REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 11/12/2017 ed iscritto al n 5166 - 2017 RG , vertente
tra
- G. F. C. rappresentato e difeso dall’avv. Michele Malavenda e dall’avv. Filippo Commisso, elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA NAZIONALE, 189 MOTTA SAN GIOVANNI , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, (C.F. 80078750587 – P. IVA 02121151001), in persona del suo Presidente p.t. e legale rapp.te, in proprio e quale mandatario di Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS– SCCI spa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale INPS, avv. Angelo Labrini, avv. Angela Fazio, avv. Dario Adornato, giusta procura generale alle liti, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla via Romeo 15;
- AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ( già Equitalia Servizi di Riscossione spa ex DL 193/2016), in persona del Legale Rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, C.F. e P. I.V.A. 13756881002, rappresentata e difesa dall’avv. Francesca Iacoe, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo procuratore in Cosenza, al Corso Luigi Fera, n. 115, giusta procura in atti;
- resistenti-
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.

Svolgimento del processo

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente propone azione di accertamento negativo del carico contributivo portato dalle cartelle esattoriali di seguito indicate di cui ente impositore è l’INPS per DM 10, cartelle che assume aver conosciuto in occasione di un accesso presso il concessionario:
- n. 11020090001105433000, asseritamente notificata il 13.2.2009
- n. 110200900011111728000, asseritamente notificata il 24.3.2009
- n. 11020090091855540000, asseritamente notificata il 08.2.2010
- n. 11020100000452792000, asseritamente notificata il 08.2.2010.
Allega che prima di instaurare il giudizio formulava richiesta di sgravio all’INPS ed all’Agenzia delle Entrate Riscossione, senza ottenere alcun riscontro, sicché è interesse del ricorrente agire in accertamento negativo.
Eccepisce che le cartelle non sono state mai notificate ed è maturata la prescrizione estintiva quinquennale che sarebbe maturata avuto riguardo al periodo di riferimento dei contributi o, comunque, anche successivamente alla data di eventuale e presunta notifica delle cartelle.
Il valore della causa è di € 6.938,88.
Si sono costituiti gli opposti, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Motivazione

Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.

§ 1- Preliminarmente deve darsi atto che il ricorso è ammissibile e sussiste l'interesse ad agire.
Basti a tal riguardo considerare come l'ente impositore ritenga tuttora dovuti i contributi in questione e concluda per la condanna del ricorrente al pagamento degli stessi.
Inoltre il ricorrente, prima di instaurare il giudizio, ha diligentemente avanzato richiesta di sgravio.
Pertanto, vi è interesse del ricorrente ad ottenere la statuizione giudiziale di non debenza dei periodi contributivi ancora pendenti su ruolo esattoriale.
A ciò si aggiunga, in punto di diritto, come sia applicabile alla fattispecie il principio enunciato dalle S.U. della Cassazione, le quali hanno così statuito: "Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione "(Cass. SU n 19704/2015).
Nel solco dell’arresto delle Sezioni Unite di cui sopra, Cass., ord. n. 3990/2020 ha ritenuto “che debba essere riconosciuto l'interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella ( sul punto si veda: Cass. sez V 418/2018 Cass. sez.VI, 2301/2018; Cass. civ. sez.VI n. 29179/2017; Cass. civ., sez.VI, n. 29177/2017; Cass. civ., sez.VI, n. 29174/2017; Cass. civ., sez. VI n. 24932/2017).

§ 2 - Sussiste la legittimazione passiva dell’ente impositore, in quanto titolare della pretesa contributiva (cfr. Cass. 16425/2019), così come del concessionario per i dedotti vizi del procedimento di riscossione.

§ 3 - Sul periodo di prescrizione successivamente alla notifica della cartella esattoriale, va precisato che la notifica della cartella esattoriale ha valenza di atto interruttivo dal quale inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale quinquennale, in quanto la cartella divenuta definitiva perché non opposta, non può essere paragonata al titolo di formazione giudiziale, per il quale solo matura il termine di prescrizione ordinario decennale. Così come ribadito da Cass. SU. n. 23397 del 17.11.2016:"Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".

