IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

cosi composto:
dott. ssa Giovanna Giani Presidente
dott.ssa Maria Flora Febbraro Giudice
dott.ssa Alessandra Dominici Giudice relatore ed estensore
riunito nella camera di consiglio, ha emesso il seguente:
DECRETO
nel procedimento ex art. 710 c.p.c. iscritto al n.____ del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2015 vertente
TRA
_______ presso lo studio dell'avv. DI BENEDETTO NICOLA, con studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Carlo Santagata n.1. che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
_______________;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 26.11.2015 ______ premesso che con sentenza n. 240 del 2015 l'lntestato Tribunale ha dichiarato la separazione personale dello stesso con _____ alle conclusione presentate congiuntamente tra le parti, in forza delle quali la figlia minore ______ veniva affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi stabilendo le seguenti modalità di frequentazione e di permanenza della bambina presso ciascun genitore: la prima settimana del mese,
lunedi e martedi con il papà, mercoledi e giovedi con la mamma, venerdi sabato e domenica con il papà; la seconda settimana del mese, lunedi e martedi con il papà, dal mercoledi alla domenica con la mamma; le settimane a seguire dovevano rispettare la medesima alternanza. II periodo delle vacanze natalizie veniva così suddiviso: dalla chiusura della scuola al 30 dicembre con un genitore, dal 30 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro (ad anni alterni). Il giorno di Pasqua la minore lo avrebbe trascorso con un genitore (quello con il quale non aveva trascorso il Natale) e il lunedi dell'Angelo con l'altro. I mesi di luglio e agosto erano suddivisi in periodi di 15 giorni da trascorrere alternativamente con un genitore o con l'altro secondo accordi presi entro il 30 giugno di ogni anno - ha chiesto di modificare tali condizioni disponendo una modalità di frequentazione e permanenza più rispondenti alle esigenze di _____. Il ricorrente ha, inoltre, chiesto al Tribunale di precludere al nuovo compagno della ______ la possibilità di andare a prendere _____ a scuola.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto che la resistente al momento della separazione abitava a ____ e successivamente si è trasferita a ____ dal suo compagno, venendo meno agli accordi presi con la CTU in sede di separazione. Tale allontanamento ha reso più difficile l'attuazione del programma di frequentazione genitori-figli delineato in sede di separazione e soprattutto ha creato dei disagi alla minore. In particolare _______ sarebbe costretta ad alzarsi molto presto la mattina e sarebbe costretta a trascorrere molto tempo in auto per il lungo
tragitto casa scuola.

Si costituiva in giudizio ____ chiedendo il rigetto del ricorso affermando che la minore non avrebbe subito alcuno stress e pregiudizio dalla nuova sistemazione abitativa della madre.

Con decreto del 16.5.2016 il Giudice delegato disponeva procedersi a consulenza tecnica affidando alla dott.ssa _____ l'incarico di svolgere una valutazione generale della personalità delle parti e delle relazioni tra le stesse e la figlia ____ anche mediante l'ascolto della minore.
La dott.ssa ____ depositava la perizia in data 18.01.2017, dando riscontro anche delle osservazioni critiche presentate dai consulenti di parte. II Consulente evidenziava l'inidoneità dell'attuale programma di frequentazione genitori - figlia e proponeva il collocamento di ____a settimane alternate presso ciascun genitore.

Dopo alcuni rinvii, dovuti al passaggio del precedente giudice ad altro ufficio, all'udienza del 23.11.2017 il giudice delegato ascoltava le parti e tentava la conciliazione. Le parti chiedevano un rinvio per formalizzare un accordo. Tuttavia, all'udienza del 22.02.2018, le parti rappresentavano di non aver raggiunto un accordo e formulavano richieste diametralmente opposte. II ricorrente chiedeva che _____ fosse collocata presso di lui dal lunedi al venerdi mattina e con la mamma dal venerdi sera al lunedi mattina e nel periodo estivo dalla fine della scuola alla sua ripresa, 15 giorni consecutivi con un genitore e 15 con l'altro. La resistente, al contrario, chiedeva che la figlia fosse collocata dal lunedi al venerdi presso di lei e il week end con il padre.
Il giudice ascoltate le parti e letti gli atti del giudizio, riservava la decisione al Collegio.
Il Collegio nella composizione in epigrafe indicata, riunito in camera di consiglio,
Osserva

