REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Dl CATANIA SEZIONE 2
riunita con l'intervento dei Signori:
- VINCI SALVATORE Presidente e Relatore
- COMMANDATORE CALOGERO Giudice
- GUZZARDI GABRIELLA Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
-sul ricorso n. 502/2019
depositato il 13/02/2019
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO N._________
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA
VIA MONSIGNOR DOMENICO ORLANDO 1 95100 CATANIA

proposto dal ricorrente:
E. S.R.L.
rappresentato da:
F.C.V.
difeso da:
ESPOSITO ORAZIO STEFANO
VIA CARMELO PATANE' ROMEO N.28 95126 CATANIA CT

Svolgimento del processo

Con il ricorso di che trattasi, la società E. S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento di responsabilità ex art.14 D.Lgs 472/97 n. prot. 307441/2018, emesso dall’Agenzia delle Entrate di Catania e notificato in data 15.11.2018, mediante il quale, premessa l’avvenuta cessione di 4 rami d’azienda dalla società E. srl alla odierna ricorrente in data 9.08.20 13, accertava la responsabilità della cessionaria E. srl partita iva ______ per i debiti tributari della società cedente, in quanto già sussistenti all’atto della cessione dei rami d’azienda.

La società ricorrente, nel premettere che l'Agenzia delle Entrate, pur non contestando la congruità del valore di cessione, ha contestato la responsabilità solidale della ricorrente per i debiti tributari della società cedente, assumendo che l’operazione di cessione dei mentovati rami d’azienda “sia stata attuata in frode dei credi tributari” senza tuttavia provare o motivare compiutamente tale assunto, eccepiva l’infondatezza e l’illegittimità dell’atto
impugnato sotto i seguenti diversi profili:
1. INESISTENZA E/O NULLITÀ DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO PER DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE PER CARENZA DEL POTERE DIRIGENZIALE IN VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 12, COMMA 4,
DEL D.P.R. N. 602/73; secondo la parte ricorrente, nel caso di specie, l’avviso risulterebbe essere sottoscritto dal dottor Domenico Lodato, non facente parte dei “dirigenti” regolari dell’Agenzia delle Entrate;
2) ILLEGITTIMITA’ DELL’ACCERTAMENTO PER INSUSSISTENZA DELLA RESPONSABILITA’ EX ART. 14, COMMA 4°, D.LGS 472/97 E PER INSUSSISTENZA DELLA FRONDE IN DANNO DEI CREDITI TRIBUTARI -
DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE ART. 2697 COD. CIV. - MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.
Secondo la società ricorrente, con l’atto impugnato, l’Amministrazione finanziaria avrebbe attribuito alla ricorrente medesima, sulla base di mere presunzioni, la responsabilità solidale illimitata per il pagamento dei tributi, degli interessi e delle sanzioni riferibili all’impresa cedente fino al momento della cessione, presumendo erroneamente che la cessione dei rami di azienda sia stata “... attuata in frode ai crediti tributari... “. L’affermazione dell’Ufficio sarebbe
destituita di ogni fondamento fattuale nonché di rilievi probatori a sostegno della (solo presunta) illiceità della cessione dei rami d’azienda in quanto l’Ufficio si sarebbe limitato a presumere la illiceità della compravendita semplicemente affermando che “... con l‘atto di cessione dei rami d’azienda si è proceduto al trasferimento delle sole attività a valore aggiunto della ditta E. Srl partita IVA ____, depauperandola, di fatto, di quegli incassi che
avrebbero potuto essere utilizzati per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte, anche di quelle tributarie... “. In altri termini, tale presunzione sarebbe del tutto infondata e non varrebbe a dimostrare l’intento fraudolento delle parti in contratto, posto che la norma di riferimento non legittimerebbe l’accertamento di responsabilità solidale illimitata del cessionario sulla sola scorta di presunzioni semplici o semplicissime.
In particolare, la società ricorrente precisava che la società cedente E. Srl era titolare di un complesso aziendale articolato in diversi rami d’azienda e, il 9 agosto 2013, con atto di compravendita di ramo di azienda registrato in Catania il 12/08/2013 serie IT n. 15617, cedeva quattro dei dieci rami d’azienda alla odierna ricorrente E. Srl (cessionaria) al prezzo di € 140.000,00. I rami d’azienda interessati dall’operazione di cessione riguardavano le attività di produzione e commercializzazione di materiali inerti, produzione e commercializzazione di conglomerati
cementizi, coltivazione cava di sabbia e gestione impianto di recupero di rifiuti con relativi impianti di frantumazione. Il valore di cessione ditali attività non è stato determinato in maniera arbitraria dalle parti in contratto, bensì sulla scorta di due valutazioni tecniche del tutto imparziali e terze rispetto alle parti contraenti.
Nel 2004, con decreto del 2 febbraio del Tribunale di Catania, V sez. penale, il complesso aziendale della ditta E. SrI (cedente) è stato gestito dallo Stato e come patrimonio dello Stato e solo nel 2013, dopo quasi 10 anni di amministrazione giudiziale, ritenuto illegittimo il provvedimento di confisca, i legittimi proprietari della E. SrI rientrarono in bonis. In costanza di sequestro, l’Amministrazione Giudiziale incaricava i’ing. Gabriele Correnti di redigere perizia di stima dei beni della E. SrI aggiornata all’1 marzo 2012. Da tale valutazione tecnica emergeva che
il complesso dei beni e delle attrezzature relative ai quattro rami la cui cessione ha originato l’impugnato avviso di accertamento aveva un valore stimato di euro 138.500,00. Nello stesso tempo, l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) incaricava il dott. commercialista Consolo Cesareo Francesco di redigere una relazione sulla valutazione dell’azienda facente capo alla E. SrI aggiornata al 19 luglio 2012 e da tale valutazione tecnica emergeva che il complesso dei beni e delle attrezzature relative ai quattro rami d’azienda poi ceduti aveva un valore stimato di euro 141.500,00. Le due valutazioni tecniche si discostano di soli euro 3.000,00 in quanto il Dott. Comm. Consolo Cesareo attribuiva all’impianto di selezione semi-automatico, marca CIMA Di Costantini Leone, per inerti provenienti da demolizioni e rotore meccanico tipo MMST 750, il valore di euro 38.000,00 in luogo dei euro 35.000,00 stimati dal perito Ing. Correnti. Proprio le due relazioni tecniche oggettivamente attendibili vennero poste a fondamento del contratto di cessione di ramo d’azienda intervenuto tra la Ecoplanet SrI e la odierna ricorrente (cessionaria), effettuata al prezzo di 140.000,00 euro, costituito dal valore medio (€ 140.000) che si ottiene dal confronto delle stime menzionate (€ 138.500 lng. Correnti / € 141.500 Dott. Comm. Consolo Cesareo. Pertanto, considerato che, a fronte della fuoriuscita dei beni e delle attività dal patrimonio della cedente E. Srl, la cessionaria odierna ricorrente corrispose un prezzo la cui stima è suffragata da ben due valutazioni tecniche oggettivamente imparziali, non sarebbe in alcun modo
possibile affermare che l’operazione di cessione di rami d’azienda aveva l’intento di frodare l’Amministrazione Finanziaria. Anzi, è certamente più logico affermare l’esatto contrario, laddove si tiene in considerazione che la dismissione di beni e attività non avrebbe comportato alcuna perdita patrimoniale alla cedente bensì un aumento della liquidità disponibile al fine di ripianare, almeno parzialmente, l’esposizione debitoria. In altri termini l’Agenzia delle entrate pretenderebbe di addebitare alla E. srl la pretesa debitoria e che invece è sorta in larghissima
parte durante il periodo di gestione dell’azienda cedente da parte dello Stato per mezzo della Amministrazione giudiziale, gestione imprudente, palesemente inefficiente, e largamente disastrosa, che ha praticamente ridotto sul lastrico una società che fino al 2003 era florida, con i conti in regola nei confronti dei fornitori, dei dipendenti e infine dello Stato, anche in considerazione del fatto che la posizione debitoria della società E. s.r.l. è riferibile soltanto a due
cartelle relative al periodo precedente il 2004 (anno in cui la società venne posta sotto sequestro): per un importo rispettivamente di euro 35.963,56 e 1.1164,38 e che invece fino al 2013, sotto la guida dello Stato e degli amministratori giudiziali, la società E., ha accumulato un debito esorbitante nei confronti del fisco pari a euro 8.740.137,00. Società che per far fronte almeno parzialmente alla esposizione debitoria cumulata dagli amministratori giudiziari, ha ceduto alla odierna ricorrente alcuni rami d’azienda ad un prezzo di 140.000,00 giudicato congruo da due diversi professionisti nominati dal tribunale di Catania e dall’Agenzia Nazionale dei beni confiscati, prezzo che, come si desume dallo stesso atto di cessione, sarebbe stato utilizzato al fine di saldare il debito “avente
natura privilegiata, provato in via giudiziale, che l‘impresa cedente ha con il proprio personale dipendente, già occupato per la conduzione dei rami d’azienda non facenti parte del presente atto”.
