamento via internet disconosciute.
Precisava l'attore che in data 12.09.2007, quale titolare del conto bancoposta n.582___ come da contratto stipulato presso l'ufficio postale di Nova Milanese, con servizio online (BPOL), nell'accedere al suo conto si accorgeva che erano state prelevate con valuta 11 e 12 settembre 2007 in totale e 1.407,00 le cui operazioni non erano state effettuate da lui.
Lo stesso il 13.09.2007 accortosi di tale frode informatica denunciava l'accaduto con raccomandata A.R. Alle Poste Italiane, allegando anche la denuncia/querela presentata ia Carabinieri di Melito porto Salvo, così come gli era stato suggerito di fare da parte di un operatore delle Poste italiane, interpellato al riguardo, chiedendo il rimborso totale delle somme sottratte dal suo conto, non avendo mai ceduto il proprio codice a terzì nè smarrito.
Poichè l'attore, pur avendo eseguito le istruzioni impartitegli dal funzionario delle Poste Italiane, solo dopo un anno, a seguito dell'intervento del proprio legale, a cui era stato costretto a rivolgersi, riceveva risposta dalle Poste Italiane, che respongevano l'addebito sostenendo di essere dotate di sistemi di protezione con elevatissimi standard di sicurezza e che il cliente avrebbe dovuto adottare tutte le cautele necessarie per garantire la riservatezza dei propri dati.
L'attore, svanita la possibilità di ottenere il risarcimento in via stragiudiziale, era stato costretto ad adire le vie giudiziarie.
All'udienza del 18.11.08 si costituiva ritualmente la convenuta contestando il contenuto dell'atto di citazione, rilevando che nessuna responsabilità poteva essere addebitata alla stessa per la fraudolenta sottrazione di denaro occorsa all'attore, precisando che il correntista avrebbe dovuto osservare la massima riservatezza nella custodia dei suoi dati personali, non essendo Poste Italiane responsabili per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni, verificatesi a causa ad essa non imputabili, così come previsto dalle clausole contrattuali che regolano il servizio Bancoposta online, controfirmate dall'attore in data 13.02.2006.
Non veniva sentito il teste M. A., responsabile della sicurezza di Poste Italiane, essendo di parte, nè veniva autorizzato il signor F. Ad esibire il suo computer per verificare la presenza di tutti gli accorgimenti tecnici richiesti, in quanto a distanza di un anno, l'effettuazione di tale analisi sarebbe risultata inaffidabile.
Pertanto precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivazione

La domanda attorea non può essere accolta, perchè non sussistono i presupposti per ritenere che le Poste Italiane siano responsabili della sottrazione di € 1.407,00 dalla carta postepay dell'attore, in quanto le Poste Italiane hanno eseguito, in conformità del contratto in essere gli ordini di trasferimento richiesti essendo stati utilizzati la password ed il pin strettamente personali.
Del resto, l'attore nel momento in cui ha chiesto la carta Postepay prepagata, firmando il contratto ha accettato tutte le clausole in esso contenute tra cui quelle riportate nella sezione VII, art.8, che così precisa: "Poste Italiane non è responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni o disposizioni, trasmesse attraverso il servizio BPOL, che si siano verificate per cause ad essa non imputabili".
Inoltre, poichè negli ultimi tempi si è diffuso un fenomeno conosciuto con il termine pishing, una frode finalizzata all'acquisizione per scopi illegali di dati riservati, il cui furto d'identità viene realizzato attraverso l'invio di e-mail contraffatte, con la grafica ed i loghi ufficiali di aziende ed istitutzioni, che invitano il destinatario a fornire informazioni personali, motivando tale richiesta con ragioni di natura tecnica, le Poste Italiane per suoi clienti precisando che in nessun caso Poste Italiane, chiede via e-mail ai propri correntisti di invitare dati sensibili come password, nome utente o codice dispositivo segreto. Pertanto ha invitato a non inserire i codici personali in siti internet raggiunti cliccando su link presenti nelle comunicazioni ricevute via e-mail o in qualsiasi altro sito che non sia di Poste Italiane.
Le stesse Poste hanno anche fornito agli utenti un numero gratuito da utilizzare nel caso si fosservo verificate situazioni del genere.
Pertanto non rimane che convincersi che il sigor F. Sia caduto involontariamente nel furto d'identità e abbia fornito i propri dati personali a terzi, per cui nessuna responsabilità sussiste a carico delle Poste.
Al signor F. non rimane che intentare un'azione penale nei confronti del signor I. C. di cui sono noti sia il codice fiscale che il numero della carta d'identità, l'indirizzo ed il telefono dallo stesso forniti nel momento in cui ha compilato il modulo di richiesta della carta Postepay prepagata, tanto più che il GIP di Milano ha riconosciuto questa tipologia di frode come reato transnazionale essendo la relativa preparazione e pianificazione avvenuta per una parte sostanziale in Romania.
Considerata la particolarità della materia si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese.

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta così provvede:
DICHIARA
non sussistere la responsabilità delle Poste Italiane nei confronti della sottrazione dell'importo di € 1.407,00 subita dal signor F. E e per effetto rigetta la domanda attorea.
Le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Milano, oggi 25.09.2009
Il Giudice di Pace
(Avv. Mariapia Garzillo)
La presente sentenza è stata resa pubblica mediante deposito in cancelleria oggi 3 febbraio 2010


 

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