REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Regionale per la SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 17/01/2022 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FLORIO FABIO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
PUGLISI ADRIANA, Giudice
in data 17/01/2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7450/2018 depositato il 16/10/2018 proposto da
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania elettivamente domiciliato presso dp.catania@pce.agenziaentrate.it
contro
Edil Rock S.r.l. - 04700750872
Difeso da
Orazio Stefano Esposito - SPSRST77T15C351X
ed elettivamente domiciliato presso orazioesposito@pec.ordineavvocaticatania.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1926/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 13 e pubblicata il 10/01/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03L301383 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03L301383 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03L301383 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza

Svolgimento del processo

Con atto notificato l'1.10.2018 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, proponeva appello avverso la sentenza n. 1926/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che, accogliendo il ricorso proposto dalla EDIL ROCK S.r.l., aveva annullato l'avviso di accertamento notificato alla stessa con cui si provvedeva a recuperare a tassazione costi non riconosciuti. Precisava l'Amministrazione Finanziaria che nel corso di entrambi i giudizi era stato dimostrato che dall'esame dei dati contabili erano emersi indizi gravi, precisi e concordanti, volti ad individuare, come provato documentalmente, che le somme indicate nei costi di sponsorizzazione erano da considerare non attendibili per una sovrafatturazione; che il rapporto tra utile conseguito nell'anno in esame e il costo indicato individuava un comportamento anti economico e che l'Ufficio aveva tenuto conto della sussistenza dei costi nei limiti e nella misura determinata dal raffronto con quanto dichiarato, rispetto ad altre società sponsorizzanti nelle medesime condizioni contrattuali.
Chiedeva quindi la riforma della sentenza opposta.
Si costituiva la società appellata proponendo in via preliminare l'inammissibilità della richiesta avanzata dall'appellante di riunione con altro giudizio pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto la stessa questione giuridica per l'anno d'imposta 2010 in quanto il predetto giudizio era stato definito dalla Commissione Tributaria Regionale il 07.01.2021 con sentenza 64/13/2021 e sempre in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del D. Lgs. 546/92; nel merito chiedeva il rigetto dell'appello in quanto sull'asserita sovrafatturazione della fattura emessa dal club Calcio Belpasso per il 2011 le doglianze dell'Ufficio, anche in questo grado, rimanevano infondate e sfornite di supporto probatorio. All'udienza del 17.1.2022 la causa viene discussa e decisa.

Motivazione

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 100 e 109 T.U.I.R., per violazione e falsa applicazione dell'art. 39 comma 1 lett. d) DPR 600/73, per violazione e falsa applicazione dell'art. 90 comma 9 lett. b) L. 27.12.2002 n. 289 e per mancata pronuncia sulle eccezioni avanzate dall'Ufficio nel giudizio di primo grado. Secondo l'Amministrazione Finanziaria l'Ufficio ha operato in base a presunzioni semplici ed è arrivata alla conclusione che si trattava di operazioni di sovrafatturazione in forza dei seguenti rilievi: rilevanti somme, accertate mediante "spesometro" dal Calcio Belpasso nell'anno 2011; scarsi benefici, in termini di aumento del fatturato per la sponsorizzazione, conseguiti a fronte di un esborso di €. 20.000,00 + IVA; fatturazioni molto più contenute registrate da altre società calcistiche operanti nella medesima categoria del Belpasso Calcio; irregolarità della contabilità della Belpasso Calcio; confronto tra quanto fatturato dal Belpasso Calcio nei confronti di "altri sponsor".
Dalla documentazione depositata in atti si evince con chiarezza che le controdeduzioni di primo grado e l'appello si fondono su semplici presunzioni che sono smentite dalla produzione documentale prodotta dalla società appellata nel giudizio dinnanzi la commissione Tributaria Provinciale.
Risultano infatti depositati contratti di sponsorizzazioni, fatture, ordini di pagamento, fotografie riproducenti il logo aziendale sulle divise dell'associazione sportiva e tabelloni pubblicitari a bordo del campo di calcio. Inoltre è accertato che il costo complessivo di €. 20.000,00 per sponsorizzazioni con associazioni sportive, dichiarato per l'anno d'imposta 2011 è contenuto nei limiti di legge di €. 200.000,00; pertanto il comportamento della EDIL ROCK S.r.l. non può essere ritenuto antieconomico e non inerente, e ciò in ragione della natura di presunzione assoluta della disposizione di cui all'art. 90 co. 8 della L. 289/2002.
Il Collegio dei primi giudici ha correttamente rilevato che gli indizi e le rilevazioni dell'Ufficio sono privi di valore dimostrativo e risultano ampiamente superati dalla copiosa documentazione prodotta in atti, la quale ha accertato che la pubblicità è stata effettivamente fatta e che la sponsorizzazione aveva ad oggetto tutte le gare casalinghe giocate dal Belpasso Calcio nel campionato del 2011, così come risultano i pagamenti effettuati in favore del Club Belpasso Calcio, attraverso la copia partitaria.
Pertanto alla luce di quanto sopra in presenza di prove documentali di effettività delle operazioni sottese alla fattura controversa, la presunzione avanzata dall'Ufficio non può integrare i requisiti di gravità, precisione e concordanza prevista nella normativa vigente. Pertanto anche in questa sede si conferma l'esistenza delle operazioni di sponsorizzazione sottese alla fattura contestata e la corretta applicazione dell'art. 90 della L. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003), con il quale il legislatore ha introdotto una presunzione assoluta secondo la quale il corrispettivo in denaro o in natura, corrisposto in favore di associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, costituisce ope legis per il soggetto erogante spese di pubblicità purchè di importo annuo non superiore a 200.000 euro; concludendo la deducibilità dei costi di sponsorizzazione non può essere subordinata ad un incremento determinato e preciso dai ricavi, essendo sufficiente una loro correlazione in senso ampio.