Pertanto sarebbe impossibile ed errato affermare che dalla cessione dei rami d’azienda della cedente ne sia
derivata automaticamente una sofferenza delle garanzie creditorie del Fisco, specie laddove quest’ultimo, con l’avviso di accertamento oggi impugnato, non ha contestato la congruità del valore di cessione praticato dalle parti.
3) ILLEGITTIMITA’ DELL’ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 14, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS N. 472/97 - ERRATA DETERMINAZIONE DELL’ AN E DEL QUANTUM DELLA RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELLA CESSIONARIA.
L’avviso di accertamento impugnato sarebbe altresì illegittimo poiché in contrasto con quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’art. 14 del D. Lgs. 472/97. Esclusa la fattispecie di cessione illecita sanzionata dall’art. 14, comma 40, per i motivi già esposti in ricorso, la responsabilità della odierna ricorrente avrebbe dovuto essere infatti inquadrata nella fattispecie di “cessione conforme alla legge” (Cass. Civ. sez. V, sent. 14.03.2014 n. 5979; Cass. Civ. sez. V, sent.
13.07.2017 n. 17264) della responsabilità solidale sussidiaria e limitata disciplinata dai primi due commi dell’articolo in questione.
Ai sensi delle citate norme viene sì affermata la responsabilità solidale del soggetto cessionario per le obbligazioni tributarie del cedente, ma limitandone tuttavia il quantum entro il valore della cessione d’azienda o del ramo d’azienda e l’an alle violazioni commesse dal soggetto cedente nel triennio anteriore alla cessione del ramo d’azienda, nonché alle violazioni già sanzionate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore (in tal senso Cass. Civ. sez. V, sent. 14.03.2014 n. 5979, Cass. Civ. sez. V, sent. 13.07.2017 n. 17264). Pertanto l’impugnato avviso di accertamento andrebbe dichiarato illegittimo in quanto
estende la responsabilità della società ricorrente, parte cessionaria nel contratto di compravendita di rami
d’azienda, oltre i limiti di legge, posto che con l’atto impugnato, l’Ufficio intende procedere “...alla iscrizione a ruolo a titolo straordinario, ex art 15 bis del DPR 602/73, di tutti gli quegli importi già addebitati alla ditta cedente indicati nell‘allegato 1 fino a concorrenza di e 985.553,00 “. In secondo luogo, l’Amministrazione finanziaria viola un altro
limite quantitativo posto dal comma 1° dell’art. 14 ovverosia il limite “... del valore dell’azienda o del ramo d’azienda... “. Secondo la società ricorrente il contratto di cessione di ramo d’azienda intervenuto tra la E. Srl e la medesima ricorrente (cessionaria) è stata concluso al prezzo costituito dal valore medio (€ 140.000) che si ottiene dal confronto delle valutazioni tecniche richieste da due organismi terzi e imparziali rispetto alle parti contrattuali (Amministrazione Giudiziale: € 138.500 Ing. Correnti; Agenzia Nazionale ANBSC: € 141.500 Dott. Comm. Consolo Cesareo) e che l’adozione del valore medio stimato è riscontrabile in Allegato B all’atto di compravendita. Ai sensi di legge, pertanto, non sarebbe possibile estendere la responsabilità della ditta cessionaria, odierna ricorrente, oltre il valore dei rami
d’azienda acquistati per la somma di € 140.000.
Tali limiti individuati da questa difesa vengono efficacemente riassunti dalla stessa Corte di Cassazione come segue:
“- di tipo soggettivo - sussidiarietà della responsabilità (beneficium escussionis non previsto in sede civile);
— di tipo oggettivo — a,) una di natura quantitativa: limitazione della stessa ai valore dell’azienda o del ramo d’azienda oggetto di cessione (non prevista in sede civile); b,) una di natura temporale: limitazione al pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti; nonchè per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.”
(Cass. Civ. sez. V, sent. del 13.07.2017 n. 17264).
In terzo luogo, eccepiva la società ricorrente che dal febbraio 2004 alla prima metà del 2013 la gestione aziendale della società cedente era affidata aIl’avv. Achille Fassari e al dott. Agatino Rizzo, che agivano, anche disgiuntamente, in qualità di amministratori giudiziali sotto il controllo e la supervisione del giudice delegato dott. Roberto Passalacqua e che i debiti tributari in relazione ai quali l’Ufficio vuole oggi attribuire la responsabilità solidale alla dita
cessionaria, odierna ricorrente, fanno riferimento agli anni d’imposta 2005 - 2007 - 2008 — 2009 e
comunicati alla cedente tra il 25.02.2011 e il 10.04.2013, arco temporale inscritto nel periodo di gestione statale dell’azienda per mezzo degli amministratori giudiziali nominati dal Tribunale di Catania e la società ricorrente, con l’avviso di accertamento impugnato, viene ad essere ritenuta solidalmente responsabile, non già dell’operato della
ditta cedente, bensì della eventuale mala gestio degli amministratori giudiziali che nel periodo in questione gestivano la cedente come patrimonio statale per effetto del provvedimento di sequestro del Tribunale.
Richiamava a tal fine l’art. 14, commi 1 e 2, D. Lgs 472/97 che recita che “1- Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione dei cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei dite precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore” ; 2- “L’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza”. Con la recente sentenza del 13.07.2017 n. 17264, la Suprema Corte di Cassazione ha delineato
in via ermeneutica la portata normativa della responsabilità del cessionario affermando il seguente principio di diritto “... In tema di riscossione dei tributi il D.Lgs. n. 472 del 1997 art. 14, commi 1, 2 e 3, che riguarda la cessione di azienda conforme a legge, è norma speciale rispetto all ‘art. 2560 c. c., comma 2, che, per evitare che sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell’interesse pubblico, estende la responsabilità solidale e sussidiaria del concessionario anche alle imposte e alle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dai cedente nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonchè alle imposte ed alle sanzioni già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, sempre che risultino dagli atti dell’Ufficio. La mancata richiesta del certificato di debenza da parte dei cessionario non comporta un‘estensione della sua responsabilità rispetto a quella delineata dal combinato disposto dei commi 1 e 2, ma gli impedisce di avvalersi dell’eventuale effetto liberatorio anticipato “.
4) ILLEGITTIMITA’ DELLA PREANNUNCIATA ISCRIZIONE A RUOLO A TITOLO STRAORDINARIO EX ART. 15 BIS DPR 602/73 - VIOLAZIONE DELL’ ART. 11 DPR 602/73 - VIOLAZIONE DELL’ART. 7 L. 212/2000 - VIZIO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS E DEL PERICULUM IN MORA A FONDAMENTO DEL PERICOLO PER LA RISCOSSIONE.
L’avviso di accertamento impugnato è illegittimo anche laddove l’Ufficio afferma di predisporre la “... iscrizione a ruolo titolo straordinario, ex art. 15 bis dei DFR 602/73, di tutti gli quegli importi già addebitati alla ditta cedente indicati nell‘allegato 1 fino a concorrenza di e 985.553,00”.
Nell‘accertamento impugnato, l’Amministrazione finanziaria non manifesta nessuna motivazione a suffragio della fondatezza del pericolo per la riscossione, presupposto necessario all’iscrizione al ruolo straordinario ai sensi dell’art. 11 del citato decreto. Ai sensi dell’art. 15 bis del D.P.R. n. 602/73 “In deroga all’articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo”. Tuttavia, ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del citato decreto, “I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione”.
