REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Locri, Avv. Giuseppe CAPOGRECO, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.1673/16 R.G. anno 2016, avente quale oggetto:
OPPOSIZIONE AD INTIMAZIONE DI PAGAMENTO.
tra
F. M. elettivamente domiciliato in Gioiosa Jonica, presso l'Avv. M. da, da cui è anche rappresentato e difeso come da procura in calce alla citazione.
ATTORE.
E
EQUITALIA SUD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. A. S., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Locri.
CONVENUTA

All'udienza del 25.1.2018 le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale in pari data.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 23.5.2016 F. M. proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento numero 09420169004319283000, notificatagli da Equitalia Sud e conseguente ad una serie di cartelle esattoriali, fra le quali quelle contraddistinte con i numeri:
-09420040003717542001 emessa su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria per sanzioni derivanti da violazione al codice della strada dell'anno 2002;
-09420040021706974000 emessa su richiesta del Comune di Gioiosa Jonica per canoni concernenti il servizio idrico degli anni 1999-2000-2001-2002;
-0942005347766278000 emessa su richiesta del Comune di Gioiosa Jonica per canoni concernenti il servizio idrico degli anni 2002-2003-2004;
-09420060014044144000 emessa su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria per sanzioni derivanti da violazione al codice della strada dell'anno 2004;
-09420070012573515000 emessa su richiesta del Comune di Gioiosa Jonica per canoni concernenti il servizio idrico degli anni 2004-2005;
-09420080005307261000 emessa su richiesta del Comune di Gioiosa Jonica per canoni concernenti il servizio idrico degli anni 2005-2006;
-09420100003100602000 emessa su richiesta del Comune di Gioiosa Jonica per canoni concernenti il servizio idrico dell'anno 2007;
-0942010002382282000 emessa su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria per sanzioni derivanti da violazione al codice della strada dell'anno 2007;
-09420110009638679000 emessa su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria per sanzioni derivanti da violazione al codice della strada dell'anno 2008.

L'attore, limitatamente a dette cartelle, eccepiva di non aver mai ricevuto notifica di esse. Contestava, poi, le sanzioni e maggiorazioni applicate dal Concessionario e, in ogni caso, rilevava l'intervenuta prescrizione dei crediti reclamati.
Si costituiva ritualmente Equitalia Sud SpA, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

Motivazione

Quanto all'interesse ad agire dell'attore vale ricordare che la Suprema Corte ha, in varie occasioni, statuito che "In tema di contenzioso tributario, devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l'Amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e non essendo perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili." Ne consegue che il sollecito di pagamento riconducibile a precedente cartella esattoriale è suscettibile di impugnazione.

E' poi noto che la cartella esattoriale può essere impugnata nelle forme e nei termini dell'opposizione a sanzione amministrativa, ex artt. 22, 22 bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 c/o 204 bis del Codice della Strada e/o 5, 6 e 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, quando sia dedotta l'omessa notificazione dell'atto sul quale essa si fonda, ovvero quando sia dedotta l'inesistenza fattuale o giuridica del provvedimento sanzionatorio ovvero quando sia dedotta la mancanza delle indicazioni necessarie a stabilire se sia stato emesse un provvedimento sanzionatorio e/o se questo sia stato notificato. In tutti gli altri casi possibili (id est, avvenuto pagamento, prescrizione, decadenza, decesso dell'obbligato, irregolarità intrinseche e similia), per contro, la cartella medesima può essere impugnata solo nelle forme e nei termini dell'opposizione preventiva all'esecuzione (non ancora iniziata), ex art. 615, 1° c. del c.p.c., ovvero nelle forme e nei termini dell'opposizione successiva all'esecuzione o dell'opposizione agli atti esecutivi (se l'esecuzione abbia già avuto inizio), ex art. 615, 2° c. ed ex art. 617 del c.p.c.

Richiamati i principi giurisprudenziali suddetti, risulta pacifico che l'impugnazione di un sollecito di pagamento è direttamente riconducibile alla cartella cui esso si riferisce.
Ciò posto, in ordine alla doglianza relativa alla prescrizione del credito portato dalle cartelle impugnate, qualificabile come opposizione ex art. 615 c.p.c., va osservato quanto segue.
L'opposizione al ruolo in quanto tale, proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della cartella, appare inammissibile in quanto tardiva.
L'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d. lgs. n.46199, non preclude tuttavia la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente pone dunque la questione se, una volta divenuto non più contestabile il credito contributivo, per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d. lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge 335/95, ovvero a quello decennale previsto dall'art. 2953 cc. A tal riguardo ben può farsi riferimento ai principi sanciti dalla Suprema Corte con la pronuncia n, 12263 del 255.2007, che, sebbene riferiti alle cd. ingiunzioni fiscali, possono essere utilmente richiamati anche nella fattispecie concreta. In particolare, la predetta sentenza, rilevato che l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della PA., ha natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, ha ritenuto che "la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cc. ai fini della prescrizione". Necessario corollario è che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito derivante da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada o per canoni dell'acqua potabile è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 cc., bensì al termine proprio della riscossione dei tributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale, non potendosi ravvisare alcuna novazione del credito.
Trattandosi, quindi, di sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice della strada risalenti agli anni 2002, 2007 e 2008 e di crediti per canoni di somministrazione dell'acqua potabile degli anni dal 1999 al 2007, e non essendovi prova di idonei atti interruttivi successivi alla notifica delle cartelle suddette, deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito intimato, limitatamente alle cartelle sopra descritte.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ma stante la semplicità della questione affrontata e l'assenza di attività istruttoria, si liquidano al minimo delle tariffe e con riduzione del 30%.

PQM

Il Giudice di Pace di Locri, Avv. Giuseppe Capogreco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da F. M. nei riguardi di Equitalia Sud, con citazione notificata in data 2352016, ogni ulteriore domanda,
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie la domanda e dichiara l'intervenuta prescrizione del credito di cui all'intimazione di pagamento numero 09420169004319283000, limitatamente alle cartelle esattoriali descritte in parte motiva.
Pone a carico della convenuta il pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 350,00, di cui Euro 150,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario CPA ed IVA di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Locri, 6.2.2018


 

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