PUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dottor Rosario Maria Annibale Cupri, all’udienza di discussione del 17/10/2017 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 569/2015 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
C. V.
- Ricorrente -
CONTRO
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
- Resistente -

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 23/01/2015 V. C. conveniva in giudizio l’INPS chiedendo di essere reiscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2004 previo riconoscimento dell’attività lavorativa per detto anno alle dipendenze della ditta “_____” con sede in Paternò.
A sostegno della domanda deduceva l’illegittimità del provvedimento dell’INPS del 28/03/2014 ricevuto l’8/4/2014 con cui le era stata comunicata la reiezione della domanda di disoccupazione agricola in quanto non risultava iscritta negli elenchi agricoli e veniva disposto il recupero delle somme già erogate.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l’INPS, eccependo, preliminarmente, la decadenza dall'azione giudiziale e contestando nel merito la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Autorizzato il deposito di note all’udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e all’esito della discussione veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è stata data lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Motivazione

La domanda è inammissibile per intervenuta decadenza ex lege n. 83/70. A norma dell’art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l’interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.

Per costante orientamento della Corte di Cassazione, al quale va prestata adesione: In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).(Cass. 27/12/2011 n. 29070).

Per quanto in questa sede rileva, prevede l’art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 di attuazione dell’art. 3 comma 1 lett. a) della l. n. 421/92, in tema di ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Contro le decisioni della Commissione l’interessato e il dirigente della competente sede SCAU (ante riforma ex art. 19 della l. n. 724/194) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.”
Risulta dalla documentazione prodotta dall’INPS che la ricorrente è stata cancellata dagli elenchi agricoli per l’anno 2004 il IV elenco nominativo di variazione del 2013 che è stato pubblicato sul sito Internet dell’Istituto dal 10/03/2014 al 26/03/2014 con effetto di notifica ai lavoratori interessati (Doc. 1 produzione dell’INPS).

Ora, ai sensi dell’art 38 comma 7 del D.L n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011 “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con
le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
Nel caso di specie gli elenchi nominativi sono stati pubblicati dal 10/03/2014 al 26/03/2014 (doc. 1 produzione dell’INPS), per cui il termine per proporre ricorso amministrativo avverso il disconoscimento delle giornate cominciava a decorrere dal 27/03/2014 con scadenza al 26/04/2013.
Avverso la mancata iscrizione la ricorrente ha proposto tardivamente ricorso amministrativo in data 24/06/2014 (il termine - 30 giorni dalla notizia della mancata iscrizione previsto dall’art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 - entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto ricorrere in via amministrativa scadeva il 26/04/2014).
Ne discende che la mancata iscrizione è divenuta ormai definitiva e non più contestabile essendo decorsi i termini decadenza (120 giorni) per la proposizione dell’azione giudiziaria decorrenti dal 26/04/2014 (Vedi Cass. 03/04/2008 n. 8650 secondo cui :“ il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perchè non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso), termini che scadevano il 25/08/2014, mentre il ricorso è stato depositato in data 23/01/2015.

Va, dunque, accolta l’eccezione di decadenza sollevata dall’INPS che peraltro è rilevabile d’ufficio e può essere proposta dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ. Va rilevato, infine, come l’operatività della decadenza di cui all’art. 22 della legge 83/70 trova conforto nell’orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso dall’odierno giudicante, secondo il quale: “Il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); ne' la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992)” - Cass. Civ. Sez. lavoro 21.04.2001 n. 5942 (in senso conforme cfr. Cass. Civ. Sez. lavoro 1.10.1997 n. 9595 ).

Posto che è ormai definitiva la mancata iscrizione negli elenchi agricoli, la domanda volta a ottenere il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola non può trovare accoglimento essendo l’iscrizione negli elenchi agricoli il presupposto per il pagamento della prestazione.
La decadenza dall’azione giudiziaria ha pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a “provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi”.
È sicuramente vero che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all’accertamento dell’esistenza del rapporto di lavoro, ma ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall’impugnazione dei provvedimenti stessi.
Avuto riguardo alla particolare complessità delle questioni trattate le spese di lite vanno compensate.

PQM

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 569/2015 R.G.;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara inammissibile il ricorso;
Spese compensate.
Catania, 17/10/2017
Il Giudice del Lavoro
Dottor Rosario Maria Annibale Cupri


 

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