Nel caso di specie l’agenzia delle entrate si sarebbe limitata ad affermare, ancora una volta senza darne prova, “che a seguito del mancato pagamento delle predette cartelle, nonostante la segnalazione effettuata dalla Direzione Provinciale ex art. 19 del Dlgs 112/99 l’agente della Riscossione non è riuscito ad incassare nulla”. Ancora una volta è la stessa documentazione allegata dall’Agenzia delle entrate all’avviso di accertamento a smentirla. Ed invero nell’allegato 1, tra le cartelle che l’agenzia pretenderebbe di iscrivere a ruolo straordinario a carico della società ricorrente (quelle cioè notificate fino ad agosto 2013) le seguenti sono state pagate e i relativi crediti incassati
dall’ agente della riscossione: cartella 10520060000277663 di importo pari a euro 4.386,95 (il prospetto riporta debito residuo pari a 0) cartella 29320070061980629 di importo pari a euro 479,22 (11 prospetto riporta debito residuo pari a 0), cartella 29320080103984361 di importo parti a euro 443,85 (il prospetto riporta debito residuo pari a 0) , cartella
29320090025714433 di importo pari a euro 74.258,47 (il prospetto riporta debito residuo pari a 0) e infine la cartella 06820110407963534 di euro 234,12 (il prospetto riporta debito residuo pari a 0). Ciò escluderebbe ancora una volta la fondatezza di quanto asserito dall’agenzia delle entrate a sostengo dell’avviso e la ricorrente avrebbe, invece, dimostrato l’insussistenza di qualsiasi intento fraudolento della operazione di cessione dei rami d’azienda, e
l’insussistenza di qualsivoglia effetto depauperante il patrimonio della cedente, ragion per cui l’accertamento non potrebbe vantare nessuna parvenza di buon diritto e di valide motivazioni a fondamento del rischio per la riscossione, essendo privo del requisito del periculum in mora.
5) VIOLAZIONE ARTICOLO ART. 4 DL 119/2018 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2018, N. 136.
In ogni caso, si rileva la illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato con riferimento alle cartelle n.293201 30025645621, 29320120075307335 in quanto oggetto di stralcio ex art 4 DL 119/2018 come convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136. Tale norma stabilisce infatti che “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili “. Pertanto, rientrando le suddette cartelle nei requisiti previsti per
l’applicazione dell’art. 4 DL 119/2018, va in ogni caso dichiarata la illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato con riferimento ad esse.
6) NULLITÀ DELL’ACCERTAMENTO PER OMESSA ALLEGAZIONE DELLE CARTELLE RICHIAMATE IN ATTI - VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COSE, DELL’ART. 3 L. 241/1990 E DELL’ART. 7 DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEL CONTRIBUENTE.
L’accertamento impugnato andrebbe dichiarato nullo per violazione del diritto di difesa del contribuente in quanto effettua un semplice rinvio alle cartelle di pagamento a cui si riferisce, non allegando copia delle stesse così come previsto dalla legge. Tale carenza determina un’illegittima violazione del diritto di difesa del contribuente solennemente sancito dall’art. 24 della Costituzione e recepito dall’art. 7 dello statuto del contribuente (Legge del 27.7.2000 n. 212) e più in generale statuito dalla L. 241/1990.
7) NULLITA’ E/O ANNULLABILITA’ DELL’ACCERTAMENTO DI PER MANCATA NOTIFICA DELLE CARTELLE
PRESUPPOSTE - VIOLAZIONE ART. 25 D.P.R. 602/73.
In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento dei superiori motivi, eccepiva la nullità e/o annullabilità dell’avviso di accertamento impugnato per violazione dell’art. 25 del Dpr. n. 602/73, a seguito della mancata notifica delle presupposte cartelle di pagamento alle quali l’atto si riferisce.
Invero, gli atti finalizzati a dare attuazione alla pretesa patrimoniale del fisco si fondano sul cosiddetto principio di “tipicità delle forme di riscossione”. Detto principio comporta l’obbligo di dare attuazione alla pretesa patrimoniale, ossia di riscuotere le imposte, utilizzando gli atti e le forme previsti dalla legge.
Ora, il d.P.R. n. 602/1973, disciplinante le modalità di riscossione delle imposte, l’an. 25, comma 1, prevede
espressamente che il Concessionario della Riscossione debba notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo. E’ di tutta evidenza, quindi, che, in mancanza di tale atto, l’azione amministrativa risulterebbe viziata.
8) INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO RICHIESTO ANCHE SUCCESSIVA ALLA PRESUNTA DATA DI NOTIFICA DELLE CARTELLE PRESUPPOSTE.
Sempre in via subordinata ed ancora più gradata, nel non temuto caso che l’Ufficio provi l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, eccepiva che in ogni caso sarebbe decorso il nuovo termine quinquennale di prescrizione, successivo alla notifica delle medesime cartelle di pagamento. Invero, come riportato dalla stessa Amministrazione finanziaria nell’accertamento impugnato, la cartella di pagamento meno risalente rispetto alla data di cessione dei rami d’azienda (avvenuta nell’agosto 2013) sarebbe stata asseritamente notificata alla cedente il 4 aprile 2013 e dopo la presunta data di notifica delle cartelle di pagamento, l‘Amministrazione finanziaria ha assunto per più di cinque anni (arco temporale di perfezionamento della prescrizione come statuito dalla Cass. SSUU 23397 del 25.10.2016; recentissime in tal senso Cass. Sez. V, sent. n. 1997/2012; CTP di Catania, Sez. 15, sent. n. 5896/20 17, CTP di Pisa Sent. n. 268/2/2017) un atteggiamento di assoluta inerzia provvedendo, solo il 15/11/2018, alla notifica dell’accertamento oggi impugnato.
9) INTERVENUTA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DELLE SANZIONI ART. 20 D. LGS N.472/97 - INTERVENUTA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEGLI INTERESSI ART. 2948 COD. CIV.
Eccepiva la ricorrente il prescritto il diritto a riscuotere le sanzioni recate dalle cartelle di pagamento a cui l’impugnato accertamento fa riferimento. Invero, in materia di sanzioni tributarie il vigente art. 20 del Dlgvo 18 dicembre 1997 n.472 stabilisce espressamente che “Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”. Pertanto, in relazione alle sanzioni tributarie non potrà che applicarsi “il principio, di carattere generale,
secondo ciii la scadenza dei termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. “. (Cass. SSUU. 23397/2016; Cass sent. 1997/2018).
Identica sorte spetterebbe agli interessi recati dalle suddette cartelle che, atteso l’inesorabile decorso del termine di prescrizione quinquennale successivamente alla notifica della cartella di pagamento, così come sancito dal 1° comma, n. 4, deIl’art. 2948 del Codice Civile, non possono più essere oramai riscossi in quanto prescritti.

