REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Presidente -
Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.A. e G.E., rappresentate e difese, in forza di procura speciale notarile, dall'Avv. Alpa Piero Guido, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Benedetto Cairoli, n. 6;
- ricorrenti -
contro
Z.G., erede di G.A., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. Carlo Berti, con domicilio eletto nello studio dell'Avv. Francesco Di Giovanni in Roma, via Tevere, n. 44;
- controricorrente -
contro
G.A., G.D., G.O. e B.F. (quale erede di G.M. e di B.I.), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. Giuseppe Viola e Stefania Cappelli, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma, piazza della Libertà, n. 13;
- controricorrente -
e contro
Z.S. (sia in proprio che quale erede della madre G.A.) e S.A.N. di Z.S. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli Avv. Ferdinando Previdi e Paolo Panariti, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma, via Celimontana, n. 38;
- controricorrenti -
e sul ricorso proposto da:
Z.G., erede di G.A., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. Carlo Berti, con domicilio eletto nello studio dell'Avv. Francesco Di Giovanni in Roma, via Tevere, n. 44;
- ricorrente in via incidentale condizionata -
contro
G.A. e G.E., rappresentate e difese, in forza di procura speciale notarile, dall'Avv. Piero Guido Alpa con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Benedetto Cairoli, n. 6;
- controricorrenti al ricorso incidentale condizionato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 44/2015 pubblicata il 13 gennaio 2015.
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 6 giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
uditi gli Avv. Lucilla Iapichino, per delega dell'Avv. Piero Guido Alpa, Giuseppe Viola, Paolo Panariti e Carlo Berti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Servello Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Svolgimento del processo

1. - La controversia riguarda il fondo Carpena (un fondo rustico con sovrastante fabbricato rurale, sito in Comune di Forlì, frazione Carpena), pervenuto ai fratelli G.A., G.E., G.A., G.A., G.D., G.O., G.M. in conseguenza della successione al loro fratello G.P. e alla loro madre G.V.Z.
Detti eredi hanno programmato una complessa operazione che avrebbe dovuto condurre alla formazione di separate proprietà dell'unitario fondo Carpena, rispettivamente in capo ad G.A., G.A. ed G.E., attraverso l'acquisto delle quote dei fratelli da parte di G.A., o comunque, come da contratti preliminari di cui infra, in capo a persona di cui era a costei riservata la nomina, e l'utilizzo di porzioni del fondo quale parte del compenso per la cessione delle quote.
Per la quota di G.A., per quella di G.E. e per quelle di G.A., G.D., G.M. e G.O., si è giunti alla stipulazione di tre distinti preliminari in data 12 febbraio 1999.
Sia il preliminare tra G.A. e G.A., sia il preliminare tra G.A. ed G.E., contengono una promessa di vendita ed una rinuncia preventiva alla prelazione ereditaria.
In data 21 aprile 1999 G.A., G.O., G.D., G.M. e G.A. hanno ceduto alla s.a.s. S.A.N. (costituita tra G.A. e la figlia Z.S.) i diritti, pari ai 55/96, sulla comunione ereditaria del predetto fondo, estranee restando G.A. (titolare della quota di 15/96) ed G.E. (titolare della quota di 26/96).

2. - Assumendo l'avvenuta violazione della prelazione legale di cui all'art. 732 c.c., G.A. ed G.E. hanno chiesto l'attribuzione per quota, oppure per l'intero quanto meno ad A., dell'oggetto della cessione del 21 aprile 1999. Il processo è stato avviato con atto di citazione iscritto a ruolo dinanzi al Tribunale di Forlì in data 11 maggio 2016 al n. 1553/2006 R.G.
I convenuti hanno sollevato questione procedurale rispetto al proc. 1801/00 Tribunale di Forlì (nel quale G.A. e la s.a.s. S.A.N. di Z.S. avevano domandato, fra l'altro, di accertare la validità ed efficacia inter partes dei due contratti preliminari del 12 febbraio 1999, nonchè di pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c.) e comunque nel merito principalmente hanno chiesto il rigetto delle domande attoree.
La controversia è stata definita in primo grado con sentenza del Tribunale di Forlì n. 435/11 depositata il 14 giugno 2011, con cui la domanda di G.A. e di G.E. è stata rigettata, con condanna a rifondere le spese processuali.

