TRIBUNALE DI RAGUSA
n. 422 /2017 Reg. Es.
Il G.E.;
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 20/2/2019 (con termine per note fino al 28/2/2019 e per repliche fino al 7/3/2019), osserva quanto segue.

Motivazione

La E. s.r.l. in liquidazione ha proposto opposizione all'esecuzione esattoriale avviata dalla Riscossione Sicilia s.p.a. sulla base delle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 29720110001715458, per l’importo di euro 14.792,17;
- n. 29720120009753671, per l’importo di euro 22.773,87;
- n. 29720060005139971, per l’importo di euro 160.243,30;
- n. 29720060005140072, per l’importo di euro 285.353,51.

Va preliminarmente rilevato che l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è ammissibile (anche per far valere questioni diverse dalla pignorabilità dei beni) anche in relazione ad atti dell’esecuzione forzata tributaria. Com'è noto, infatti, con sentenza n. 114 del 2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lettera a), D.P.R. 602/1973 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 D.P.R. 602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.

Ciò premesso, la prima cartella di pagamento è stata interamente pagata dalla E. s.r.l. in liquidazione, a seguito di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016 (convertito in legge 225/2016), come attestato dalla documentazione in atti (cfr. all. 4 alle note della E. s.r.l. in liquidazione del 28/2/2019).
Tale circostanza non è stata peraltro contestata dalla Riscossione Sicilia s.p.a. con le successive note di replica del 7/3/2019.
Le altre tre cartelle di pagamento sono state oggetto (per l’intero o per il residuo ancora dovuto) di due istanze di adesione alla definizione agevolata ex art. 3 d.l. 119/2018 (convertito in legge 136/2018) trasmesse in data 6/2/2019 (cfr. all. 3 e 5 alle note della E. s.r.l. in liquidazione del 28/2/2019).
L’art. 3, comma 10 d.l. 119/2018 prevede che, a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Nel caso di specie, i tre incanti previsti dalla legge sono stati esperiti con esito negativo, per cui non appare sussistere la circostanza ostativa alla sospensione della procedura esecutiva, consistente nell'esito positivo del primo incanto.
Non appare decisiva, al fine di impedire l’applicazione dell’art. 3, comma 10 d.l. 119/2018, neppure la circostanza che con istanza di adesione alla definizione agevolata relativa alle cartelle di pagamento n. 29720060005139971 e n. 29720060005140072 (all. 3 alle note della E. s.r.l. in liquidazione del 28/2/2019) la E. s.r.l. in liquidazione abbia dichiarato che “non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione” (senza tener conto, secondo la Riscossione Sicilia s.p.a., del presente giudizio).

Occorre infatti notare che:
- anzitutto, nel caso di specie non appare venire in rilievo un “giudizio” contenzioso, ma esclusivamente un subprocedimento cautelare al quale potrebbe non seguire il giudizio di merito;
- in ogni caso, in base all'art. 3, comma 10 d.l. 119/2018, la sospensione delle procedure esecutive è disposta “a seguito della presentazione della dichiarazione”, senza che sia previsto un sindacato del giudice dell’esecuzione sulla ritualità o irritualità della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- infine, in base al comma 7 del medesimo art. 3, entro il 30 aprile 2019 il debitore può integrare la dichiarazione già presentata, il che significa che la E. s.r.l. in liquidazione potrà anche correggere l’eventuale errore contestato dalla Riscossione Sicilia s.p.a.
In sintesi, una delle quattro cartelle di pagamento oggetto di esecuzione è stata pagata dalla società debitrice a seguito di definizione agevolata, mentre le altre tre cartelle di pagamento sono oggetto di istanza di adesione alla definizione agevolata prevista dal d.l. 199/2018 (convertito in legge 136/2018), il che comporta l’impossibilità di proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate.

Conseguentemente, appaiono sussistere i presupposti per la sospensione della presente esecuzione esattoriale.
Infine, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali relative alla presente fase cautelare, atteso che la presentazione delle istanze di adesione alla definizione agevolata prevista dal d.l. 199/2018 (convertito in legge 136/2018), che giustifica la sospensione dell’esecuzione, è stata effettuata nel febbraio 2019, successivamente alla costituzione della Riscossione Sicilia s.p.a. nel presente subprocedimento di opposizione.

PQM

1) sospende l’esecuzione esattoriale iscritta al n. 422/2017 r. es. del Tribunale di Ragusa;
2) compensa le spese processuali fra le parti;
3) assegna termine di giorni 120 dalla comunicazione della presente ordinanza per iniziare il giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata ed osservati i termini a comparire di cui all’art 163 bis c.p.c. o altri se previsti, ridotti della metà.
Si comunichi.
Ragusa, 27 marzo 2019.
Il g.e.
Carlo Di Cataldo


 

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