Pertanto la società ricorrente concludeva eccependo:
In via principale:
- la declaratoria di nullità e/o annullabilità dell’avviso di accertamento impugnato per insussistenza della responsabilità ex art. 14, comma 40, d. lgs. 472/97 in quanto non sussiste nessuna frode in danno al Fisco e nessuna prova depone in tal senso;
- la declaratoria di nullità e/o annullabilità dell’avviso di accertamento impugnato per violazione dell’art. 14, commi I e 2 del D.Lgs n. 472/97;
- la declaratoria di nullità e/o annullabilità dell’avviso di accertamento impugnato per illegittimità della iscrizione a ruolo a titolo straordinario ex art. 15 bis d.P.R. n. 602/73 in violazione dell’art. 11 d.P.R. n. 602/73 e dell’art. 7 L. 212/2000 ovverosia in assenza di valide motivazioni e prove a sostegno del fondato pericolo per la riscossione;
declaratoria di nullità e/o annullabilità dell’avviso di accertamento impugnato per omessa allegazione delle cartelle richiamate in atti in violazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 3 L. 241/1990 e dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente;
In via subordinata:
- la declaratoria di nullità e/o annullabilità dell’avviso di accertamento impugnato per mancata notifica delle cartelle presupposte e violazione art. 25 d.P.R. 602/73;
- la declaratoria di nullità e/o annullabilità dell’avviso di accertamento impugnato per intervenuta prescrizione del credito richiesto anche successiva alla presunta data di notifica delle cartelle presupposte;
- la declaratoria di intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi;
- la declaratoria di vittoria di spese e compensi ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Con atto di costituzione in giudizio, l’Agenzia delle Entrate di Catania eccepiva:
l’infondatezza del primo motivo del ricorso con cui la società ricorrente deduce infondatamente la nullità dell’atto impugnato per “ DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE PER CARENZA DEL POTERE DIRIGENZIALE IN VIOLAZIONE DELL‘ART 12 COMMA 4 del DFR 602/73” perché l’atto è stato sottoscritto dal Direttore Provinciale pro tempore di questa D.P., dott. Domenico Lodato, che sin dal 29 dicembre 1999 è un dirigente di ruolo dell’Agenzia
delle Entrate e non un “funzionario incaricato” nominato in base alle leggi dichiarate incostituzionali, come vorrebbe far intendere la ricorrente. Infatti il Dott. Domenico Lodato è stato nominato legittimamente Direttore Provinciale di Catania a decorrere dal 13 gennaio 2017 ed è dotato della qualifica di Dirigente dell’Agenzia delle Entrate in
quanto vincitore di pubblico concorso nel rispetto dell’art.97 c.3 della Costituzione Italiana secondo cui: “Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso.” ed a dimostrazione di ciò l’Ufficio ha versato in atti un estratto del “Ruolo dei dirigenti” in servizio nell’Agenzia delle Entrate, e l’atto di nomina del Dott. Lodato a Direttore
Provinciale della D.P. di Catania attestanti, rispettivamente, che il dott. Lodato dal dicembre 1999 è un dirigente di ruolo di questa Agenzia delle Entrate e che egli, in quanto nominato legittimamente Direttore della D.P. di Catania, è il capo dell’ufficio che ha emesso l’atto impugnato;
l’infondatezza del secondo motivo del ricorso con cui la ricorrente deduce la nullità dell’atto impugnato per: “insussistenza della responsabilità cx art. 14, comma 4 del d.lgs.472/97 - insussistenza della frode in danno dei crediti tributari - difetto di motivazione - violazione dell'art 2697 c. c. - mancato assolvimento dell‘onere della prova a carico dell‘agenzia delle entrate “, posto che tutte le eccezioni sarebbero illegittime e infondate, posto che l’Ufficio ha accertato la responsabilità solidale della ricorrente - E. SRL (avente codice fiscale n._____ e un unico socio la
C. s.r.l. c. fisc. ______ per i debiti tributari esistenti alla data del 09/08/2013 in capo alla società cedente E. srl (avente c. fisc. n._____). Quest’ultima, infatti, con atto di compravendita del 09/08/2013, registrato il 12/8/2013 al n. MOD.69 Serie IT n. 015617 ha ceduto alla società ricorrente E. SRL i seguenti rami d’azienda: 1. Produzione e commercializzazione di materiali inerti; 2.Produzione e commercializzazione di conglomerati cementizi; 3. Coltivazione di cava di sabbia; 4.Gestione di recupero di rifiuti con relativi impianti di frantumazione. Ai detti beni le parti hanno assegnato di comune accordo il valore commerciale di Euro 140.000,00 anche se il corrispettivo pagato dalla società cessionaria E. SRL alla cedente è stato determinato soltanto in euro uno (€ 1,00) con accolto di debiti per il personale dipendente per la restante parte, pari ad Euro 139.999,00. I suddetti rami aziendali sono stati ceduti alla E. SRL, odierna ricorrente, con i relativi complessi organizzati da vincoli funzionali e di destinazione (comprendenti, fra l’altro, tutte le iscrizioni e le autorizzazioni/licenze propedeutiche all’esercizio dell’attività, oltre al know how aziendale); alla ricorrente sono stati ceduti anche i contratti stipulati dalla società cedente per
l’espletamento delle attività, oggetto di trasferimento stesso. Pertanto sarebbe palese che con l’atto di cessione dei rami di azienda si è proceduto al trasferimento delle sole attività “a valore aggiunto” della ditta cedente, depauperandola di fatto di quegli incassi e di quei beni che avrebbero potuto essere utilizzati per il corretto adempimento delle proprie obbligazioni, comprese quelle tributarie e sarebbe, altresì, palese che alla data della cessione d’azienda (09/08/2013) la società cedente aveva debiti certi verso l’Erario di complessivi € 985.553,87 (scaturenti da cartelle di pagamento che l’Agente della Riscossione ha ritualmente notificato alla cedente intestataria,
puntualmente indicate dall‘Ufficio nell‘allegato n. 1 dell’atto impugnato), debiti erariali che sono rimasti insoddisfatti, ragion per cui sarebbe applicabile l’art. 14 del D.lgs. 472/1997, c.1 e 4. giacché sussisterebbero i presupposti per ritenere che la cessione dei rami di azienda, ancorché avvenuta con trasferimento frazionato dei singoli beni, sia stata eseguita in frode dei crediti tributari e sarebbe quindi fondata la pretesa erariale rimasta insoddisfatta, nei confronti del cessionario ai sensi dell’art.4, comma 4 del d.lgs. 47/97. Secondo l’Ufficio, con l’atto di cessione d’azienda si sarebbe realizzata, infatti, la dispersione del patrimonio della debitrice E. SRL, idonea a diminuire la garanzia patrimoniale a favore del Fisco e ad ostacolare il soddisfacimento del diritto di credito erariale; la cessione d’azienda, nel caso in esame, avrebbe effettivamente compromesso l’attività di riscossione ex D.P.R. 602/1973 in quanto l’Agente della Riscossione non ha incassato nulla dalla società debitrice.
A sostegno dell’atto impugnato, l’Agenzia delle Entrate evidenziava che:
A) la cessione dei rami d’azienda è intervenuta tra due società riconducibili ad un unico soggetto (persona fisica C. E.) il quale detiene il 98% delle quote sociali della società cedente e il 95% delle quote sociali dell’unico socio della società cessionaria. Infatti la società cedente E. SRL ha due soci: C. E., socio al 98%, e la C. S.r.l., socia al 2% e la società cessionaria E., costituita il 23/07/2013, ha un unico socio: la società C. S.r.l.;
B) la C. SRL, socia di entrambe, è, a sua volta, costituita sempre dal Sig. C. E. (socio al 95%) e dal figlio C. S. (socio al 5%). Inoltre il suo rappresentante legale e amministratore è il sig. C. G., familiare anch‘egli del sig. E. C.) che ha concretamente operato all’interno della società cedente E. SRL nella realizzazione delle fattispecie illecite (utilizzo di
FOI) perpetrate da quest’ultima dal 2005 al 2012, durante l’amministrazione giudiziaria, come risultante dal p.v.c. della GDF, apparendo evidente dunque che tutte le società sopra citate sono partecipate e gestite dagli stessi soggetti, legati peraltro da vincoli familiari;
C) dal Processo verbale constatazione (P.V.C. ) redatto a carico della cedente E. SRL dalla Guardia di Finanza Nucleo di P.T. di Catania in data 26 marzo 2015 emerge che anche negli anni in cui la società cedente E. SRL era in
Amministrazione Giudiziaria, all’interno della stessa continuava ad operare il sig. C. G., rappresentante legale e amministratore della C. S.r.l. (socio unico della cessionaria E. SRL) e che quest’ultimo - in qualità di referente della
E. SRL - ha consentito a quest’ultima l’indebita deduzione di costi inesistenti e l’indebita detrazione della corrispondente IVA dal 2004 al 2012, ed in particolare: che il sig. C. G. ha curato i rapporti della E. SRL con le ditte che hanno emesso fatture per operazioni inesistenti a favore della stessa E. S.r.l , “compresi i pagamenti avvenuti tramite consegna di denaro in contante o assegni” (cfr. pagine nn. 49, 50, 54, 67, 85 del P.V.C. della GDF in cui sono verbalizzate le dichiarazioni delle citate ditte pseudofornitrici G. A.; G. S.; E. Snc) tutte concordi nell’affermare che il referente della E. anche durante l’Amministrazione Giudiziale era il citato C. G.; che il sig. C. G. ha stipulato, per conto della E. SRL, “accordi bonari consensuali” con le ditte emittenti le F.O.I. con cui queste ultime rinunciavano formalmente ai loro crediti milionari scaturenti dalle FOI utilizzate dalla E. Srl (cfr PVC pagg. da 49 a pag.93 da cui emerge che grazie agli accordi stipulati con il C. G. nel 2009 la E.S.r.l annullava i crediti (fittizi) vantati dai falsi fornitori G. A., G. S., E. srl (cfr PVC pagg.60 e 61. pag. 106); che, in base ai rilievi eseguiti dai militari
verbalizzanti, “il sig. C. G.” in veste di “responsabile tecnico pro-tempore della esecuzione dei lavori della E. srl” è tra i soggetti responsabili delle transazioni commerciali (anch’esse inesistenti) intervenute tra la E. SRL e la G.. S.r.l.: si vedano le pagine 102 e seg. del P.V.C. nella senzione “RILIEVI DEL Gruppo della G. Di F. DI CATANIA- 2° nucleo operativo “;
che dal P.V.C. si tre anche la prova che il sig. C. G., rappresentante legale e amministratore della C. S.r.I., oltre che interlocutore e controparte delle ditte emittenti le FOI utilizzate dalla E. SRL, già nel 2011 era a conoscenza delle indagini attivate dalla Guardia di Finanza sulle FOI utilizzate dalla E. SRL, essendo stato sentito dalla Guardia di Finanza durante l’attività di verifica fiscale espletata nel 2011 a carico della ditta “G. A.” (= emittente le FOI), siccome
verbalizzato a pagina 50 del PVC della G.di F.
