TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione civile
ORDINANZA DI IMPROCEDIBILITA’
Il Giudice dell’esecuzione Francesco Lentano
nelle procedure esecutive riunite promosse da BANCA P. C. e BANCA P. B. contro M. M. A. e I. S.;

Motivazione

dato atto che la presente procedura, pendente da molti anni sul ruolo di altro magistrato ora trasferito, è stata riassegnata allo scrivente in data 28/3/2019, come da decreto di variazione tabellare urgente, immediatamente esecutiva, emesso dal Presidente del Tribunale in data 28/3/2019;
rilevato che, nella presente procedura, da tempo non vengono compiuti atti di impulso;
rilevato che il creditore procedente C. E. ha rinunciato in data 15/1/2007; il creditore intervenuto B. S. (poi C. F. s.p.a.) ha rinunciato in data 7/3/2018; il creditore intervenuto B. A. P. .R. ha rinunciato in data 10/10/2018; i restanti creditori BANCA P. B. e R. S. non hanno mai depositato istanza di surroga;
dato atto che lo scrivente ha, in più occasioni, affermato il principio per cui il mancato compimento di atti di impulso da parte dei creditori determina improcedibilità della esecuzione quando sia protratto per un tempo che, già da sé, esaurisce quello triennale di durata ragionevole del procedimento base all’art. 2, comma 2 bis, L. 89/2001;
rilevato che non risultano rinnovati i pignoramenti nel termine ventennale ex art. 2668-ter c.c. (Cass. 4751/2016);
ritenuto non necessario pronunciare l’improcedibilità previa comparizione delle parti; ciò perché l’eccezionale durata del procedimento (25 anni) uniti al periodo di inattività, lasciano intendere che non vi sia alcun interesse;
rilevato che, di contro, vi è interesse dell’Ufficio a non far più risultare pendenti dei procedimenti che tali sono solo formalmente;

PQM

1) liquida al professionista delegato, notaio D. C., detratti gli acconti eventualmente già percepiti, la somma di € 2.640 per compensi ed € 2.600 per spese, oltre IVA e cassa previdenza come per legge;
2) autorizza il delegato a prelevare le somme in questione dalle cauzioni acquisite alla procedura e, per il restante, a richiederle ai creditori in solido;
3) Dichiara improcedibile la procedura esecutiva di cui sopra;
4) autorizza il ritiro dei titoli;
5) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Catania di provvedere alla cancellazione della trascrizione dei pignoramenti, eseguiti:
il 9/4/1994 ai nn. 11313/8329;
l’8/4/1999 ai nn. 12083/9076.
Si comunichi alle parti costituite ed al delegato a cura della cancelleria.
Il presente atto è opponibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c.
Catania, 17/4/2019
Il giudice dell’esecuzione
Dott. Francesco Lentano


 

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