REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Dl NOVARA SEZIONE 2
riunita con l'intervento dei Signori:
- M. L. Presidente e Relatore
- B. R. Giudice
- M. G Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
-sul ricorso n. 351/2019
spedito il 9/11/2018
- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI N.466/2018
contro:
MEF. SEGR. COMM. TRIB. PROVINCIALE DI NOVARA
proposto dal ricorrente:
__________

difeso da:
__________

Svolgimento del processo

PREMESSA IN FATTO e SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
La ricorrente, premesso che con invito al pagamento inviatole dall'Ufficio di segreteria della CTP di Novara le veniva richiesto di integrare il contributo tributario unificato già versato di € 250,00, con l'ulteriore importo di € 320,00, impugna il successivo atto di irrogazione di sanzioni pari ad € 648,75, col quale è stato sanzionato il mancato pagamento dell'integrazione richiesta, adducendo i seguenti
MOTIVI dell'IMPUGNAZIONE:

Posto che a norma dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 546/92 il contributo va commisurato al valore della lite e non alla somma dei tributi per più atti impugnati, la ricorrente eccepisce l'illegittimità della richiesta in quanto a norma dell'art. 9 del T.U.S.G. d.P.R. 115/2002 è dovuto il contributo per ciascun grado di giudizio, senza che sia indicato se sia dovuto per ogni singolo atto presupposto.
L'atto impugnato era costituito nell'ispecie dall'intimazione di pagamento.
Di riflesso anche le cartelle di pagamento sottese all'intimazione erano state impugnate a pena di inammissibilità dell'impugnazione.
Il raddoppio (duplicazione) del contributo costituisce un vulnus per la tutela dei diritti.
Il calcolo del C.U. si determina in base alla dichiarazione del contribuente.
Nel caso di specie la domanda aveva ad oggetto solo l'intimazione e quindi il relativo valore. Nel caso la dichiarazione di valore ammontava a € 23.668,93. Pertanto il CU era di € 250,00.
La Giurisprudenza (CTP di Vicenza) ha affermato il principio che il C.U. va corrisposto sul valore della controversia e quindi sulla somma delle domande in caso di ricorso cumulativo.

L'Ufficio del Ministero resistente non si è costituito nei termini di legge.
All'udienza odierna questa Commissione ha trattenuto in decisione il ricorso.

Motivazione

Il ricorso è fondato e va accolto.
Giova premettere che con la Circolare 1/DF si illustrava la modifica apportata con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 al Testo Unico Spese di Giustizia di cui al d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, modifica che, integrando l'art. 9 del predetto d.P.R. introduceva, anche nel processo tributario, il contributo unificato, dovuto per ogni grado (non di ogni fase) di giudizio e ne individuava i presupposti oggettivi e soggettivi ed il termine iniziale del 7 luglio 2011, intendendo tale data riferita alla notifica del ricorso, quale discrimine per l'applicazione della nuova disposizione; per quanto attiene alla legittimità del criterio di calcolo del c.u.t. in discussione, sono intervenute a chiarire la ratio del criterio di calcolo del medesimo in ambito processual-tributario la Direttiva n. 2/DGT del 14 dicembre 2012 e la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014).
Con la suddetta Direttiva n. 2/DGT, si è precisato che tenuto conto che l'art. 12, comma 5, del D.Igs. n. 546/92 collega il valore della lite al singolo atto impugnato, in caso di ricorso avverso più atti il calcolo del c.u.t. deve essere effettuato con riferimento al valore dei singoli atti e non sulla somma di detti valori.
L'interpretazione fornita con la circolare suddetta è stata confermata dalla giurisprudenza, la quale ha fondato le proprie decisioni sulla base di considerazioni di equità e di coerenza interna dell'ordinamento (in particolare, come la sentenza n. 283 del 24 settembre 2014 della CTP di Mantova, la sentenza n. 21459 del 29 ottobre 2014 della CTP di Roma, la sentenza n. 799 del 22 gennaio 2015 della CTP di Bari, la sentenza n. 4468 del 12 maggio 2015 della CTR Campania,la sentenza n. 2212 del 20 maggio 2015 della CTR Lombardia, la sentenza n. 6647 del 22.7.2015 e n. 6883 del 5.8.2015 (Sez. XXV e XVII) della CTP di Milano, la sentenza n. 590 del 17.11.2015, Sez. II, della CTR dell'Umbria).