§ 4 - E’ risultata del tutto infondata l’eccezione di omessa notifica delle cartelle.
Il concessionario ha versato in atti, per ciascuna cartella, l’avviso di ricevimento della racc.a.r., ricevuta personalmente dal destinatario ed odierno ricorrente.
Ciascuna delle cartelle esattoriali per cui è causa, regolarmente notificata e non tempestivamente impugnata nel termine perentorio di 40 gg. dalla notifica, è divenuto titolo definitivo ed irrettrattabile.
Sulla perentorietà del termine più volte si è pronunciata la Suprema Corte, tra le altre, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21365 del 15/10/2010: "In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione"(cfr. anche Cass. 4506/2007; 17978/2008; 16203/2008).
Per la natura del termine indicato, deve, quindi, ritenersi che nessun rilievo in ordine alla fondatezza e ritualità dell’emissione del titolo e nessun approfondimento di merito possa essere effettuato se non attraverso lo strumento dell’opposizione tempestivamente proposta, in mancanza della quale la cartella/avviso di addebito diventa esecutiva, restando preclusa ogni contestazione in ordine al contenuto e legittimità della stessa.

§ 5. Resta da esaminare solo se sia maturata la prescrizione successivamente alla notifica e definitività della cartella.
Il concessionario eccepisce come l’odierno istante abbia richiesto, in data 12.12.2015, la rateizzazione di tutte le cartelle impugnate, con istanza protocollata con il n. 270703, successivamente accolta dall’Agente della Riscossione e deduce che tale istanza ha prodotto l’interruzione della prescrizione.
La difesa del concessionario allega che ha notificato all’odierno istante ulteriori atti, fondati sulle cartelle opposte mediante estratto di ruolo, aventi efficacia interruttiva della prescrizione. Più precisamente:
- 1. in data 11.02.2011, con nota n. 2954, l’Agente della Riscossione ha iscritto ipoteca in danno del sig. C. sulla base di crediti insoluti, tra cui quelli portati dalle cartelle opposte nel giudizio de quo;
- 2. in data 01.12.2015 l’Agente della Riscossione ha notificato per compiuta giacenza avviso di intimazione n. 11020159046980803000, fondato anche sui crediti in contestazione nel giudizio de quo, che la già citata sentenza n. 8910/18 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, ha ritenuto regolarmente notificato;
- 3. in data 10.10.2018 l’Agente della Riscossione ha notificato a mani del destinatario avviso di intimazione n. 11020189008595402000, fondato anche sulle cartelle n. 11020090001105433000 e n. 110200900011111728000.
Osserva il giudicante che quanto alla cartella n. 11020090001105433000 (notificata il 13.2.2009) e la cartella n. 110200900011111728000 (notificata il 24.3.2009) la prescrizione è maturata ancora prima della data di presentazione dell’istanza di rateizzazione e della notifica dell’intimazione n. 11020159046980803000, per mancanza di atti interruttivi infraquinquennali. Infatti dell’ipoteca iscritta l’11.2.2011 non è stata offerta prova della notifica al ricorrente della relativa comunicazione (il concessionario ha depositato solo copia di ispezione ipotecaria).
Quanto alle cartelle - n. 11020090091855540000 e n. 11020100000452792000, entrambe notificate il 08.2.2010 (divenute definitive per mancata opposizione il 20.3.2010), la prescrizione andava interrotta entro il 20.3.2015, ma nessun atto risulta posto in essere (per l’iscrizione ipotecaria vale quanto sopra già detto); ne consegue che va dichiarata la prescrizione.
Per tali motivi il ricorso va accolto; resta assorbita ogni altra eccezione e deduzione.

§ 6 - Le spese legali vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e poste a carico del concessionario, essendo allo stesso imputabile l'esito della lite , mentre vengono compensate nei confronti dell’ente impositore.

PQM

A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dalla cartella esattoriale numero:
- n. 11020090001105433000,
- n. 110200900011111728000,
- n. 11020090091855540000,
- n. 11020100000452792000;
B) condanna AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 3.550,00 per compenso di avvocato, oltre € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Michele Malavenda e dell’avv. Filippo Commisso, dichiaratisi procuratore antistatario ;
C) compensa per intero le spese legali tra il ricorrente e l'INPS e la SCCI spa.
Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, 20/10/2020 .
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari


 

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