Le suddette circostante dimostrerebbero che:
- il sig. C.G., rappresentante legale e amministratore della C. S.r.l., ha partecipato attivamente alle operazioni illecite accertate dalla Guardia di Finanza a carico della E. S.r.l., vale a dire alla creazione e utilizzo di F.O.I. tramite le quali la E. SRL e ha indebitamente detratto ingenti costi fittizi e la corrispondente IVA persino nel periodo in cui la stessa era sottoposta ad Amministrazione Giudiziaria;
- che la E. SRL - per tramite del sig. C. G. avrebbe attivamente contribuito all’esecuzione della frode finalizzata all’utilizzo delle FOI messa in atto anche durante il periodo in cui questa era in amministrazione giudiziale ed avrebbe
partecipato attivamente alla creazione degli ingenti debiti erariali che oggi tenta di imputare all’operato negligente degli Amministratori Giudiziari;
- che - sempre per tramite del suo referente sig. C. G., la cedente E. SRL e la cessionaria E. S.r.l., ancor prima di
stipulate la compravendita dei rami d’azienda, erano a conoscenza sia dell’indebito utilizzo di FOI da parte della società cedente sia dei controlli eseguiti dalla G.di F. sui fornitori/emittenti le FOI utilizzate dalla cedente E. S.r.L, ragion per cui sarebbe evidente che le due società potevano ben prefigurarsi l’avvio di controlli a carico della E. S.r.l. (utilizzatrice delle FOI) e l’emissione degli avvisi di accertamento necessari per il recupero dei costi e dell’iVA indebitamente detratti con le FOI.
Pertanto, vista l’identità dei soggetti agenti, l’identità dei soci della società cedente e della società cessionaria, le circostanze temporali delle operazioni negoziali e la natura delle frodi accertate nei confronti della E. SRL (debitore originario) con i controlli e con gli avvisi di accertamento prodromici delle cartelle di pagamento, sarebbe di palmare
evidenza che l’atto di compravendita d’azienda citato sarebbe stato compiuto in frode alla legge e in particolare in frode al creditore Erario: la cedente E. S.r.l. (c. fisc. n._____ per non adempiere ai propri debiti tributari si è privata, con tale atto, di una parte rilevante del proprio patrimonio aziendale cedendolo a una società (la ricorrente)
appartenente sostanzialmente agli stessi soggetti. La cessione d’azienda stipulata tra la E. S.r.l. in liquidazione e la ricorrente E. S.r.l. è un atto fraudolento idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva che rientra nelle previsioni di cui alI’art.14 comma 4 del d.lgs. 472/97. L’Ufficio citava a tal fine giurisprudenza
di legittimità che ha affermato che l’allo di cessione di azienda può costituire “atto fraudolento idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva” indirizzata nei confronti dell’originario soggetto passivo di imposta. L’atto di cessione di azienda perciò è considerato dalla Suprema Corte rilevante anche ai fini della sussistenza del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall’art 11, c. 1, d.lgs. 74/2000, reato perpetrato anche nella fattispecie in esame, siccome segnalato dall’Ufficio alla competente Procura della
Repubblica con apposita denuncia penale e la Suprema Corte penale nella sentenza n. 48424 dep. 20/11/2014 ha qualificato l'originario atto di cessione aziendale in termini di operazione commerciale ‘fraudolenta” avvalendosi di due elementi che sussistono anche nel caso in esame:
- la riconducibilità di entrambe le società interessate dalla vicenda (come nel caso de qua) al medesimo soggetto persona fisica;
- la particolare successione di eventi conseguenti all’atto di cessione aziendale che ha depauperato il patrimonio della società cedente, debitrice nei confronti dell’amministrazione finanziaria: ebbene anche nel caso in esame la società cedente, privatasi di tutte le risorse patrimoniali e aziendali (coincidenti peraltro con quelle che, stando alla perizia invocata dalla Parte, erano “tutti i cespiti dell’azienda” E. SrI) si sarebbe evidentemente messa in condizione di non produrre utili e nel giro di poco i soci l’avrebbero messa in liquidazione volontaria.
Sempre la Corte di Cassazione, con la sentenza 52158 del 20 novembre 2018, ha stabilito che l’imprenditore che trasferisce i rami aziendali, a eccezione delle passività erariali, a un’altra società gestita dai familiari compie un atto fraudolento finalizzato a sottrarre le attività della debitrice al soddisfacimento della pretesa dell’amministrazione finanziaria.
Ebbene nel caso in esame non potrebbe dubitarsi che la cessione dei quattro rami di azienda abbia comportato una deminutio patrimoniale tale, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, da vanificare in tutto o in parte, o comunque rendere più difficile, una eventuale procedura esecutiva e non può nemmeno dubitarsi che sia stato concretamente leso l’interesse dello Stato non solo alla effettiva riscossione dei tributi, ma anche alla conservazione
delle garanzie patrimoniali che presidiano il suo credito tributario: cfr. Cassazione, n. 39079/2013 e che in caso di cessione d’azienda in frode dell’Erario, — la responsabilità del cessionario non è soggetta ad alcuna limitazione, rispondendo questi in solido e illimitatamente dei debiti tributari connessi all’azienda acquistata, senza neppure il beneficio della preventiva escussione del cedente (comma 4, articolo 14).