3. - La Corte d'appello di Bologna, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 13 gennaio 2015, ha rigettato l'appello proposto da G.A. ed G.E., così interamente confermando la pronuncia di primo grado, ponendo a carico delle appellanti le spese del gravame.

3.1. - Dopo avere ricordato che il Tribunale ha risolto in senso affermativo la questione fondamentale della controversia, vale a dire la rinunciabilità preventiva del diritto di prelazione anche in caso di alienazione progettata genericamente, la Corte di Bologna, richiamate le pattuizioni intercorse tra le parti nei due contratti preliminari del 12 febbraio 1999, è pervenuta alla conclusione che "la preventiva rinuncia al diritto di prelazione è ammissibile", avendo l'erede tale diritto fin dall'acquisto della propria qualità.
La Corte territoriale ha infine respinto il motivo con cui G.A. ed G.E. hanno addotto la sostanziale invalidazione dei preliminari, discendente dalla sentenza parziale del Tribunale di Forlì n. 403/2004 nel proc. 1801/2000 (ora sospeso) per mancato avveramento della clausola n. 4, presente in ciascun preliminare, relativa alla condizione sospensiva della approvazione da parte del Comune di Forlì del PUA (piano urbanistico attuativo).

4. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna G.A. ed G.E. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 30 marzo 2015, sulla base di cinque motivi.
Vi hanno resistito, con separati atti di controricorso, Z.G., erede di G.A., G.A. con G.D. e G.O. e B.F., nonchè Z.S., erede di G.A., con la S.A.N. Z.G. ha altresì proposto ricorso in via incidentale condizionata, resistito da G.A. ed G.E.
In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie: G.A. ed G.E.; Z.G.; G.A. con G.D., G.O. e B.F.; Z.S. con la S.A.N.

Motivazione

1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 337 c.p.c., comma 2, e dei principi generali in tema di autorità della sentenza di primo grado ancora impugnabile; violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 e 1357 c.c.) le ricorrenti lamentano che la sentenza di appello abbia negato ogni rilievo alla sentenza parziale pronunziata inter partes dal Tribunale di Forlì nel procedimento n. 1801/2000 R.G., pubblicata il 29 aprile 2004 con il n. 403/2004, sentenza (non ancora passata in giudicato) che ha dichiarato la inefficacia ex tunc dei contratti preliminari del 12 febbraio 1999, contenenti le clausole di rinunzia preventiva al diritto di prelazione, a causa del mancato avveramento delle condizioni sospensive che vi erano state inserite dai contraenti, consistenti nella approvazione del piano urbanistico attuativo ad iniziativa pubblica ad opera del Comune di Forlì.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 337 c.p.c., comma 2, art. 277 c.p.c., comma 2, art. 279 c.p.c., comma 2, nn. 4 e 5, nonchè dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4.
Ad avviso delle ricorrenti, sulla premessa della mancata adozione del piano urbanistico (adozione elevata dalle parti a condizione di efficacia dei due contratti preliminari del 12 febbraio 1999), la Corte d'appello avrebbe dovuto trarre la doppia deduzione che, insieme alla inefficacia ex tunc dei due preliminari, erano parimenti inefficaci le clausole inseritevi di rinuncia alla prelazione legale.

Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., art. 337 c.p.c., comma 2, art. 277 c.p.c., comma 2, art. 279 c.p.c., comma 2, nn. 4 e 5 e art. 340 c.p.c.) si sostiene che la sentenza parziale n. 403/2004 non soltanto aveva effetti imperativi nel giudizio definito dalla Corte d'appello, ma vi poteva dispiegare effetti omologabili a quelli propri della sentenza passata in giudicato, giacchè detta sentenza non è stata immediatamente impugnata ad opera delle controparti, ma è stata fatta oggetto di riserva di impugnazione differita. Ad avviso delle ricorrenti, se la sentenza parziale non è impugnata, ma è fatta oggetto di mera riserva di appello, l'autorità della medesima sentenza parziale non può che essere ancora maggiore: nel senso che al giudice del diverso processo - nel quale sia invocata l'autorità della prima sentenza parziale - non è consentito di scegliere se conformarsi all'altra sentenza o decidere invece di sospendere il processo in attesa che sia definito il giudizio di impugnazione), essendo obbligato a seguire la prima pronunzia. In ogni caso, ad avviso delle ricorrenti, la sentenza parziale n. 403/2004 è coperta dal giudicato formale e suscettibile di produrre gli effetti del giudicato sostanziale: sia perchè, trattandosi di sentenza parziale ex art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5, essa non avrebbe potuto essere fatta oggetto di riserva di appello (pur essendo stata formulata in facto, la riserva delle controparti è de iure inefficace, come tale incapace di impedire il passaggio in giudicato della sentenza); sia perchè la sospensione del processo n. 1801/2000 R.G., disposta con provvedimento del Tribunale di Forlì del 15 novembre 2006, ha reso inefficace la riserva di appello.

I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione.

Non sussiste la ragione di inammissibilità prospettata dalla difesa dei controricorrenti. Infatti - contrariamente a quanto eccepito - tutti i motivi sono formulati nel rispetto delle prescrizioni formali dettate dall'art. 366 c.p.c..

I motivi sono tuttavia nel merito infondati.
Essi infatti muovono dalla premessa secondo cui la sentenza parziale n. 403/2004 - con cui il Tribunale di Forli ha respinto le domande ex art. 2932 c.c. avanzate dalla S.A.N. di Z.S. e da G.A. - recherebbe o implicherebbe una statuizione di inefficacia delle clausole di rinuncia alla prelazione contenute nei preliminari del 12 febbraio 1999.

Ma si tratta di una premessa erronea.
Infatti, come emerge dall'esame del testo della citata sentenza parziale, in quel giudizio - promosso dalla S.A.N. di Z.S. e da G.A. con citazione del 29 e del 31 luglio 2000 nei confronti di G.A. ed G.E. - le attrici avevano domandato che il Tribunale trasferisse alla S.A.N. (o in via subordinata ad G.A.) le quote di comproprietà del fondo Carpena promesse in vendita da G.A. ed G.E., dichiarandosi pronte ad offrire l'adempimento della propria controprestazione come rispettivamente determinato nel preliminare del 12 febbraio 1999, ossia il trasferimento di lotti di terreno edificabili, posti all'interno del fondo Carpena, da determinare in relazione al predisponendo piano di lottizzazione da sottoporre all'Amministrazione comunale di Forlì.

Nel rigettare la domanda principale ex art. 2932 c.c. ("di cui ai capi A), B) e C) delle conclusioni dell'attrice"), la sentenza n. 403/2004 ha sottolineato il "dato di fatto non altrimenti superabile che la domanda di piano urbanistico attuativo è stata dichiarata improcedibile dall'Amministrazione e che, comunque, la definizione del procedimento amministrativo di lottizzazione non poteva prescindere dalla collaborazione - infungibile e non coercibile in forma specifica - delle convenute, ancora intestatarie di quote del comparto da lottizzare". Di qui la statuizione che "il mancato avveramento della condizione cui erano subordinati i reciproci trasferimenti previsti dai preliminari del 12 febbraio 1999, non altrimenti surrogabile, determina l'impossibilità di eseguire la prestazione finale dedotta negli accordi preliminari, sicchè la tutela in forma specifica ex art. 2932 c.c. rimane preclusa per l'ineseguibilità della controprestazione prevista nel preliminare da parte di colui che chiede l'adempimento, non potendo costituirsi tramite sentenza il rapporto rimasto inadempiuto".
Ma in nessuna parte la citata sentenza parziale contiene una statuizione sulla inefficacia o sulla caducazione delle dichiarazioni di rinuncia alla prelazione contenute nel medesimo preliminare: la condizione non avveratasi è espressamente riferita dalla sentenza ai "reciproci trasferimenti", ossia alle pattuizioni riguardanti il trasferimento delle quote di comproprietà del fondo Carpena; allo stesso modo, l'ineseguibilità della controprestazione è messa in correlazione alla "impossibilità di eseguire la prestazione finale dedotta negli accordi preliminari", concernendo quindi i trasferimenti immobiliari regolamentati dalle scritture private.

