REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Regionale per la SICILIA Sezione 05, riunita in udienza il 24/02/2022 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MAIORANA ANTONIO, Presidente
PAGANO ANDREA, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 24/02/2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull’appello n. 4880/2020 depositato il 18/08/2020
proposto da
A. S.n.c.
Difeso da
Orazio Stefano Esposito - SPSRST77T15C351X
Rappresentato da C. A. S.
ed elettivamente domiciliato presso orazioesposito@pec.ordineavvocaticatania.it
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso dp.catania@pce.agenziaentrate.it
Ag. Riscossione Catania Riscossione Sicilia S.p.a.
Difeso da
Gaetano Orlando - RLNGTN78D03C351V
ed elettivamente domiciliato presso gaetanosalvatore.orlando@pec.ordineavvocaticatania.itAvente ad oggetto l’impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10579/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 12 e pubblicata il 15/10/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2012 0076117849 IRAP 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 10579/19 di cui in epigrafe, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dalla A. s.n.c. nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a. (resistente costituita) e dell’Agenzia delle Entrate (interventrice volontaria), avverso estratto di ruolo riguardante cartella di pagamento per IRAP 2009, asseritamente mai notificata.
Il giudice ha rilevato che, non essendo applicabile l’istituto del reclamo ex art. 17 bis D.lgs. 546/92 all’impugnativa dell’estratto di ruolo, il reclamo proposto si convertiva in ricorso e, non essendo stato depositato nel termine di giorni 30 ex art. 22 D.lgs. 546/92, a far data dalla notifica del ricorso, esso andava dichiarato inammissibile.
Il contribuente ha interposto appello, assumendo l’erroneità della decisione, non escludendo affatto il predetto art. 17 bis l’estratto di ruolo dal novero degli atti reclamabili.
Nel merito, ha osservato che il concessionario non aveva documentato la regolare notifica della cartella, essendo stato proposto una relata di notifica totalmente in bianco. L’invalidità di tale notifica implicava l’intervenuta decadenza della pretesa tributaria.

Si sono costituite le controparti, chiedendo confermarsi la sentenza appellata.
In data odierna, si è proceduto alla decisione sulla base degli atti, ex art. 27 co. II D.L. n. 137 del 28.10.20, non essendo pervenuta, in epoca successiva alla pubblicazione del predetto decreto legge, istanza tesa ad insistere per la discussione.

Motivazione

L’appello è fondato.
Del tutto arbitraria si palesa, innanzi tutto, la lettura dell’art. 17 bis D.lgs. 546/92 recepita dal primo decidente, senza peraltro che alcuna delle parti avesse sollevato una siffatta questione. La norma contiene, infatti, una perimetrazione della sfera degli atti reclamabili commisurata esclusivamente al valore della controversia. Peraltro, l’impugnativa del c.d. estratto di ruolo si risolve nella impugnazione della cartella di pagamento asseritamente mai notificata: se è pacifico che essa cartella inerisca al novero degli atti reclamabili, è giocoforza addivenire alla stessa conclusione allorché essa sia impugnata attraverso il ruolo di cui il contribuente abbia avuto aliunde conoscenza.
In tema di impugnabilità degli estratti di ruolo, è opportuno ricordare che, come statuito dalle SS.UU., “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.” (Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015 (Rv. 636309 - 01).

La successiva giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito, con riguardo al profilo del termine per l’impugnazione dei ruoli, che “Il ricorso contro l'estratto di ruolo deve essere proposto nel rispetto del termine generale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dalla conoscenza di tale atto, non assumendo rilevanza, in senso contrario, la facoltatività della relativa impugnazione, attesa la possibilità per il contribuente di ricorrere anche avverso il primo atto impositivo o della riscossione "tipico" successivamente notificatogli.”. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 23076 del 17/09/2019 (Rv. 655074 - 01).

L’inammissibilità potrebbe, invero, discendere da una lettura del comma b bis dell’art. 12 DPR 602/73, introdotto dalla L. 215/21, incline a ritenere applicabile tale disposizione anche ai giudizi in corso. La questione, estremamente controversa, è stata rimessa alle SS.UU. con ordinanza della Sez. V della S.C. n. 526/22 del 10/11.2.22. Nelle more di una siffatta statuizione nomofilattica sul punto, questo Collegio non intende, allo stato dell’attuale panorama interpretativo, avallare la tesi della applicabilità in corso di causa di tale disposizione: non si tratta di norma di interpretazione autentica, avendo essa carattere nettamente innovativo rispetto al preesistente impianto ordinamentale e nessun’altra ragione logico-giuridica consente di predicarne la retroattività. Il profilo processuale della impugnabilità del resto, in virtù del principio tempus regit actum, non può che essere valutato avendo riguardo alle disposizioni vigenti al momento dell’instaurazione del giudizio.

Ciò posto, deve ritenersi che il contribuente fondatamente abbia lamentato la mancata prova della notifica della cartella di pagamento. È stata, infatti, versata al fascicolo esclusivamente una relata di notifica totalmente in bianco, con allegata una distinta elenco di plichi postali, in cui figura una raccomandata inviata alla società appellante, senza che si sappia alcunché in ordine all’esito di tale spedizione. Pur assumendo che si sia al cospetto di una raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. (c.d. C.A.D.), dovrebbe comunque rilevarsi che la produzione in giudizio della prova dell’effettiva ricezione di tale raccomandata sia indefettibile, in linea con le indicazioni nomofilattiche contenute nella sentenza depositata il 14.4.2021 n. 10012/21 dalle SS.UU., secondo cui «in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima».
Quindi, in assenza di tale prova, la notifica non può ritenersi validamente perfezionata e l’annullamento del ruolo si impone per l’avvenuto decorso del termine decadenziale ex art.
25 DPR 602/73.
Deve dunque accogliersi l’appello.
Discendendo l’esito del giudizio da una evoluzione interpretativa registratasi in corso di causa e, per giunta, non ancora cristallizzata (come emerge dalla surrichiamata ordinanza di rimessione alle SS.UU.), si impone la compensazione integrale delle spese di lite.

PQM

La Commissione accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla la cartella impugnata.
Dichiara integralmente compensate le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, il 24 febbraio 2022
Il giudice relatore Il Presidente
Andrea Pagano Antonio Maiorana


Scarica copia del provvedimento: Testo sentenza

 

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