L’Ufficio quindi opponeva che la cessione dei quattro rami di Azienza era finalizzata a sottrarre le risorse della Cedente E. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE all’esecuzione tributaria coattiva, fondando tale affermazione sui seguenti plurimi elementi:
dal fatto incontrovertibile che la dismissione dei quattro rami d’azienda è avvenuta con un unico atto a favore di una società pressoché omonima, avente la stessa sede della cedente e gestita dalla stessa persona che detiene la quasi totalità delle quote sociali di entrambe le società cedente e cessionaria;
2) dal fatto che i suddetti rami aziendali sono stati ceduti alla E. SRL “con i relativi complessi organizzati da vincoli funzionali e di destinazione, comprendenti: 1. il know how aziendale e le professionalità del Responsabile Tecnico, del Direttore Responsabile per attività di estrazione, dei sorvegliante dei lavori per attività di estrazione, delle
maestranze impiegate; 2. le iscrizioni e le autorizzazioni propedeutiche all‘esercizio delle citate attività, con i relativi pareri e tutto quanto ad esse collegate, quali a titolo esemplificativo, fidejussioni, cauzioni, diritti, tasse di concessione, etc..,, fra l’altro, tutte le iscrizioni e le autorizzazioni/licenze propedeutiche all‘esercizio dell ‘attività, oltre al know how aziendale); ... i contratti stipulati dalla “cedente” per l’espletamento delle attività oggetto di
trasferimento; i rami aziendali sopra meglio individuati ed i requisiti e le potenzialità cedute, ivi compreso l‘impegno del Direttore Tecnico a permanere nell‘incarico in capo alla cessionaria,.. Le attrezzature e gli impianti indispensabili per l‘esercizio delle attività oggetto de/presente atto “;
3) dal fatto che per espressa previsione contrattuale la società “acquirente cessionaria” subentra nei rapporti di lavoro, inerente i dipendenti impiegati nel ramo d’azienda oggetto della presente cessione, specificatamente indicati nell’allegato “A nel pieno rispetto ed a//e condizioni contenute nei rispettivi contratti di appartenenza. i su menzionati rapporti di lavoro continueranno, senza soluzione di continuità, in capo a//a società acquirente cessionaria “;
4) dal fatto che la Società cedente si è spogliata di quasi tutti i propri beni e attività sancendo, a fronte di un valore commerciale dei rami d’azienda ceduti stimato in Euro 140.000,00, che “il corrispettivo della presente cessione è determinato convenzionalmente in euro 1,00 (uno/00 pari al valore complessivo delle attività (materiali ed immateriali) cedute ed ai debiti verso il personale dipendente di cui appresso accollati sino alla concorrenza massima di euro 139.999,00”.
Insomma la società cessionaria E. SRL per l’acquisto dei rami d’azienda ha versato alla società cedente un euro, accollandosi per il resto i debiti per il personale dipendente “sino alla concorrenza massima di euro 139.999,00”, essendo peraltro specificato nell’atto che “il debito accollato” è quello “che impresa cedente ha con il proprio
personale dipendente, già occupato per la conduzione dei rami di azienda non facenti parte del presente atto “;
5) dal fatto che gli unici debiti rimasti a carico della cedente sono proprio quelli erariali già esistenti alla data della cessione dei rami d’azienda e ciò sarebbe sintomatico della finalità illecita perseguita con la cessione dei rami d’azienda;
6) dal fatto che le due società E. S.r.l. in liquidazione e E. S.r.l. erano consapevoli degli illeciti fiscali commessi dalla società cedente grazie al citato G. C. il quale, oltre ad essere un familiare del socio di maggioranza E. C., riveste la carica di amministratore della società C. SRL, socia di entrambe le citate SrI e ha rivestito - durante l’amministrazione giudiziaria - la qualità di “responsabile tecnico pro-tempore della esecuzione dei lavori della E. srl” ( cfr. pagina
102 del PVC), e di “referente” della società cedente nel corso degli (illeciti) accordi posti in essere con i fornitori emittenti le FOI utilizzate dalla E. SRL (cfr sempre il PVC della GDF allegato), risultando tra i soggetti responsabili delle transazioni commerciali inesistenti;
7) dal fatto che la società cedente E. S.r.l. (sciolta e in liquidazione dal 18/02/2015 per “la perdita o la riduzione del capitale al disotto del minimo legale”) ancora oggi ha debiti insoddisfatti verso l’erario di complessivi € 8.969.266,34 derivanti da diversi avvisi di accertamento esecutivi (fondati sul recupero delle citate FOI) e da avvisi di liquidazione
automatizzata delle dichiarazione dei redditi ex art. 36 bis D.P.R. 600/73 e 54 bis D.P.R. 633/72 per imposte dichiarate e non versate.
L’Infondatezza del terzo motivo del ricorso con cui la ricorrente deduce la “violazione dell‘art. 14 c.1 e 2 del d lgs. 472/97 - errata determinazione dell‘an e del quantum della responsabilità solidale della cessionaria” e sostiene che la società cessionaria risponderebbe solo in via sussidiaria e limitata, entro il limite del valore della cessione d’azienda. Infatti, solo nell’ipotesi di cessione conforme a legge (commi 1, 2 e 3 dell’art.14) la responsabilità ha carattere sussidiario, con “beneficium excussionis”, ed è limitata nel “quantum” (entro il valore della cessione) e nell’oggetto, ma nel caso in esame la cessione d’azienda rientra nella fa77ispecie prevista dalI’art. 14 comma 4 del d.Igs.472/97 perché è stata attuata “ in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato dei
singoli beni” e la responsabilità della ricorrente sarebbe limitata ai debiti “indicati nell’allegato 1, fino alla concorrenza di e 985.553,00” come da “elenco delle cartelle di pagamento non pagate “.
Parimenti infondata è l’eccezione secondo cui l’Ufficio avrebbe violato il limite “.. del valore dell’azienda o del ramo d’azienda” giacché nel caso in esame la cessione d’azienda è stata attuata “ in frode dei crediti tributari” e rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 del citato articolo 14 d.lgs.472/97 il quale sancisce che “La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.” e posto che dalle indagini della G. di F. eseguite sugli anni dal 2005 al 2013 (i cui esiti sono stati formalizzati nel PVC del 26/03/2015 allegato in stralcio è emerso che la cedente E. SRL ha utilizzato FOI emesse a suo favore grazie alla fattiva opera del sig. G. C. (amministratore della C. SrI, socia della società cedente e della società cessionaria) il quale stipulava in suo nome appositi piani e accordi, eseguendo persino i “pagamenti in contanti o con assegni” ai falsi fornitori. Egli ha concretamente partecipato alla creazione e all’indebito utilizzo delle FOI contestate alla società cedente e alla creazione degli ingenti debiti erariali sorti durante l’Amministrazione Giudiziale. Sussistono nel caso in esame tutti gli elementi costitutivi della responsabilità del cessionario prevista dall’articolo 14 comma 4 del d.lgs.472/97.
L’infondatezza e l’inammissibilità del quarto motivo del ricorso in cui la ricorrente deduce la “illegittimità della preannunciata iscrizione a ruolo a titolo straordinario ex art. 15 Bis del DFR 602/73” deducendo una serie di fantomatiche violazioni (violazione dell ‘art. 11 DPR 602/73, dell ‘art. 7 L 212/2000- vizio di motivazione - insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora a fondamento del pericolo per la riscossione,) che
evidentemente - essendo sollevate in relazione ad un atto solo “preannunciato” - non sono state ancora commesse, essendo l’oggetto del ricorso soltanto l’impugnazione dell’atto di responsabilità n.307441/2018 notificato alla ricorrente ai sensi dell’art.14 comma 4 del d.lgs.472/97, non potendo, perciò, la ricorrente sollevare in questo Giudizio eccezioni sulla legittimità di un provvedimento, quale “l‘iscrizione a ruolo a titolo straordinario ex art. 15 bis
del DPR 602/73”, che è un atto diverso e distinto da quello impugnato che (per ammissione di controparte) è stato solo “preannunciato” e quindi non esiste ancora. In ogni caso, nel caso in esame, il periculum in mora sarebbe palese sol che si consideri la finalità perseguita con la cessione d’azienda, la successiva messa in “liquidazione volontaria” della cedente (debitore principale) e la comprovata responsabilità del cessionario per i debiti del cedente espressamente prevista dal citato art. 14 del D.lgs. n. 472 del 1997 sussistendo, in questo caso, anche le condizioni per l’applicazione del comma 4 del medesimo articolo, in quanto la compagine sociale e la dinamica delle
operazioni societarie che hanno interessato le due S.r.l. dimostrerebbero chiaramente l’intento frodatorio della
cessione. Sussisterebbe, perciò, sia il c.d. fumus boni iuris che legittima l’atto impugnato e la preannunciata iscrizione a ruolo straordinario, sia il fondato pericolo per la riscossione tanto più che la cedente (debitore principale) è in liquidazione volontaria.
