n.8850/19 R.G.
TRIBUNALE Dl SALERNO
Terza Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio all'udienza del 27/11/19 nelle persone dei seguenti Magistrati
Giorgio Jachia Presidente
Giacomo Iannella Relatore
Roberto Ricciardi Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 8850/19 avete ad oggetto: reclamo avverso l'ordinanza del 23/8/19 del Giudice dell'Esecuzione in data 23/8/19 comunicata il 26/8/19 con la quale veniva dichiarata estinta la procedura n. 131/2019 R.G.E. per tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento ex art. 557 co. 3 c.p.c.
PROMOSSO DA
Chebanca S.p.a. RECLAMANTE
NEI CONFRONTI Dl
_______________ rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Volpe, domiciliatario
RECLAMATI

Motivazione

I reclamanti chiedono la revoca dell'ordinanza reclamata in quanto il comma 3 dell'art. 557 c.p.c. non prevede alcuna inefficacia del pignoramento per tardivo deposito della di trascrizione.

I debitori opposti eccepiscono l'inammissibilità del reclamo in quanto si tratta di ordinanza estinzione atipica contro cui può solo utilizzarsi lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ma non quello del reclamo e comunque chiedono la conferma dell'ordinanza reclamata.

Sul punto della eccepita inammissibilità non si ignora che anche la più recente giurisprudenza (Cass. Sez Vl, n.31695 del 7/12/18) si è espressa in tal senso, precisando, però che deve trattarsi di un provvedimento definitivo del G.E. che disponga anche la liberazione dei beni pignorati e cioè, nel caso di specie, la cancellazione della trascrizione, cosa che il provvedimento reclamato non fa. Quindi, il reclamo è ammissibile ai sensi dell'art. 624 c.p.c. in quanto l'ordinanza reclamata deve ritenersi di natura provvisoria essendo stata pronunciata in merito a un'opposizione ex art. 615 c.p.c. in ordine alla quale il G.E. aveva fissato udienza di comparizione e quindi sulla quale si è pronunciato, arrestando il corso della procedura esecutiva che dichiarava estinta, pur trattandosi di "improcedibilità".

Nel merito del reclamo, va detto che l'art. 555 co. 1. c.p.c. prevede testualmente che "Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione..." Il dato testuale è nel senso che la trascrizione è essenziale elemento integrativo del pignoramento il quale è perciò una fattispecie a formazione progressiva in cui la notifica al debitore segna l'inizio dell'esecuzione e determina, tra gli altri, l'effetto di rendere indisponibile il bene pignorato, mentre la sua trascrizione produce gli effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità nei confronti degli altri creditori concorrenti ed è presupposto indispensabile dell'istanza di vendita (in particolare Cass. Sez. III, 20/4/15 n. 7998)

Ne deriva che la norma di cui all'art 557 co.3 c.p.c. che stabilisce che "Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore" dev'essere interpretata nel senso che per pignoramento deve intendersi "atto notificato e trascritto", mentre il secondo comma dello stesso articolo parla espressamente della nota di trascrizione, stabilendo che essa essere depositata in
cancelleria nello stesso termine di quindici giorni dalla del pignoramento, inteso come sopra, al creditore (da parte del conservatore, se il creditore vi procede direttamente o dall'ufficiale giudiziario che ha provveduto alla trascrizione, a norma dell'art. 55 co. 2 e 3 c.p.c.). Non rileva, perciò, che il comma 3 dell'art. 557 c.p.c. non preveda espressamente la sanzione di inefficacia a seguito dell'omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento.

In tal senso si è espressa anche la più recente giurisprudenza (Cass. n.7998/15 già citata e, in particolare, Cass. Sez. III, n.4751 dell'11/3/16) che si è attenuta a tali due principi. Ne deriva che l'omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento entro 15 giorni dalla consegna della stessa al creditore determina l'inefficacia del pignoramento con conseguente improcedibilità della procedura esecutiva.

Del resto l'opposta opinione porterebbe a consentire all'ufficiale giudiziario e al creditore (art. 555 co.2 e 3 c.p.c.) di procrastinare "sine die" la consegna e il deposito della trascrizione e addirittura la trascrizione stessa, con un'inammissibile lesione delle più elementari garanzie del debitore che ha diritto di conoscere "immediatamente" (art. 555 co.2 c.p.c.) e cioè al massimo entro quindici giorni se e quale efficacia abbia il pignoramento che ha colpito i suoi beni, così come delle garanzie degli altri eventuali creditori.
Per sostenere l'erroneità di tale interpretazione, il reclamante richiama gli artt. 567 e 498 c.p.c. che non prevedono alcuna decadenza. Ma tali norme hanno oggetto e finalità diverse (rispettivamente, il deposito, tra l'altro, delle trascrizioni effettuate nei venti anni anteriori al pignoramento e l'avviso ai creditori iscritti) per cui neanche lontanamente può trovare ingresso un'interpretazione analogica.

Nel caso di specie, la nota è stata pacificamente iscritta il 18/6/19 e quindi consegnata al creditore (manca ogni prova contraria), mentre essa è stata depositata telematicamente solo il 4/7/19, dopo il termine ultimo del 3/7/19. Pertanto, l'ordinanza reclamata va confermata.

Quanto alle spese della presente fase, esse vanno compensate, viste le recenti e condivise affermazioni giurisprudenziali sul punto del tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento e i contrasti nella giurisprudenza di merito.

PQM

il Collegio rigetta il reclamo, conferma l'ordinanza del 23/8/19 emessa dal Giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva iscritta al n. 131/19 R.G.E. e compensa tra le parti le spese della presente fase.
Si comunichi.
Salerno 11/12/19


 

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