E' vero che nella causa civile n. 1801/2000 G.E. e G.A. avevano proposto domanda riconvenzionale con cui - dedotta la violazione della prelazione ereditaria posta in essere con la cessione dei diritti di comproprietà da parte degli altri fratelli in favore della S.A.N. - chiedevano l'attribuzione delle quote cedute al prezzo indicato nella cessione: ma questa domanda riconvenzionale di retratto successorio è stata respinta dalla sentenza n. 403 del 2004 "per l'assorbente rilievo che non sussistono le condizioni per l'esercizio del diritto potestativo di riscatto", data la mancanza di una procura speciale in capo ai procuratori delle convenute.

E' pertanto da escludere che l'autorità della citata sentenza parziale si riferisca anche alle dichiarazioni, contenute nei detti preliminari, con cui G.A. ed G.E. hanno rinunciato alla prelazione ex art. 732 c.c.: della sorte di tali dichiarazioni la sentenza non si occupa, e neppure essa pone un collegamento tra tali dichiarazioni di rinuncia e le clausole contrattuali introduttive delle condizioni sospensive, avendo semmai cura di precisare che "il comportamento delle convenute - ed in particolare la violazione dell'obbligo contrattualmente assunto di collaborare all'approvazione del progetto urbanistico attuativo quali titolari di quota di comproprietà del comparto da lottizzare - costituisce elemento suscettibile di valutazione quale violazione dei doveri di buona fede e correttezza, anche sotto il profilo dell'art. 1358 c.c., e della responsabilità contrattuale".

Nè, d'altra parte, con i motivi di violazione e falsa applicazione di legge articolati dalle ricorrenti può essere demandato a questa Corte di legittimità stabilire se l'approvazione del progetto urbanistico attuativo e la relativa convenzione di lottizzazione condizionassero - oltre che, come accertato dal Tribunale con la citata sentenza parziale, le pattuizioni relative ai reciproci trasferimenti previsti dai preliminari del 12 febbraio 1999 - anche le clausole dei detti preliminari contenenti la rinuncia al diritto di prelazione: si tratterebbe infatti di un accertamento di merito, implicante la ricostruzione della volontà negoziale.

2. - Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 732 c.c. nonchè degli artt. 1325, 1346, 1418, 1419 e 1402 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), e violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Erroneamente la Corte d'appello avrebbe ritenuto inutile che il coerede rinunziante sia posto in condizione di conoscere le condizioni pattuite con il terzo acquirente, ritenendo valide rinunce preventive correlate ad eventualità future ed incerte. Ad avviso delle ricorrenti, non si potrebbe ritenere valida una rinuncia espressa in contemplazione di un diritto potenziale, futuro ed obiettivamente incerto: l'indeterminatezza dell'oggetto di tale rinuncia la renderebbe senz'altro nulla. Erroneamente inoltre la Corte d'appello avrebbe giudicato inutile che, ai fini di una valida rinuncia, il coerede sia posto in condizione di sapere chi sarà il terzo acquirente. Osservano le ricorrenti che in entrambi i preliminari non figura alcun termine per la nomina del terzo che dovrebbe diventare acquirente di una porzione della comunione ereditaria. Di qui il rilievo secondo cui l'omesso rispetto del termine di tre giorni contemplato dall'art. 1402 c.c. avrebbe comportato la caducazione dell'intera operazione e cagionato ex se la inoperatività della rinunzia, comunque nulla per indeterminatezza dell'oggetto.