L’infondatezza dei restanti motivi 5,6,7,8 e 9, posto che:
non sussisterebbe la “violazione dell‘art. 4 del D.L.119/2018” (MOTIVO 5) eccepita in relazione alle cartelle n.29320130025645621 e n.29320120075307335 che - a dire della ricorrente - sarebbero state sanate, poiché anche se ciò fosse vero, l’intervenuta sanatoria delle cartelle non determinerebbe l’illegittimità dell’atto impugnato ma
solo la corrispondente riduzione di responsabilità della ricorrente: è palese che il cessionario risponde solidalmente con il cedente ma, laddove l’obbligazione sia già stata sanata, la responsabilità solidale non verrà fatta valere dall’Ufficio. Infatti, stante il vincolo di solidarietà posto dal citato articolo a carico del cessionario per il pagamento dei debiti erariali esistenti alla data della cessione d’azienda, la causa dell’obbligazione è unica e unico è il suo titolo;
l’Ufficio nell’atto impugnato e nel relativo allegato I ha motivato le ragioni della responsabilità in solido ed ha anche indicato analiticamente i debiti di cui la ricorrente risponde solidalmente e la loro fonte vale a dire le cartelle di pagamento che sono state già notificate alla società cedente, in data antecedente alla cessione d’azienda messa in atto per depauperare il suo patrimonio. L’Ufficio in tal modo ha consentito alla ricorrente di esercitare i suoi diritti di difesa; infondata è anche l’eccezione di nullità per “omessa notifica delle cartelle di pagamento” all’azienda cedente (debitore iscritto a ruolo) e per “violazione art. 25 del DPR 602/73, posto che il debito erariale di cui la cessionaria ricorrente è solidalmente responsabile si fonda su cartelle di pagamento già notificate alla società cedente e divenute definitive per mancata tempestiva impugnazione, versando a tal fine gli agli atti di causa, quale allegato n. 9, la
documentazione (= RELATE DI NOTIFICA DELLE CARTELLE) trasmessa da Riscossione Sicilia Spa (agente della riscossione competente in via esclusiva sia dell’emissione delle cartelle di pagamento e sia della loro notifica) che proverebbe la tempestiva e rituale notifica a mezzo posta delle sotto elencate cartelle di pagamento (indicate nell’allegato n.1 dell’atto impugnato), contenenti ruoli erariali di complessivi € 985.553,82 (già sussistenti all’ano della
cessione dei rami di azienda, 12 agosto 2013), che costituiscono il debito oggetto di responsabilità solidale:
DATA ID. CARTELLA A.I. DEBITO DATA
CONSEGNA A NOTIFICA
RUOLO RUOLO CARTELLA
10-04-2013 29320130025645621 2009 1.134,42 10/11/2013
10-03-2013 29320130022039645 2009 282.159,57 11/12/2013
10-02-2013 29320130018502716 2009 28.295,18 16/09/2013
10-02-2013 29320130018502615 2008 2.663,86 16/09/2013
10-01-2013, 29320130018502817 2009 98.495,30 16/09/2013
25-10-2012 29320120075307335 2009 120,46 14/05/2013.
10-12-2011 29320120006925243 2008 6.691,82 14/08/2012
25-05-2011 29320110047461031 2008 347.670,01 23/12/2011
25-02-2011 29320110029405380 200j 57.958,12 24/10/2011
25-02-2010 29320100024664223 2006 1.411,47 21/05/2010
10-11-2009 29320090137063737 2002 37.127,94 25/02/2010
10-01-2008 29320080061241258) 2004 121.253,52 10/02/2009
i Tot.1 985.553,87
A tal proposito l’Ufficio precisava che l’avvenuta notifica, eseguita direttamente dall’Agente della Riscossione a mezzo posta raccomandata A/R, sarebbe dimostrata - per ciascuna cartella - dal relativo avviso di ricevimento debitamente compilato e sottoscritto, dalla documentazione attestante l’avvenuto deposito c/o la casa comunale laddove previsto) accompagnata anche dalle visure camerali della società e dalle certificazioni di residenza dei rappresentanti legali (ottenute dal Concessionario all’epoca della notifica) e che dall’esame della documentazione allegata si potrebbe facilmente rilevare che le cartelle sarebbero state tutte ritualmente notificate alla società (a mano di soggetti dichiaratisi “addetti” alla ricezione (cfr. le cartelle, n. 29320120075307335, n. 29320100024664223, n. 29320090137063737 e n. 29320080061241258) o ai suoi legali rappresentanti pro tempore, liquidatori e/o amministratori Giudiziari (cfr. le cartelle n. 29320130022039645, n. 29320120006925243, n. 29320110047461031 e n. 29320110029405380).
Infondata e inammissibile sarebbe l’eccezione di nullità dell’ accertamento di responsabilità per “intervenuta
prescrizione del credito richiesto anche successiva alla presunta data di notifica delle cartelle presupposte” e per “intervenuta prescrizione delle sanzioni” ex art. 20 d. lgs. 472/97 “e degli interessi art 2948 c. c.” per la sua evidente genericità, posto che - il credito erariale scaturisce da varie cartelle emesse per imposte, interessi e sanzioni dovuti per anni diversi e iscritti in svariati ruoli e a vario titolo ciò nonostante la ricorrente, non possedendo elementi validi per contrastare un atto legittimo e fondato, lancia genericamente l’ipotesi della intervenuta prescrizione del credito iscritto a ruolo senza specificare quali sarebbero le cartelle che recano un credito che si sarebbe estinto e quali sarebbero le cartelle che contengono sanzioni e interessi prescritti e senza indicare in concreto le ragioni che le consentirebbero di affermare che la responsabilità solidale fatta valere con l’atto impugnato non sussiste per una indimostrata prescrizione della pretesa di complessivi € 985.553,82 che a sup dire sarebbe intervenuta “anche in data successiva alla presunta data di notifica delle cartelle”. L’affermazione è così vaga e generica da essere priva di significato. In ogni caso l’Ufficio opponeva che nessuna prescrizione sarebbe intervenuta giacché le cartelle di pagamento, non impugnate, sono state notificate al debitore principale (società cedente) entro i termini di prescrizione decennale (trattandosi di debiti erariali) e che l’Agente della Riscossione oltretutto, dopo la notifica delle
cartelle, ha anche posto in essere atti interruttivi della prescrizione, procedendo a fermo amministrativo e atti di esecuzione forzata (rimasti infruttuosi) nei confronti della cedente, debitore principale. Perciò, stante l’intervenuta definitività delle cartelle di pagamento e dei sottesi ruoli, in questo Giudizio non può essere introdotta nessuna questione in merito alla “prescrizione” (peraltro non verificatasi) delle imposte, delle sanzioni e degli interessi iscritti a ruolo nei termini di legge.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate di Catania concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente alle spese di giudizio.
Con successive memorie illustrative la parte ricorrente insisteva nei motivi del ricorso e produceva giurisprudenza favorevole alla stessa ricorrente con riferimento ad altri avvisi di accertamento, nonché decreto di archiviazione del G.I.P. di Catania delle contestazioni penali a carico del Sig. C. E. G. +20 con riguardo alla presunta gestione della
società cedente nel periodo dal 2004 al 2012 di cui al fascicolo penale 3752/13 R.G. GIP.

All’udienza del 2.7.2019 la controversia è stata posta in decisione.

Motivazione

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Preliminarmente la Commissione rileva l’infondatezza del primo motivo del ricorso con cui la società ricorrente deduce la nullità dell’atto impugnato per “DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE PER CARENZA DEL POTERE DIRIGENZIALE IN VIOLAZIONE DELL ‘ART 12 COMMA 4 del DPR 602/73” perché l’atto è stato sottoscritto dal Direttore Provinciale pro tempore di questa D.P., dott. Domenico Lodato, che sin dal 29 dicembre 1999 è un dirigente di ruolo dell’Agenzia delle Entrate e non un “funzionario incaricato” nominato in base alle leggi dichiarate incostituzionali, come vorrebbe far intendere la ricorrente. Infatti, l’Ufficio ha sostenuto e adeguatamente documentato che il Dott. Domenico Lodato è stato nominato legittimamente Direttore Provinciale di Catania a decorrere dal 13 gennaio 2017 ed è dotato della qualifica di Dirigente dell’Agenzia delle Entrate in quanto vincitore di pubblico concorso nel rispetto dell’art.97 ci della Costituzione Italiana secondo cui: “Agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni si accede mediante concorso.” ed a dimostrazione di ciò l‘Ufficio ha versato in atti un estratto del “Ruolo dei dirigenti” in servizio nell’Agenzia delle Entrate.