Sul punto di recente si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza dell'8 marzo 2021 n. 6368 che ha così statuito: "L'orientamento più recente di questa Corte in materia di inerenza dei costi deducibili afferma che deve rinvenirsi una correlazione del costo di cui si tratta non in relazione ai ricavi, bensì in relazione all'attività imprenditoriale nel suo complesso (Cass., Sez. V, 17 gennaio 2020, n. 902), avuto riguardo all'oggetto dell'impresa (Cass., Sez. V, 15 gennaio 2020, n. 559). La ratio di tale impostazione riposa sulla nozione di reddito d'impresa e non sulla correlazione tra costi e ricavi di cui all'art. 109, comma 5, TUIR, escludendosi dal novero dei costi deducibili solo quelli che si collocano in una sfera estranea all'attività imprenditoriale. Conseguenze di questa impostazione è, da un lato, che non assume rilevanza, in quanto tale, la congruità o l'utilità del costo rispetto ai ricavi, dovendosi dare un giudizio di inerenza di carattere qualitativo e non quantitativo (Cass., Sez. V, 21 novembre 2019, n. 30366; Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27786; Cass., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 450); dall'altro, che l'antieconomicità del costo (rispetto al ricavo atteso) degrada a mero elemento sintomatico della carenza di inerenza (Cass., Sez. V, 17 luglio 2018, n. 18904). In conseguenza di tale impostazione, sono stati, ad esempio, ritenuti deducibili, in quanto inerenti, costi relativi ad attività di carattere preparatorio (Cass., Sez. V, 3 ottobre 2018, n. 23994), come anche costi strumentali ad attività future e di potenziale proiezione dell'attività imprenditoriale (Cass., Sez. V, 31 maggio 2018, n. 13882)".

La richiesta di riunione avanzata dall'Ufficio con altro giudizio pendente tra le medesime parti e avente ad oggetto la medesima questione giuridica per l'anno d'imposta 2010 va rigettata in quanto inammissibile; il predetto giudizio è stato definito con sentenza n. 64/13/2021 della CTR, che ha confermato la nullità dell'avviso di accertamento per l'anno 2010 per infondatezza nel merito. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado del giudizio a favore dell'appellato che liquida in €. 1.000,00 (mille/00) oltre spese generali, IVA e CPA.
Catania, lì 17.01.2022
Il Presidente Relatore
Depositata il 7.02.2022


Scarica copia del provvedimento: TESTO SENTENZA

 

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