Tributario
Enpas - ritenuta d'acconto su indennità buonuscita - termine per il diritto al rimborso
L'Enpas, in quanto soggetto dotato di autonoma personalità giuridica diversa dallo Stato, opera, sulle somme erogate a titolo di indennità di buonuscita ai dipendenti statali cessati dal servizio, la ritenuta d'acconto ai fini dell'Irpef dovuta dal percipiente e non la ritenuta diretta, che è il modo tipico di riscossione compensativa cui solo lo Stato può ricorrere; ne deriva che il termine per chiedere il rimborso di indebite ritenute d'acconto operate dall'Enpas è quello di 18 mesi di cui all'art. 38 DPR 29 settembre 1973 n.602 e non quello decennale dell'art. 37 dello stesso decreto.
Commissione Tributaria Provinciale Roma Sez. IV Sentenza N. del 12.06.1984