Con il quinto motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 732 c.c.) le ricorrenti sostengono che dovrebbe essere superato l'orientamento incline ad ammettere una rinuncia preventiva all'esercizio del diritto di prelazione ex art. 732 c.c. prima della denuntiatio. Infatti - si sostiene - la rinuncia ha per oggetto un diritto di prelazione già sorto; e per poter dire che un diritto di prelazione è già sorto, sarebbe indispensabile che siano noti con precisione - al titolare della prelazione - la natura, l'estensione, l'oggetto del diritto non meno che gli estremi identificativi del potenziale acquirente. Questa soluzione si concilierebbe con la tesi secondo cui il diritto di prelazione di cui all'art. 732 è un diritto personalissimo del coerede e non un diritto di natura patrimoniale inerente alla quota.

2.1. - Il quarto ed il quinto mezzo - che, ponendo questioni connesse, possono essere scrutinati unitariamente - sono infondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, 14 gennaio 1999, n. 310), il coerede può rinunziare al diritto di prelazione riconosciutogli dall'art. 732 c.c. non solo con riferimento a una specifica proposta, in concreto notificatagli, che contenga tutti gli estremi dell'alienazione della quota (o di parte di essa) e in particolare del prezzo, ma anche preventivamente e perciò pure con riguardo ad un'alienazione progettata genericamente, giacchè tale diritto si acquista insieme con la qualità ereditaria e, quindi, preesiste alla denuntiatio, la cui previsione normativa costituisce conferma della sua anteriorità. In questa direzione, si è anche riconosciuto che solo quella preventiva è una rinunzia in senso tipico, in quanto l'altra, essendo manifestata dopo la notifica della proposta, si risolve piuttosto nel mancato esercizio del diritto di prelazione.

A questo principio, che incontra anche il favore dell'opinione della prevalente dottrina, si è attenuta la Corte d'appello.
Essa ha affrontato la questione se si possa rinunciare al diritto di prelazione in un caso, come quello di specie, in cui il coerede non sia ancora in grado di conoscere l'identità dell'estraneo che aspira all'acquisto della quota, nè il prezzo offerto. E l'ha risolta, con congrua motivazione, facendo applicazione del richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammette una rinunzia alla prelazione anche prima di ricevere una proposta, correttamente escludendo l'invalidità della rinuncia al diritto di prelazione e a ricevere la stessa denuntiatio fatta da G.A. e da G.E. senza che fossero precisamente note le condizioni della alienazione, ma nella consapevolezza che il destinatario della cessione delle quote sarebbe stato un terzo.

E poichè è valida la rinuncia preventiva alla prelazione, fatta senza che sia nota l'identità del terzo che aspira all'acquisto della quota, correttamente la Corte d'appello ha escluso che la mancata nomina del terzo nei tre giorni di cui all'art. 1402 c.c. determinasse l'inefficacia o la caducazione della rinuncia, essendo priva di fondamento la tesi - da cui muove la censura - secondo cui "ai fini della validità della rinunzia alla prelazione ex art. 732 c.c." sarebbe "necessaria la individuazione (quanto più sollecita possibile) del terzo acquirente, pena la nullità della rinunzia per indeterminatezza dell'oggetto".

3. - Il rigetto del ricorso principale determina l'assorbimento dell'unico motivo di ricorso incidentale condizionato, con cui Z.G., denunciando violazione dell'art. 39 c.p.c., si duole che la Corte d'appello di Bologna abbia rigettato l'appello incidentale proposto da Z.G. avverso il capo della sentenza con cui il Tribunale di Forlì ha disatteso l'eccezione di litispendenza tra la presente controversia ed il giudizio sub R.G. n. 1801/2000 promosso da S.A.N. di Z.S. ed G.A. nei confronti di G.E. ed G.A..

4. - Il ricorso principale è rigettato.
Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale condizionato; condanna le ricorrenti in via principale, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute dai controricorrenti, che liquida, per ciascuno o per ciascun gruppo, in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 7.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016.


 

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