REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Sezione Lavoro

in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI
all’udienza del 21/09/2017, all’esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall’art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 1300 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell’anno 2016, vertente
TRA
B. S. rappresentato e difeso dall’Avv. ESPOSITO ORAZIO STEFANO giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, quale successore ex lege di EQUITALIA SUD SPA, rappresentato e difeso dall’Avv. VARI’ PASQUALE giusta delega allegata alla memoria difensiva
CONVENUTO
INPS, rappresentato e difeso dall’Avv. IVANOE CIOCCA per procura generale alle liti
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento .
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 4/4/2016, S.B. ha proposto opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. 09720159110419578000 ricevuta il 15.3.2016 inerente crediti portati dalle cartelle esattoriali n. 09720030046267301, n. 09720050038652478000, n. 09720060001606016000 , n. 09720060191581156000 e n. 09720080001183636000, recanti somme richieste a titolo di contributi pretesi dall’INPS, lamentando (i) la mancata allegazione dell’atto presupposto, (ii) l’omessa notifica delle cartelle presupposte, (iii) l’intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica.
Si è costituito l’INPS eccependo la tardività dell’opposizione in riferimento alla notifica delle cartelle esattoriali, il proprio difetto di legittimazione passiva e l’applicabilità del termine di prescrizione decennale. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
Si è costituita tardivamente l’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPA, quale successore della soc. Equitalia SUD SPA ritualmente evocata in giudizio deducendo: il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure inerenti l’iscrizione a ruolo; l’applicabilità di un termine di prescrizione decennale dal momento in cui i ruoli divengono esecutivi, l’avvenuta interruzione della prescrizione mediante la notifica di atti di intimazione, la sufficiente motivazione dell’atto di intimazione.
All’odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.

Motivazione

L’opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Merita infatti accoglimento l’eccezione di prescrizione dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali presupposte.
Occorre infatti evidenziare come le S.U. della S.C. di Cassazione, nella recente sentenza n. 23397 del 17/11/2016, nel comporre il contrasto emerso in giurisprudenza, hanno stabilito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”.

Se tanto è, deve quindi ritenersi che alla data di comunicazione dell’intimazione di pagamento (15.3.2016), i crediti di cui alle cartelle opposte erano tutti già prescritti, atteso che le notifiche delle cartelle sono tutte anteriori al 2008 e quindi anteriori al quinquennio precedente l’intimazione di pagamento.

Quanto poi alla documentazione prodotta tardivamente dall’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, da ritenersi comunque ammissibile mediante esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 421, comma secondo c.p.c., dacché giustificato dalle risultanze fornite dall’INPS in merito alle date di notifica delle cartelle presupposte, non può non rilevarsene l’inidoneità a comprovare l’interruzione della prescrizione quinquennale.
Ed invero, secondo quanto allegato dall’Agenzia delle Entrate mentre nessun atto di intimazione ulteriore sarebbe stato notificato per le cartelle n. 09720060001606016000 , n. 09720060191581156000 e n. 09720080001183636000, per la cartella n. 09720030046267301, notificata il 1.3.2003 sarebbe stato inviato un successivo atto di intimazione del 12.12.2007 mentre per la cartella n. 09720050038652478000, notificata il 21.4.2005, sarebbe stato poi notificato un atto di intimazione in data 10.2.2015.
Ne discende che per tutte le dette cartelle deve ritenersi intervenuta la prescrizione quinquennale del credito, e tanto (i) nel periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale per le cartelle n. 09720060001606016000, n. 09720060191581156000 e n. 09720080001183636000, (ii) dalla notifica del atto pregresso di intimazione notificato il 12.12.2007 quanto alla cartella 09720030046267301, ed infine (iii) nel tempo intercorso tra la notifica della cartella e il primo atto interruttivo della prescrizione notificato il 10.2.2015, quanto alla cartella n. 09720050038652478000.
In difetto quindi di ulteriori atti interruttivi della prescrizione non specificamente allegati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e comunque non documentati, tutti i crediti di cui alle cartelle in esame debbono dirsi prescritti.

Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, deve accertarsi la non debenza in favore dell’INPS delle somme di cui alle cartelle esattoriali presupposte all’atto di intimazione n. 09720159110419578000 per prescrizione del credito.
L’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, quale ragione “più liquida”, assorbe l’esame di ogni altra questione sollevata in ricorso (cfr. Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 e da ultimo, Cass. n. 17214 del 19/08/2016).
Le spese di lite, tenuto conto del recente mutamento di giurisprudenza in merito al termine di prescrizione applicabile, possono essere integralmente compensate.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da B. S. con ricorso depositato il 4.4.2016, così provvede:
1) Dichiara prescritto il credito vantato dall’INPS nei confronti di B.S. in relazione alle cartelle esattoriali presupposte all’atto di intimazione n. 09720159110419578000 per prescrizione del credito e per l’effetto dichiara non dovute le somme pretese dall’INPS di cui alle dette cartelle esattoriali;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Tivoli, 21/09/2017
Il Giudice


 

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