Motivazione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
II programma mensile di frequentazione e permanenza di _____ presso ciascun genitore delineato nella sentenza di separazione è divenuto del tutto inadeguato alle esigenze della minore a seguito del trasferimento della madre da _____ a _____. _____ ha sempre vissuto nella casa coniugale sita in ____, è li che frequenta la scuola, ha le sue amicizie e fa sport. D'altronde si legge nella sentenza e nella CTU elaborata nel corso del giudizio di separazione, che il programma stabilito in quella sede, ha come presupposto la vicinanza tra l'abitazione paterna e quella materna.
A tal proposito la dott.ssa ____ a pagina 8 della relazione peritale afferma che "l'attuale regime di affidamento non sia idoneo a tutelare le esigenze psicofisiche della bambina, per cui è necessaria una variazione nei termini di frequentazione di ciascun genitore".
Riferisce la CTU che la stessa _____ ha manifestato, nel colloquio, un disagio rispetto all'attuale regime di frequentazione dei genitori. La bambina ha riferito di sentirsi stanca "un pò mi pesa... è vero...mi sento un pacchetto...mi da fastidio fare su e giù, svegliarmi presto... vorrei cambiare... magari stare più con papà quando vado a scuola".
La dott.ssa ____ ha suggerito quale possibile modifica quella di disporre il collocamento a settimane alternate presso il padre e presso la madre di _____.
Tale soluzione, la cui fattibilità concreta è stata vagliata nel contraddittorio tra le parti, non appare al Collegio quella allo stato più idonea a tutelare la minore.
L'alternanza settimanale non eliminerebbe la sensazione di _____ di sentirsi come un pacco postale, poiché riprodurrebbe tra la domenica e il lunedi la dinamica che attualmente si realizza tra il martedi e il mercoledi. La bambina, dovendo comunque frequentare la scuola anche quando starebbe dalla mamma, dovrebbe portarsi i libri e i vestiti, svegliarsi presto e fare circa due ore e trenta di macchina al giorno per percorrere il tragitto casa - scuola.
Peraltro, l'alternanza settimanale non permetterebbe alla bambina di praticare con costanza lo sport, attività che, secondo le dichiarazioni dei genitori, è praticata con piacere da _____ e che deve essere sicuramente incentivata data la sua importanza dal punto di vista della salute e dell'interazione sociale con i coetanei.
La difficile applicazione concreta della soluzione proposta dalla CTU trova conferma nel fatto che all'ultima udienza anche la resistente, inizialmente a favore dell'alternanza settimanale, ha dichiarato che "la soluzione della settimana alternata non è percorribile perchè la bambina non riesce a seguire uno sport e si stanca troppo nei viaggi per la scuola".
II Collegio ritiene che la soluzione attualmente più opportuna per il benessere psicofisico di _____ sia il collocamento presso il padre dalla domenica sera al venerdi mattina e presso la madre dal venerdi all'uscita di scuola fino alla domenica sera, giorno in cui _____ dovrà essere riaccompagnata presso l'abitazione paterna entro le ore 21.00.
Per bilanciare la circostanza che ____ trascorre nel periodo scolastico più tempo con il padre è necessario operare delle compensazioni nei periodi di vacanza scolastica.
Il periodo estivo dovrà essere cosi suddiviso. Il mese di giugno dalla fine della scuola al 30 giugno presso l'abitazione materna. II mese di luglio 15 giorni con ciascun genitore. Ad agosto dieci giorni con il padre e la restante parte del mese con la madre. I primi del mese di settembre fino alla ripresa della scuola con la madre.
Le vacanze di Natale e Pasqua si ritiene possano continuare ad essere organizzate secondo la disciplina della sentenza di separazione.

Si osserva in fine che la domanda relativa alla preclusione della possibilità del compagno della resistente dl andare a prendere ____ a scuola deve essere rigettata poiché non è fondata su elementi dai quali emerga un pregiudizio per la bambina. ____, al contrario, mostra di aver un rapporto positivo con il compagno della resistente, come attestato dalla stessa CTU. Peraltro, con il nuovo regime di frequentazione, saranno certamente rare le occasioni in cui si presenterà la necessità per la resistente di farsi aiutare dal compagno negli accompagnamenti/riprese di ____ a scuola.
Le ragioni della decisione in uno con la natura del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese.

PQM

II Tribunale, visto l'art. 710 c.p.c. , cosi decide
A parziale modifica della sentenza n. 240 del 2015, che per il resto s'intende confermata e qui trascritta,
- dispone che ____ sarà collocata presso il padre dalla domenica sera al venerdi mattina e presso la madre dal venerdi all'uscita di scuola fino alla domenica sera, giorno in cui ____ dovrà essere riaccompagnata presso l'abitazione paterna entro le ore 21.00.
II periodo estivo dovrà essere cosi suddiviso tra i genitori. II mese di giugno dalla fine della scuola al 30 giugno ____ lo trascorrerà con la madre. II mese di luglio la minore trascorrerà 15 giorni con ciascun genitore. II mese di agosto trascorrerà 10 giorni con il padre e la restante parte del mese con la madre. I primi del mese di settembre fino alla ripresa della scuola la minore sarà collocata presso la madre. La suddivisione dei mesi di luglio e agosto dovrà essere concordata tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
Le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise secondo quanto indicato nella sentenza di separazione;
- Rigetta la domanda relativa all'inibizione della possibilità del compagno della resistente di accompagnare o riprendere ____ a Scuola;
Spese compensate.
Decreto immediatamente efficace (Cass. sez. un. 10064/2013).
Civitavecchia, li 27/03/2018
Pubblicato in data 9.04.2018


 

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