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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI SEZIONE 27
riunita con I'intervento dei Signori:
FORTE FABRIZIO Presidente
DI MARCO ANTONIO Relatore
ELEFANTE REGINA MARINA Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n.9707/2016
spedito il 3/06/2016
- avverso FERMO AMMINISTRATIVO ASSENTE
contro:
AG. DI RISCOSSIONE NAPOLI EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
difeso da:
__________________
proposto dal ricorrente:
_________________
difeso da:
CARILLO GIOVANNI
VIA ANFITEATRO MARMOREO 35 80035 NOLA NA
Svolgimento del processo
_________ a mezzo del procuratore costituito, con ricorso spedito il 3.6.2016, depositato il 8.6.2016, notificato il 4.5.2016 all'Agente della riscossione, impugnava un provvedimento di fermo amministrativo da lui conosciuto il 7.4.2016. La parte riferiva di non aver mai ricevuto notifica del preavviso e che il veicolo era bene strumentale all'esercizio della sua attività come risultava dal registro dei beni ammortizzabili. Concludeva chiedendo che fosse annullato il preavviso di fermo con vittoria di spese del giudizio.
Con controdeduzioni del 7.10.2016 si costituiva l'Agente della riscossione eccependo che non era necessaria la notifica di un atto di preavviso quanto l'ultima cartella esattoriale era stata notificata da meno di un anno. Depositava relate di notifica di tutte le cartelle e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successive memorie del 10.11.2016 la parte eccepiva che equitalia non poteva stare in giudizio a mezzo di un difensore, che alcune notifiche erano irregolari, alcune cartelle erano prescritte e che il fermo era comunque illegittimo se non preceduto entro il termine di trenta giorni da un avviso.
All'udienza del 25.11.2016, sulle conclusioni delle parti come da verbale, la causa era riservata in decisione.
Motivazione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il decreto legge n.69/2013 convertito in legge n.98/2013, cd legge del fare, esclude la pignorabilità dei beni strumentali all'esercizio di una professione.
Pertanto l'auto di un avvocato che come nel caso di specie, sia inserita nell'elenco dei beni ammortizzabili non può essere sottoposta al fermo che è misura cautelare propedeutica alla successiva espropriazione.
Il provvedimento di fermo va quindi annullato e cancellata a cura e spese di Equitalia la relativa annotazione.
Stante la particolarità della materia, la perdurante incertezza giurisprudenziale sul punto e la novità della questione concorrono giustificati motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso.
Compensa le spese.
Depositata in segreteria il 6.12.2016
Revocato il decreto ingiuntivo in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione
Tribunale Catania Quarta - Sentenza 1432/2024 del 18.03.2024
Nulla la confisca dell'auto emessa anni dopo il sequestro
Giudice di Pace Acireale - Sentenza 66/2024 del 04.03.2024
Nulla la confisca dell'automobile emessa dopo anni dal sequestro
Giudice di Pace Catania Caltagirone - Sentenza 74 del 01.03.2024
Tribunale Catania Lavoro - Sentenza 1655 del 21.04.2023
Tribunale Catania Lavoro - Sentenza 1636/2023 del 20.04.2023
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