Civile Ord. Sez. 3 Num. 22062 Anno 2017
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: DELL'UTRI MARCO
Data pubblicazione: 22/09/2017

ORDINANZA
sul ricorso 22521-2014 proposto da:
G. F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI, 57, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentata e difesa dall'avvocato CESARE FORMATO giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2635/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;

Svolgimento del processo

Rilevato che, con sentenza resa in data 24/6/2013, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da F. G. per la condanna del Ministero della Salute al risarcimento dei danni dalla stessa subiti a seguito dell'avvenuta contrazione di un'epatite cronica da HCV derivata dalla trasfusione di sangue infetto eseguita nel corso di un intervento subito dalla G. presso l'ospedale Santobono di Napoli nel dicembre del 1983;
che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha confermato la decisione del primo giudice circa l'intervenuto decorso
della prescrizione del diritto della G., avendo la stessa agito in giudizio oltre i cinque anni dal momento dell'avvenuta acquisizione della piena conoscenza del fatto lesivo in tutte le sue componenti soggettive e oggettive, ivi compresa la rapportabilità causale del fatto dannoso al comportamento dell'amministrazione convenuta;

che, avverso la sentenza d'appello, F. G. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione;
che il Ministero della Salute resiste con controricorso;

Motivazione

considerato che, con il motivo d'impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, con riguardo all'erronea determinazione, da parte dei giudici di merito, della data di decorrenza del termine di prescrizione relativo alla pretesa risarcitoria originariamente avanzata, essendo tale data nella specie individuabile in relazione a quella dell'avvenuta proposizione, da parte della G., della domanda amministrativa diretta al conseguimento dell'indennità prevista dalla legge in relazione all'evenienza del contagio da trasfusione di sangue infetto, non essendovi alcuna prova certa dell'avvenuta acquisizione del fatto dannoso, nella sua esatta identità, prima di detta data, con la conseguente tempestività della proposizione della domanda risarcitoria in relazione al dies a quo in tal modo esattamente identificato;

che la censura è inammissibile;
che, al riguardo, osserva il collegio come al caso di specie (relativo all'impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.I. n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti";
che, secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

che, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l'odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini dell'art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d'indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

che, in particolare, la corte territoriale, nel procedere alla determinazione della data di decorrenza della prescrizione del diritto esercitato
in giudizio dalla G., risulta essersi correttamente allineata all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti ennotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime);
che da tale premessa consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600901 - 01);
che, nella specie, la corte d'appello ha ritenuto che, sulla base degli elementi probatori complessivamente acquisiti al giudizio, la G. (ovvero, per lei, i suoi legali rappresentanti) ebbe modo di acquisire, già nell'ottobre del 1993, la piena conoscenza della rapportabilità causale dell'epatopatia sofferta alle emotrasfusioni cui era stata sottoposta nel 1983, essendole stata ufficialmente riferita detta connessione con assoluta certezza diagnostica;
che, inoltre, l'avvenuta riconoscimento legislativo dell'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (legge n. 210/1992), aveva certificato l'elevato livello di conoscenza delle problematiche oggetto d'esame da parte della comunità scientifica e la vasta eco che se n'era avuta in seno alla comunità civile;
che, sotto altro profilo, nel periodo compreso tra l'avvenuto accertamento dell'epatopatia sofferta dalla G. e la data di presentazione della domanda rivolta al conseguimento del predetto indennizzo, non è stato individuato alcun contrassegno o indice dell'eventuale accrescimento della conoscenza, da parte della G., delle cause della propria patologia;
che, pertanto, la congiunta considerazione di tali indici rappresentativi è valsa a conferire, ad avviso della corte territoriale, un adeguato livello dimostrativo della piena conoscenza, da parte dell'odierna ricorrente - o della conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza - di tutte le caratteristiche del fatto dannoso dalla stessa sofferto, in tutte le sue componenti soggettive e oggettive, ivi compresa la rapportabilità causale dello stesso al fatto del Ministero resistente;
che l'articolazione argonnentativa così compendiata nella sentenza impugnata deve ritenersi logicamente coerente e immune da vizi d'indole giuridica, sì da sottrarsi integralmente alle odierne censure della ricorrente;
che, sulla base delle considerazioni sin qui richiamate, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità;

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 26/6/2017.
Pubblicata in data 22.09.2017


 

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