La legge di stabilità, in particolare l'art.1, comma 598, lett. a), ha consolidato l'interpretazione dell'Amministrazione chiarendo che, nel caso di ricorso cumulativo avverso più atti, si dovrà preliminarmente individuare il valore di ogni singolo atto impugnato e calcolare il contributo dovuto, nell'ambito del rispettivo scaglione di riferimento di cui all'art. 13, comma 6-quater, del T.U.S.G.. Successivamente, si dovrà procedere alla sommatoria dei contributi unificati dovuti e versare l'importo corrispondente in un'unica soluzione.

In proposito, con la sentenza sopra indicata, la CTP di Mantova ha esaminato la norma in esame escludendone la portata innovativa (conclusione peraltro molto dubbia) e ravvisandovi, invece, la finalità di consolidare un'interpretazione che era già vigente e si basava sul testo letterale dell'art. 12, comma 5, D.Igs. n. 546/1992, oltre che sulla natura stessa del processo tributario. In tal senso si è pronunciata, con sentenza n, 799 del 22 gennaio 2015, anche la CTP di Bari, che ha precisato che il ricorso cumulativo, ormai pacificamente ammesso anche nell'ambito del processo tributario per giurisprudenza di legittimità consolidata (Cfr., tra le altre, Cass. sent. 7359/2002 e SS.UU. sent. 3692/2009), pur assicurando economie in termini di tempi e costi legali, non può giungere a garantire anche una riduzione dell'importo del contributo unificato tributario. Infatti, osserva il Collegio, che: "... l'art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. 115/2002 stabilisce che nel processo tributario il valore della lite si determina ai sensi dell'art. 12, c.5., del D.Igs. n. 546/92.

La CTP di Milano, con sentenza n. 6883 del 5.8.2015, ha osservato che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 164/2010, ha sancito il principio della discrezionalità del legislatore in tema di determinazione delle spese processuali poste a carico degli utenti della giustizia, ivi compresa quella tributaria, nonché il connesso principio di insindacabilità delle scelte del medesimo qualora non siano caratterizzate da manifesta irragionevolezza.
La medesima CTP di Milano, con sent. n. 6647 del 22.7.2015, nel confermare l'ammissibilità del ricorso cumulativo in ambito tributario e l'applicabilità dell'art. 104, comma 1, c.p.c., al ricorso tributario, distingue tuttavia la legittimità del riferimento alla disciplina civilistica - del cumulo delle domande nel medesimo processo e contro la stessa parte - da quella delle spese di giustizia dovute a seconda dell'ambito processuale coinvolto.

Quanto sopra premesso, la Commissione osserva che nel caso di specie si tratta tuttavia, propriamente, non tanto di un ricorso cumulativo, ovverosia proposto con un unico ricorso avverso singoli atti di imposizione notificati distintamente che, come tali, avrebbero dovuto essere impugnati con separati ricorsi, quanto piuttosto di impugnazione di un unico atto che presuppone la validità di altri atti precedenti, che viene travolta di riflesso: la ricorrente non avrebbe potuto impugnare singolarmente le singole cartelle se non con uno sforzo di fantasia, essendole consentito di impugnare l'unico atto ricevuto, ossia l'intimazione di pagamento.

L'atto impugnato è dunque in realtà solo l'intimazione di pagamento la quale reca un ben individuato valore.
La mancata notifica delle cartelle, quale dedotta in giudizio dalla parte ricorrente (che infatti non entra nel merito della debenza o meno delle singole cartelle), costituisce soltanto il vizio procedurale, verificatosi a monte dell'atto impugnato in questa sede, che consente di inficiare la validità dell'intimazione.
L'invito al pagamento è pertanto annullato.

Le spese possono essere compensate attesa la novità della questione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.
Novara addi 16.4.2019
Depositata in segreteria il 8 maggio 2019


 

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