TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE SESTA CIVILE
Il GE, dott. Maria Rosaria ACAGNINO,
visti gli atti della procedura esecutiva 2695/2017;
sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 9 maggio 2018;

Motivazione

Ritenuto che L. F. ha proposto opposizione avverso l’esecuzione promossa in proprio danno da Riscossione Sicilia s.p.a. per il pagamento della somma di € 106.563,10 oltre alla somma di €42.254,14 per interessi e accessori per il mancato pagamento di imposte e contributi previdenziali;
Ritenuto che Riscossione Sicilia non si è costituita in giudizio;
Ritenuto che l’opponente ha chiesto la sospensione dell’esecuzione deducendo che alcune delle cartelle erano state sospese dal giudice del lavoro, con decreto del 16.2.2016 per crediti di importo pari ad € 62.150,50 , oltre ad € 32.630,41 per interessi ed accessori;
Ritenuto che, sottraendo dal credito totale quello delle cartelle sospese , il credito residuo non consente l’esecuzione immobiliare, intrapresa da Riscossine Sicilia s.p.a., in danno dell’opponente;
Ritenuto che, pertanto, va confermato il decreto del 18.7.2017, con cui è stata sospesa l’esecuzione;
Ritenuto che l’avviso di vendita opposto è stato notificato al debitore in data successiva al decreto di sospensione delle cartelle da parte del Giudice del Lavoro e che, pertanto, data la soccombenza, l’agente della riscossione va condannato a rifondere all’opponente le spese della presente fase da distrarsi in favore degli avv. Orazio Stefano Esposito e Gennaro Esposito che ne formulato rituale domanda;

PQM

P.Q.M.
Il Tribunale accoglie l’istanza di sospensione dell’esecuzione immobiliare promossa da Riscossione Sicilia s.p.a. in danno di L. F. , e condanna Riscossione Sicilia s.p.a. l’opponente a rifondere all’opponente le spese del presente giudizio che liquida in € 4800 (€ 2000 per studio + € 800 per introduzione + €2000 per trattazione ) oltre il rimborso forfetario, IVA e CPA, da distrarre in favore dei difensori di L. F. ; assegna termine di 45 giorni decorrente dalla scadenza del termine per proporre reclamo avverso la presente ordinanza o, ove venga proposto reclamo, dalla decisione del collegio o dalla comunicazione della decisione stessa, per l'iscrizione a ruolo dell’opposizione all’esecuzione, osservati i termini di cui all'art. 163 c.p.c., ridotti della metà.
Catania 3 maggio 2019
Il GE
dott. ssa Maria Rosaria Acagnino


 

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