Nel merito il ricorso è fondato sul presupposto dell’illegittimità dell’accertamento impugnato per insussistenza della responsabilità ex art. 14, comma 4, d. lgs. N. 472/97, dell’insussistenza della contestata frode in danno dei crediti tributari e del difetto di motivazione.
Invero, osserva il Collegio giudicante che con l’atto impugnato, l’Amministrazione finanziaria ha attribuito alla società ricorrente, sulla base di mere presunzioni, la responsabilità solidale illimitata per il pagamento dei tributi, degli interessi e delle sanzioni riferibili all’impresa cedente fino al momento della cessione, presumendo erroneamente che la cessione dei rami di azienda sia stata “... attuata in frode ai crediti tributari... “.
Tale affermazione è destituita di ogni fondamento e di elementi probatori a sostegno della assenta illiceità della cessione dei rami d’azienda e non vale a dimostrare l’intento fraudolento delle parti in contratto, posto che la norma di riferimento non legittima l’accertamento di responsabilità solidale illimitata del cessionario sulla sola scorta di presunzioni semplici.
Nel caso di specie, la società cedente E. SrI era titolare di un complesso aziendale articolato in diversi rami d’azienda e, il 9 agosto 2013, con atto di compravendita di ramo di azienda registrato in Catania il 12/08/2013 serie IT n. 15617, cedeva quattro dei dieci rami d’azienda alla odierna ricorrente E. SrI (cessionaria) al prezzo di € 140.000,00.
I rami d’azienda interessati dall’operazione di cessione riguardavano le attività di produzione e commercializzazione di materiali inerti, produzione e commercializzazione di conglomerati cementizi, coltivazione cava di sabbia e gestione impianto di recupero di rifiuti con relativi impianti di frantumazione.
Il valore di cessione di tali attività non è stato determinato in maniera arbitraria dalle parti in contratto, bensì sulla scorta di due valutazioni tecniche del tutto imparziali e terze rispetto alle parti contraenti.
Nel 2004, con decreto del 2 febbraio del Tribunale di Catania, V sez. penale, il complesso aziendale della ditta E. SrI (cedente) è stato gestito dallo Stato e come patrimonio dello Stato e solo nel 2013, dopo quasi 10 anni di amministrazione giudiziale, ritenuto illegittimo il provvedimento di confisca, i legittimi proprietari della E. SrI rientrarono in bonis.
In costanza di sequestro, l’Amministrazione Giudiziale incaricava I'Ing. Gabriele Correnti di redigere perizia di stima dei beni della E. Srl aggiornata all’1 marzo 2012.
Da tale valutazione tecnica emergeva che il complesso dei beni e delle attrezzature relative ai quattro rami la cui cessione ha originato l’impugnato avviso di accertamento aveva un valore stimato di euro 138.500,00. Nello stesso tempo, l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) incaricava il dott. commercialista Consolo Cesareo Francesco di redigere una relazione sulla valutazione dell’azienda facente capo alla E. SrI aggiornata al 19 luglio 2012 e da tale valutazione tecnica emergeva che il complesso dei beni e delle attrezzature relative ai quattro rami d’azienda poi ceduti aveva un valore stimato di euro 141.500,00.
Le due valutazioni tecniche si discostano di soli euro 3.000,00 in quanto il Dott. Comm. Consolo Cesareo attribuiva all’impianto di selezione semi-automatico, marca CIMA Di Costantini Leone, per inerti provenienti da demolizioni e rotore meccanico tipo MMST 750, il valore di euro 38.000,00 in luogo dei euro 35.000,00 stimati dal perito Ing. Correnti.
Proprio le due relazioni tecniche oggettivamente attendibili vennero poste a fondamento del contratto di cessione di ramo d’azienda intervenuto tra la E. Srl e la odierna ricorrente (cessionaria), effettuata al prezzo di 140.000,00 euro, costituito dal valore medio (€ 140.000) che si ottiene dal confronto delle stime menzionate (€ 138.500 lng. Correnti / € 141.500 Dott. Comm. Consolo Cesareo).
Pertanto, considerato che, a fronte della fuoriuscita dei beni e delle attività dal patrimonio della cedente E. Srl, la cessionaria odierna ricorrente corrispose un prezzo la cui stima è suffragata da ben due valutazioni tecniche oggettivamente imparziali, non è in alcun modo possibile affermare che l’operazione di cessione di rami d’azienda avrebbe avuto l’intento di frodare I‘Amministrazione Finanziaria. Anzi, è certamente più logico affermare l’esatto contrario, laddove si tiene in considerazione che la dismissione di beni e attività non ha sostanzialmente comportato alcuna perdita patrimoniale alla cedente bensì un aumento della liquidità disponibile al fine di ripianare, almeno parzialmente, l’esposizione debitoria.
L‘Agenzia delle Entrate pretenderebbe illegittimamente di addebitare alla E. srl la pretesa debitoria che invece è sorta in larghissima parte durante il periodo di gestione dell’azienda cedente da parte dello Stato per mezzo della Amministrazione giudiziale, anche in considerazione del fatto che la posizione debitoria della società E. s.r.l. verso l’Erario è riferibile soltanto a due cartelle relative al periodo precedente il 2004 (anno in cui la società venne posta sotto sequestro): per un importo rispettivamente di euro 35.963,56 e 1.1164,38 e che invece fino al 2013, sotto la guida dello Stato e degli amministratori giudiziali, la società E., ha accumulato un debito esorbitante nei confronti del fisco pari a euro 8.740.137,00. E proprio per far fronte, almeno parzialmente, alla esposizione debitoria cumulata dagli amministratori giudiziari, la suddetta società ha ceduto alla società ricorrente alcuni rami d’azienda ad un prezzo di 140.000,00 giudicato congruo da due diversi professionisti nominati dal Tribunale di Catania e dall’Agenzia Nazionale dei beni confiscati, prezzo che, come si desume dallo stesso atto di cessione, sarebbe stato utilizzato al fine di saldare il debito “avente natura privilegiata, provato in via giudiziale, che I ‘impresa cedente ha con il proprio personale dipendente, già occupato per la conduzione dei rami d’azienda non facenti parte del presente atto”.

Pertanto è irragionevole ed errato affermare che dalla cessione dei rami d’azienda della cedente ne sia derivata automaticamente una sofferenza delle garanzie creditorie del Fisco.

Osserva, altresì, la Commissione che è infondata la tesi difensiva dell’Agenzia delle Entrate secondo cui dal processo verbale di constatazione redatto a carico della cedente E. srl dalla Guardia di Finanza di P.T. di Catania in data 26 marzo 2015 è emerso che negli anni in cui la società cedente era in Amministrazione Giudiziaria, all’interno della stessa avrebbe continuato ad operare il Sig. C. G., rappresentante legale e amministratore della C. s.r.l. (socio unico della cessionaria E. srl) e che quest’ultimo — in qualità di referente della E. s.r.l. — avrebbe consentivo a quest’ultima l’indebita deduzione di costi inesistenti e l’indebita deduzione della corrispondente IVA daI 2004 ai 2012.
A tal proposito la Commissione osserva preliminarmente che la suddetta tesi difensiva è fondata su un pvc redatto in data 26.3.2015, ovvero formalizzato a distanza di circa due anni dalla data in cui era stata revocata l’amministrazione giudiziale ed operata la contestata cessione dei citati rami di azienda (dunque inesistente alla data della contestata cessione di azienda) e che in ogni caso i rilievi e le contestazioni della Guardia di Finanza sono risultati infondati in
toto, prova ne è data dal fatto che il G.I.P. del Tribunale di Catania con riferimento al relativo procedimento penale n. 3752/13 si è pronunciato con decreto di archiviazione.
Il suddetto motivo dei ricorso meritevole di accoglimento è assorbente di tutti gli altri motivi del ricorso.
In considerazione dell’intera e complessa vicenda procedimentale e processuale e considerato che soltanto con la sentenza del G.I.P. è stato possibile appurare l’infondatezza delle suddette contestazioni sollevate dalla Guardia di Finanza e la estraneità del Sig. C. alla amministrazione della società dal 2004 al 2012 in quanto la stessa era gestita dagli amministratori giudiziari nominati dal Tribunale di Catania, si giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso a Catania il 2.7.2019


 

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